1. Energia da fonti rinnovabili – Procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.Lgs. 387/2003 – Conferenza di servizi ex art. 12, 4 co. D.Lgs. 387/2003 – Natura
2. Energia da fonti rinnovabili – Procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 – Conferenza di servizi ex art. 12, 4 co. D.Lgs. 387/2003 – Partecipazione delle Autorità amministrative interessate
3. Energia da fonti rinnovabili – Procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 – Conferenza di servizi ex art. 12, 4 co. D.Lgs. 387/2003 – Legittimazione della partecipazione dell’A.r.p.a. – Discrezionalità della Regione Puglia – Ragioni
4. Energia da fonti rinnovabili – Procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 – Parere dell’A.r.p.a. espresso al di fuori della conferenza di servizi – Violazione degli artt. 14 e ss. L 241/1990 – Incompetenza- Fattispecie
5. Energia da fonti rinnovabili – Procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 – Parere dell’A.r.p.a. – Valenza ex se decisiva e preclusiva – Esclusione
6. Energia da fonti rinnovabili – Procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 – Responsabilità civile della P.A. – Onere probatorio ex art. 2697 c.c del soggetto interessato
1. La conferenza di cui all’art. 12, comma 4, D.Lgs. n.387/2003, ha pacifica natura decisoria stante il rinvio alle modalità procedimentali stabilite dall’art. 14, legge n. 241/1990, quale tipica decisione c.d. “pluristrutturata” frutto degli assensi espressi in conferenza, in sostituzione dei previsti “concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati”.
2. La partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 deve intendersi riservata alle sole Autorità amministrative “direttamente interessate al provvedimento da emanare”. Sul piano sistematico, pertanto, in seno a una conferenza di servizi di tipo decisorio, parrebbe del tutto impropria l’acquisizione di pareri non vincolanti di altre amministrazioni od organi tecnici, al fine di non sovrapporre le funzioni di amministrazione attiva proprie di tal modello procedimentale con quelle consultive, del tutto estranee.
3. Stante il carattere meramente esemplificativo e non tassativo dell’elencazione contenuta nel comma 2 dell’art. 14, L. n. 241/1990 (nonchè nello stesso Allegato 1 del D.M. 10 settembre 2010), v’è la possibilità per l’Amministrazione procedente, nella fattispecie la Regione Puglia, di poter invitare alla conferenza di servizi anche amministrazioni o organi tecnici, quali l’A.r.p.a., non titolari di competenze decisorie in materia di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sussistendo sul punto un ineludibile profilo di discrezionalità amministrativa, seppur da esercitarsi nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità , al fine di non snaturare lo strumento decisorio della conferenza di servizi di cui all’art. 12, comma 4 D.Lgs. n. 387/2003.
4. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che in sede del procedimento unico delineato dagli art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 387/2003 e dell’allegato b), D.P.R. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e) tutte le amministrazioni interessate adottano le proprie determinazioni “esclusivamente in sede di conferenza con conseguente illegittimità , per incompetenza assoluta, degli atti di assenso o pareri espressi al di fuori di detta sede”. Ne discende che il parere rilasciato dall’A.r.p.a., espresso al di fuori della conferenza di servizi è illegittimo in quanto adottato in violazione degli artt. 14 e ss. legge n. 241/1990, quanto al profilo di incompetenza (Nella specie il parere negativo dell’A.r.p.a. rilasciato al di fuori della conferenza di servizi, si basa, inoltre, su valutazioni nuove – es. le problematiche di dismissione e smaltimento degli impianti – con ciò alterando completamente il modello procedimentale della conferenza di servizi decisoria).
5. Nell’ambito della valutazione delle specifiche risultanze della conferenza di servizi, resta evidente la scarsa incidenza o comunque il “minor peso qualitativo” del parere dell’A.r.p.a., secondo un giudizio di prevalenza (da condursi nel rispetto della normativa di settore) appunto qualitativa, come previsto dall’art. 14 ter comma 6 bis legge 241/90. Se, infatti, è innegabile che il comma 6 bis del citato art. 14 ter, aggiunto dall’art. 10, l. 11 febbraio 2005 n. 15, rafforzi il ruolo e la responsabilità dell’amministrazione procedente cui è rimessa la determinazione finale – previa valutazione delle specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni “prevalenti” espresse in quella sede, nell’esercizio di un potere autonomo a contenuto lesivo – è altrettanto vero come tale determinazione di quelle risultanze e posizioni rappresenti il punto di sintesi. Ne discende de plano l’impossibilità di attribuire al parere negativo di un organo consultivo tecnico quale l’A.r.p.a., valenza ex se decisiva e preclusiva, di improprio “veto” alla realizzazione dell’intervento, nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003.
