1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Provvedimento esplicito – Carenza di interesse ad agire
2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Provvedimento esplicito – Preavviso diniego – Atto endoprocedimentale – Improcedibilità  sopravvenuto difetto di interesse

1. Il presupposto dell’azione contra silentium di cui all’art. 117 c.p.a. è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del giudice amministrativo perduri l’inerzia dell’Amministrazione, cosicchè l’adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire  – se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso  – ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato. 
2. Il sopravvenuto preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis, L. n. 241/1990, per quanto atto di natura pacificamente endoprocedimentale, determina  comunque l’interruzione dello stato d’inerzia della p.A., con conseguente improcedibilità  del ricorso avverso il silenzio ex art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse. 

N. 01403/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2012, proposto da: 
Sviluppo Energie Rinnovabili s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Saverio Nardulli e Donato Schena, con domicilio eletto presso Luigi Paccione, in Bari, via Q.Sella, 120; 
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv.to Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T. Coltelli, in Bari, c/o Avvocatura Regione Puglia, Lungomare N.Sauro 31; 
per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio mantenuto dalla Regione Puglia in merito alla domanda di autorizzazione unica presentata in data 8 agosto 2011 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “wind 1 Sant’Agata”, di potenza nominale pari a 0,99 MW da realizzarsi nel Comune di Sant’Agata di Puglia (FG) in località  “Accinta”;
e per la condanna della Regione Puglia all’adozione di un provvedimento espresso in ordine alla predetta richiesta di autorizzazione
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 per le parti i difensori avv.ti Tiziana Coltelli e Francesco Paolo Bello, quest’ultimo per delega dell’avv.to Donato Schena;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. La Sviluppo Energie Rinnovabili s.r.l. odierna ricorrente, chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di autorizzazione unica presentata mediante procedura informatica il 8 agosto 2011, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “wind 1 Sant’Agata”, di potenza nominale pari a 0,99 MW da realizzarsi nel Comune di Sant’Agata di Puglia (FG) in località  “Accinta”.
In data 16 settembre 2011 la Regione ha provveduto ad inviare alla ricorrente comunicazione di “preavviso di improcedibilità ” della domanda, all’uopo assegnando termine di 30 giorni.
In data 13 ottobre 2011, la ricorrente integrava l’originaria istanza con ulteriore documentazione.
Deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro il termine di 180 giorni previsto dal quarto comma del citato art. 12 D.Lgs. 387/2003.
Si è costituita la Regione Puglia, rappresentando di aver provveduto, con nota prot. 5606 del 7 giugno 2012, a comunicare alla ricorrente “preavviso di diniego” dell’istanza ex art. 10-bis legge 241/90, rilevando che l’impianto ricade in aree non idonee, con conseguente istanza di improcedibilità  del gravame per sopravvenuto difetto di interesse.
Alla camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il presupposto per l’azione contra silentium di cui all’art. 117 cod. proc. amm. (e ancor prima di cui all’art. 21-bis L. 1034/1971) è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del giudice amministrativo perduri l’inerzia dell’Amministrazione, così che l’adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire – se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso – ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato (ex multis T.A.R. Salerno Campania sez. II 18 gennaio 2012 n. 45; Consiglio di Stato sez. V 25 agosto 2011, n. 4807).
Il sopravvenuto preavviso di diniego dell’istanza di cui all’art. 10 bis L.241/90, per quanto atto di natura pacificamente endoprocedimentale (ex multis T.A.R. Veneto sez. III 28 marzo 2012, n.426, Consiglio di Stato sez. VI 21 settembre 2011, n.5923) ha comunque determinato l’interruzione del suesposto stato di inerzia, con conseguente improcedibilità , ex art. 35 comma 1 lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.
Sussistono giusti motivi ai sensi del combinato disposto degli art 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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