Pubblico impiego – Concorsi – Pubblicazione elenco candidati ammessi – Valutazione approssimativa elaborati – Illegittimità – Sussiste
àˆ illegittima la nota con la quale è disposta la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali di un concorso, a fronte di una accertata valutazione approssimativa degli elaborati e, per l’effetto, emerge la necessità che, in sede cautelare, sia disposto il riesame degli elaborati stessi da parte di altra sottocommissione.
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TAR, ric. n. 827 – 2012
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N. 00525/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00827/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2012, proposto da:
Valeria Rosato, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Rosato, Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio eletto presso Alma Lucia Giuseppina Tarantino in Bari, via Giulio Petroni N. 21;
contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Anna Romanazzi;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Marilena Abbatepaolo, Marina Attimonelli, Martinelli Biondo, Antonio Caputi, Anna Rita Cardigliano, Luisa Cascione, Maria Cianci, Chiara Conte, Maria Conte, Paola Valeria Gasbarro, Piera Ligori, Silvia Madaro Metrangolo, Maria Maggio, Bruno Morena, Anna Romanazzi, Lucia Scarcelli, Pasqua Patrizia Savino, Antonietta Scurani, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Ranieri, Gianluigi Giannuzzi Cardone, con domicilio eletto presso Francesco Ranieri in Bari, viale Papa Giovanni Xxiii, 2/A;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota miur- ufficio scolastico regionale per la puglia – direzione generale – ufficio iv (dirigenti scolastici e personale della scuola) prot. 2932/2012 del 04.05.2012 con cui è stata disposta la pubblicazione dell’elenco alfabetico dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, nonchè il relativo calendario, del “concorso per esami e titoli per il reclutamento nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica di n. 236 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria e di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative”;
– di detti elenco e calendario;
– di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali e, in particolare, i) del verbale n. 10 del 10.01.2012, relativo alla (non) correzione, tra gli altri, degli elaborati della ricorrente, ii) delle annesse schede di (non) valutazione individuale, atti conosciuti previo accesso in data 05.06.2012, iii) del verbale n.36 del 28.04.2012, conosciuto successivamente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. F. Tuccari, avv. A. Rosato, avv. dello Stato G. Cassano e avv. F. Ranieri e avv.;
Rilevato che la sommarietà delle operazioni di valutazione degli elaborati oggetto di correzione nella seduta del 10 gennaio 2012 emerge per tabulas dal verbale n.10 del 10/01/2012, concernente gli elaborati contrassegnati dal n. 13 al n. 43;
Rilevato che gli elaborati di parte ricorrente sono contrassegnati col n. 33 e quindi rientrano nel suddetto gruppo;
Ritenuto che, alla luce della dichiarazione provvisoria e approssimativa della valutazione, risulta fondata la censura relativamente dedotta in ordine alla mancata defitiva valutazione degli elaborati;
Ritenuto, pertanto, sussistente il fumusboni juris e in re ipsa il periculum in mora;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda accoglie parzialmente l’istanza cautelare e, per l’effetto, dispone il riesame degli elaborati di parte ricorrente da parte dell’altra Sottocommissione, che provvederà alla definitiva valutazione degli stessi.
Fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 16 maggio 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)