6. In materia di responsabilità civile della P.A., ai fini del risarcimento dei danni asseritamente provocati dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo, occorre allegare sul piano probatorio gli elementi costitutivi, tra cui in primis la stessa esistenza del danno, di cui è pacificamente onerato ex art. 2697 c.c. il soggetto che adduca tale lesione.
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Vedi Cons. St., sez. V, ricc. nn. 1434 – 2013, ordinanza 10 aprile 2013, n. 1289 – 2013, ric. n. 1608 – 2013; cfr anche 1647 – 2013 Idem sent. 1399/2012 impugnata con ricc. nn. 1435/2013, 1610/2013, 1653/2013; sent. 1398/2012 impugnata con ric. n. 1437/2013, 1612/2013, 1648/2013; sent. 1323/2012, impugnata con ricc. nn. 1650/2013 e 1613/2013.
Sentenza 27 gennaio 2015, n. 369 – 2015
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N. 01397/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02041/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2041 del 2011, proposto da:
Palo Energia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta, in Bari, via Cognetti, 25;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. ti Tiziana T. Colelli e Maria Liberti, con domicilio eletto presso Tiziana T. Colelli, in Bari, Lung. N. Sauro 31;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.r.p.a.) – Puglia, rappresentata e difesa dall’avv.to Laura Marasco, con domicilio eletto presso Laura Marasco, in Bari, c.so Trieste, 27;
per l’annullamento
previa sospensiva
– del provvedimento della Regione Puglia, Servizio Energia Reti ed infrastrutture materiali per lo sviluppo, prot. AOO 159 3.11.2011 n. 12969, con cui l’Amministrazione ha espresso il definitivo diniego di autorizzazione unica in relazione a quattro impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica in agro di Palo del Colle;
– ove occorra, del presupposto parere negativo A.r.p.a. prot. n. 39242 del 3.8.2011 nonchè delle precedenti note n. 25372, 26330 e 26326 del 2011.;
nonchè per l’accertamento del danno subito dalla ricorrente per l’illegittimo esercizio del potere amministrativo.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’ Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti Maria Liberti, Laura Marasco e Carmine Rucireta, quest’ultimo per delega dell’avv. Saverio Profeta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 17 maggio 2010, la società ricorrente ha avviato il procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica in Palo del Colle.
In data 28 settembre 2010 si è concluso presso la Provincia di Bari il procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a., con esclusione della necessità di valutazione di impatto ambientale.
Soltanto a seguito di ricorso (RG 902/2011) contra silentium, la Regione Puglia ha comunicato alla ricorrente preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90 – con conseguente cessazione della materia del contendere (sent. n. 1400/2011) – a cui è seguito l’impugnato diniego finale sull’istanza di autorizzazione unica, motivato con precipuo riferimento al parere negativo espresso dall’ A.r.p.a. Puglia (prot. n. 39242 del 3 agosto 2011).
La ricorrente impugna il suddetto diniego, unitamente al presupposto parere A.r.p.a., deducendo censure così riassumibili:
I. violazione dell’art. 10-bis legge 241/90, artt. 14 e ss. legge 241/90, art. 4 L.R. Puglia 6/1999, incompetenza relativa: l’A.r.p.a. non avrebbe alcun titolo per partecipare ai lavori della conferenza di servizi, ed in ogni caso avrebbe potuto esprimere il proprio parere negativo solamente in seno alla conferenza; ciò, comunque, non potrebbe mai essere posto a fondamento dell’impugnato diniego, non avendo l’A.r.p.a., quale organo tecnico regionale, che meri poteri consultivi, essendo del tutto carente del potere di assentire la realizzazione di un impianto quale quello per cui è causa; ciò sarebbe ancor più evidente sulla base dell’intervenuta positiva valutazione ambientale effettuata dalla Provincia di Bari (determinazione 623/2011) in sede di screening, di rilievo assorbente, ai sensi dello stesso art. 26 “Codice Ambiente”;
II. violazione dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003, violazione del principio di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, sviamento di potere, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, perplessità : il parere negativo espresso dall’A.r.p.a., lungi dal contenere specifiche ragioni ostative ambientali, non sarebbe altro che il frutto di una aprioristica posizione negativa nei confronti di qualsivoglia impianto fotovoltaico in zona agricola, in violazione dei principi legislativi codificati dal D.lgs. 387/2003;
Domanda la ricorrente anche la condanna della Regione al risarcimento del danno patito, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante, riservandosi la quantificazione con separato atto.
Si è costituita la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del gravame ed evidenziando in sintesi:
– la preposizione dell’A.r.p.a., ai sensi della legge regionale istitutiva n.6/99, all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione ambientale della collettività ;
– la discrezionalità dell’Amministrazione procedente di estendere la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all’art. 12 D.l.gs. 387/2003 anche all’A.r.p.a.;
– l’insussistenza di valide ragioni per discostarsi dal suddetto parere negativo, in considerazione della rilevanza delle criticità ambientali rilevate.
Si è costituita anche l’A.r.p.a., evidenziando l’infondatezza della pretesa del ricorrente, rilevando in sintesi:
– la conclusione della conferenza di servizi mediante specifico invito alla ricorrente di ottemperare alla richiesta di documentazione integrativa formulata dall’A.r.p.a.;
– la mancata ottemperanza a tale richiesta da parte della ricorrente;
– la sussistenza di incongruenze tra quanto esposto nello studio di impatto ambientale e le valutazioni dell’Autorità di Bacino, nonchè tra gli elaborati progettuali ed i sopralluoghi effettuati;
– la natura non esaustiva, rispetto alle valutazioni ambientali, della determinazione della Provincia di Bari sulloscreening, citando quale precedente ritenuto pertinente la sentenza n. 3493/2010 di questa Sezione.
All’esito della camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012, con ordinanza n.14/2012 veniva respinta l’istanza cautelare, escludendosi il presupposto del periculum in mora, ritenendo – nella sommarietà che contraddistingue il giudizio cautelare – che il presupposto parere dell’A.r.p.a. pur espresso al di fuori della conferenza del 20 dicembre 2010, ribadisse puntuali criticità ambientali già emerse in seno alla predetta conferenza.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 18 aprile 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Ritiene il Collegio opportuna una breve ricostruzione dei fatti di causa.
Nell’ambito della conferenza di servizi convocata dalla Regione Puglia e tenutasi il 20 dicembre 2010, l’A.r.p.a. aveva già rappresentato varie criticità sia sotto il profilo ambientale che sotto altri aspetti.
Venivano evidenziate incongruenze di vario tipo nello “Studio Preliminare Ambientale” prodotto dalla ricorrente a corredo della sua istanza anche in riferimento all’impatto acustico e a quello cumulativo delle sorgenti luminose, oltre che contraddittorietà eterogenee, quali il contrasto con il P.U.G., l’incidenza di un’oasi di ripopolamento e cattura secondo il piano venatorio previgente, nonchè varie irregolarità sotto il profilo formale-documentale.
Alla luce di tali considerazioni, l’A.r.p.a. rilevava la necessità di opportune integrazioni alla documentazione allegata all’istanza di autorizzazione unica.
A seguito della conclusione della conferenza dei servizi, l’A.r.p.a. emanava in merito ulteriori note (prot. 25732 del 17 maggio 2011, prot. 26336 e 26330 del 23 maggio 2011).
Su richiesta di parere definitivo da parte della Regione, l’A.r.p.a. vi provvedeva in data 3 agosto 2011, ribadendo, previa presa d’atto dell’incompletezza dell’integrazione documentale fornita dall’interessata, la valutazione tecnica ambientale negativa (v.t.a.) sviluppando ed integrando le criticità già emerse in sede di conferenza di servizi.
2.2. Preliminarmente, occorre verificare la stessa legittimazione dell’A.r.p.a. a partecipare alla conferenza di cui all’art. 12, comma 4 D.Lgs. n. 387/2003, la quale ha pacifica natura decisoria (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5921; T.A.R. Sicilia Palermo sez II 9 febbraio 2010, n. 1775) stante il rinvio alle modalità procedimentali stabilite dall’art. 14 legge 241/90, quale tipica decisione c.d. “pluristrutturata” frutto degli assensi espressi in conferenza, in sostituzione dei previsti “concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati”.
Sul piano sistematico, in seno a conferenza di servizi di tipo decisorio, parrebbe del tutto impropria l’acquisizione di pareri non vincolanti di altre amministrazioni od organi tecnici, al fine di non sovrapporre le funzioni di amministrazione attiva proprie di tal modello procedimentale con quelle consultive, del tutto estranee. Infatti, la partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 387/2003 deve intendersi riservata alle sole Autorità amministrative “direttamente interessate al provvedimento da emanare”(Consiglio di Stato sez. V, 25 luglio 2011, n.4454).
Ai sensi della legge regionale della Puglia 22 gennaio 1999 n.6 istitutiva dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.r.p.a.) questa, quale “organo tecnico dell’Amministrazione regionale dotato di personalità giuridica pubblica” (art. 2) è titolare di funzioni di monitoraggio e consultive, mentre è priva di potere di assenso in riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, essendo al più ravvisabile in capo ad essa, in sede di v.i.a., una funzione di – peraltro eventuale – supporto tecnico (previo convenzionamento) all’Autorità competente (vedi artt. 4 comma 1 lett. o) L.R. 6/99 e 6 comma 6 L.R. 11/2001).
Va evidenziato che anche in base alle linee guida statali di cui al D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 (Allegato 1), tra gli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico, benchè trattasi di elencazione non esaustiva, non è ricompreso alcun nulla osta o autorizzazione da parte dell’A.r.p.a.
Ritiene comunque il Collegio, stante il carattere meramente esemplificativo e non tassativo dell’elencazione contenuta nel comma 2 dell’art 14 L. 241/90 (nonchè nello stesso Allegato 1 del D.M. 10 settembre 2010) di non poter del tutto escludere la possibilità per l’Amministrazione procedente, nella fattispecie la Regione Puglia, di poter invitare alla conferenza di servizi anche amministrazioni od organi tecnici, quali l’A.r.p.a., non titolari di competenze decisorie in materia di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sussistendo sul punto un ineludibile profilo di discrezionalità amministrativa, seppur da esercitarsi nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità , al fine di non snaturare lo strumento decisorio della conferenza di servizi di cui all’art. 12, comma 4 D.Lgs. n. 387/2003.
Infatti, il procedimento delineato dall’art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, dominato dalla conferenza di servizi e inteso al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti produttori di energia dallo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, ha carattere omnicomprensivo ed assorbe ogni altro procedimento previsto dalle leggi regionali e volto alla verifica o alla valutazione dell’impatto ambientale, in quanto la conferenza di servizi è la sede nella quale le varie amministrazioni preposte alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e storico-artistici debbono esternare le loro valutazioni tecniche.
2.3. Ciò premesso, è da ritenersi fondata la censura di violazione degli artt. 14 e ss. legge 241/90 quanto al profilo di incompetenza, essendo l’impugnato parere rilasciato dall’A.r.p.a. il 3 agosto 2011 espresso al di fuori della conferenza di servizi conclusasi il 20 dicembre 2010.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che in sede del procedimento unico delineato dagli art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 387/03 e dell’allegato b), D.P.R. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e) tutte le amministrazioni interessate adottano le proprie determinazioni “esclusivamente in sede di conferenza con conseguente illegittimità , per incompetenza assoluta, degli atti di assenso o pareri espressi al di fuori di detta sede” (C. G. A. Sicilia sez. giurisd. 09 dicembre 2008, n. 1005; T.A.R. Catania Sicilia sez. I, 15 dicembre 2010, n. 4728; T.A.R. Palermo Sicilia sez. I, 02 febbraio 2010, n. 1297).
Il suddetto negativo parere dell’A.r.p.a., se in parte si riallaccia a ragioni già espresse nell’ambito della conferenza, si basa anche su valutazioni nuove (es. le problematiche di dismissione e smaltimento degli impianti) con ciò alterando completamente il modello procedimentale della conferenza di servizi decisoria. In ogni caso, tale parere resta espresso al di fuori della sede competente, atteso che le integrazioni richieste e fornite dalla ricorrente avrebbero dovuto semmai essere anch’esse esaminate in sede di conferenza.
2.4. Parimenti fondate risultano le doglianze di violazione degli artt. 14 e ss. legge 241/90 e 12 D.Lgs. 387/2003 sotto gli ulteriori profili dedotti.
L’impugnato diniego di autorizzazione unica è fondato unicamente sul presupposto parere negativo espresso dall’A.r.p.a., come detto priva di potestà decisoria in materia, omettendo completamente la valutazione delle “specifiche risultanze della conferenza” e senza tener conto delle “posizioni prevalenti” espresse in quella sede, secondo il percorso decisionale tracciato dal legislatore.
Giova evidenziare come nell’ambito della conferenza conclusasi il 20 dicembre 2010, la posizione negativa dell’A.r.p.a. sia rimasta sostanzialmente isolata, se si escludono alcuni profili di contrarietà evidenziati dall’Autorità di Bacino in merito al depositato “studio di compatibilità idrologica ed idraulica” peraltro espressi su atti (Carta idrogeomorfologica della Puglia) privi di valore vincolante.
Mette conto invece evidenziare la positiva valutazione ambientale (senza prescrizioni) espressa dalla Provincia di Bari nel procedimento di “screening” conclusosi il 28 settembre 2010 – confermata dalla partecipazione senza rilievi ai lavori della conferenza – omnicomprensiva di ogni valutazione di impatto sull’ambiente (elettromagnetico, acustico, inquinamento luminoso, idraulico ecc.).
Ai sensi dell’art. 26 comma 4 D.Lgs. 152/2006 “Codice Ambiente” nel testo sostituito dall’articolo 2, comma 22, lettera f), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto”.
Anche a non voler ritenere il parere A.r.p.a. del tutto assorbito dal parere di assoggettabilità a v.i.a. – opzione peraltro aderente al dettato normativo – resta evidente, nell’ambito della valutazione delle specifiche risultanze della conferenza di servizi, la sua scarsa incidenza o comunque il suo “minor peso qualitativo”, secondo un giudizio di prevalenza (da condursi nel rispetto della normativa di settore) appunto qualitativa, come previsto dall’art. 14 ter comma 6 bis legge 241/90.
Se infatti è innegabile che il comma 6 bis del citato art. 14 ter, aggiunto dall’art. 10, l. 11 febbraio 2005 n. 15, rafforzi il ruolo e la responsabilità dell’amministrazione procedente cui è rimessa la determinazione finale (ex multisConsiglio di Stato sez. VI 31 gennaio 2011, n. 712; T.A.R. Firenze Toscana sez. II 19 maggio 2010, n. 1523) – previa valutazione delle specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni “prevalenti” espresse in quella sede, nell’esercizio di un potere autonomo a contenuto lesivo (Consiglio di Stato sez. VI 9 novembre 2010, n. 7981) – è altrettanto vero come tale determinazione di quelle risultanze e posizioni rappresenti il punto di sintesi.
Ne discende de plano l’impossibilità di attribuire al parere negativo di un organo consultivo tecnico quale l’A.r.p.a., valenza ex se decisiva e preclusiva, di improprio “veto” alla realizzazione dell’intervento, nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 12 D.lgs. 387/2003. Nel caso in esame il diniego di autorizzazione unica, limitandosi ad un acritico recepimento della posizione negativa espressa dall’A.r.p.a., disattende invero completamente le risultanze della stessa conferenza, laddove, come visto, le posizioni prevalenti risultano favorevoli alla realizzazione dell’impianto.
Del tutto inconferente, poi, è il riferimento operato dalla difesa dell’A.r.p.a. al precedente di questa Sezione di cui alla sentenza 3493/2010. Infatti, nell’ambito di quel giudizio si è escluso l’assorbimento, nella valutazione di impatto ambientale, del nulla-osta dell’ente Parco di cui all’art. 13 L. 394/1991, trattandosi di specifico titolo abilitativo ambientale preordinato alla salvaguardia di interessi solo parzialmente coincidenti con quelli esaminati in sede di v.i.a. (ex multis Cassazione penale sez III 5 aprile 2007, n.14183; id. sez III 13 dicembre 2006, n.14183; id. sez III 14 gennaio 2004, n.5863) e quindi completamente diverso per natura e presupposti rispetto al parere espresso dall’A.r.p.a.
Ne discende la fondatezza anche delle censure di violazione degli artt. 14 e ss. legge 241/90 e 12 D.Lgs. 387/2003 e di eccesso di potere sotto gli ulteriori profili dedotti con il primo motivo di ricorso
2.5. Per i suesposti motivi, l’azione demolitoria è fondata e va accolta, con l’effetto di annullare il diniego di autorizzazione unica impugnato e conseguente necessità di rinnovo, da parte della Regione, della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, secondo i criteri conformativi di cui in motivazione nonchè della successiva decisione finale in ordine all’autorizzazione unica finale. Rimangono assorbite le ulteriori censure dedotte.
2.6. Deve invece essere respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno, poichè del tutto generica e completamente priva della allegazione sul piano probatorio degli elementi costitutivi, tra cui in primis la stessa esistenza del danno, di cui è pacificamente onerato ex art. 2697 c.c. il soggetto che asserisca tale lesione (ex multisConsiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2010, n. 2819).
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della sola Regione Puglia – esclusiva titolare del potere di autorizzazione unica – nella misura determinata in via forfetaria ed equitativa di cui al dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per la compensazione con l’A.r.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
– accoglie la domanda di annullamento, come da motivazione e per l’effetto annulla il diniego di autorizzazione unica impugnato;
– respinge la domanda risarcitoria.
Condanna la Regione Puglia alla refusione delle spese processuali in favore della società ricorrente, quantificate in 2.000 euro, oltre agli accessori di legge; spese compensate con l’A.r.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)