1. Processo amministrativo  – Giudizio impugnatorio – Atti impugnabili – Impianti eolici – Determinazione regionale di assoggettamento a v.i.a. per  aerogeneratori – Lesività  immediata – Sussiste


2. Energia da fonti rinnovabili – Impianti eolici – Domanda di autorizzazione unica e di verifica di assoggettabilità  a v.i.a. – Eliminazione dal progetto di alcuni impianti ambientalmente  critici – Competenza – Regione Puglia  – Sussiste -Discrezionalità  tecnica- Sussiste
 
3. Energia da fonti rinnovabili – Impianti eolici – Domanda di autorizzazione unica e di verifica di assoggettabilità  a v.i.a. – Conferenza di servizi – Competenza  provvedimento finale – Sussiste


4. Energia da fonti rinnovabili – Impianti eolici – Domanda di autorizzazione unica e di verifica di assoggettabilità  a v.i.a. – Valutazione della Regione Puglia in ordine alla valutazione delle c.d. sovrapposizioni tra impianti proposti da soggetti diversi – Illegittimità  – Sussiste 


5. Energia da fonti rinnovabili – Impianti eolici – Domanda di autorizzazione unica e di verifica di assoggettabilità  a V.i.a. – Valutazione della Regione Puglia – Regolamento regionale n. 16/2006 – Compatibilità  paesaggistica – PAI – Necessità  – Sussiste – Ragioni


6. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a. – Fattispecie


7. Energia da fonti rinnovabili – Impianti eolici – Definizione


8. Energia da fonti rinnovabili – Impianti eolici – Distanza impianto da area classificata come zona rischio idrogeologico – Fattispecie


9. Energia da fonti rinnovabili – Impianti eolici – Domanda di autorizzazione unica e di verifica di assoggettabilità  a v.i.a. – Valutazione di compatibilità  paesaggistica – PAI – Intervento in zona prossima al vincolo idrogeologico – àˆ soggetto a v.i.a.


10. Energia da fonti rinnovabili – Impianti eolici – Domanda di autorizzazione unica e di verifica di assoggettabilità  a v.i.a. – Valutazione della Regione Puglia – Compatibilità  paesaggistica – PUTT/P – Necessità  – Sussiste 


11. Energia da fonti rinnovabili – Impianti eolici – Distanze minime degli aerogeneratori dalle abitazioni – Ratio – Abitabilità  – Necessità  – Non sussiste


12. Procedimento amministrativo – Procedura di verifica di assoggettabilità  a v.i.a. – Preavviso di rigetto – Necessità  – Non sussiste

1. àˆ immediatamente lesivo della sfera giuridica della società  proponente un progetto di realizzazione di impianti eolici il provvedimento con cui il Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia ha sottoposto a V.I.A. alcuni  degli aerogeneratori ricompresi nel progetto.


2. Ai sensi dell’art. 16, comma 8, della L.R.  n. 11 del 12 aprile 2011, l’Autorità  competente (i.e. la Regione Puglia) può legittimamente subordinare l’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. a specifiche prescrizioni finalizzate all’eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente (tra cui, in linea generale, anche la soppressione di determinati aerogeneratori considerati ambientalmente critici) sulla base di valutazioni tecniche non censurabili se non inficiate da vizi macroscopici.


3. Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la conferenza di servizi è competente in ordine alla determinazione finale relativamente al rilascio o al diniego  dell’autorizzazione unica. 
  
4. àˆ illegittima la determinazione con cui l’Amministrazione regionale ha operato, in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità  a V.I.A., la valutazione in ordine alle c.d. “sovrapposizioni” tra il progetto della società  ricorrente e quello di altra società , in quanto le eventuali sovrapposizioni tra impianti proposti da soggetti diversi devono essere esaminate  in una fase procedimentale successiva e distinta, ossia nella conferenza di servizi preordinata al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.


5. Anche dopo la dichiarazione di illegittimità  costituzionale del regolamento regionale n. 16/2006, che all’art. 14 richiamava espressamente il P.A.I., è ancora oggi valido il criterio tecnico utilizzato dalla Regione desumibile dal piano di assetto idrogeologico (P.A.I.) per valutare la compatibilità  ambientale del progetto di realizzazione di parchi eolici. Ciò in applicazione del D.M. sviluppo economico del 10.9.2010 – recante linee guida nazionali in materia di fonti rinnovabili, punto 5.1 dell’allegato 4 (“Andrà  valutata con attenzione l’ubicazione delle torri in prossimità  di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei piani di assetto idrogeologico (P.A.I.) elaborati dalle competenti Autorità  di Bacino ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modificazioni”).
 
6. Deve ritenersi provata ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., in quanto non specificamente contestata dalla ricorrente, la circostanza relativa alla distanza del baricentro dell’aereogeneratore dal confine dell’area contrassegnata dal P.A.I. come zona a rischio idrogeologico R2.
 
7. Dalla previsione di cui al punto 3 dell’allegato 4 del D.M. del 10.9.2010, si desume che un impianto eolico non è costituito dal solo “palo” o pilastro con il relativo baricentro, bensì da tutto un “insieme di opere previste per la funzionalità  dell’impianto”.
 
8. La prossimità  del baricentro dell’aerogeneratore all’area classificata dal P.A.I. come zona di rischio R2 (nel caso di specie, 15 mt.) è tale che deve ritenersi che gran parte dell’impianto insista nell’area stessa, essendo possibile ipotizzare che l’installazione di una pala (quale quella in questione) richieda uno sbancamento del terreno per un’area di diametro almeno pari a 15 mt..
 
9. Le attuali linee guida nazionali in materia di fonti rinnovabili espressamente impongono ai competenti Uffici regionali di valutare “con attenzione l’ubicazione delle torri in prossimità  di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)” (allegato 4, punto 5.1, cit.); pertanto, per essere assoggettato a V.I.A., l’aerogeneratore non deve necessariamente ricadere all’interno di un’area a rischio idrogeologico, essendo sufficiente che sia collocato “in prossimità ” (ovvero a margine) di detta area.
 
10. Nella verifica di assoggettabilità  a V.I.A. dei progetti di realizzazione di impianti eolici occorre tener conto delle prescrizioni dettate dal PUTT/P (fattispecie relativa alla verifica di compatibilità  di un aerogeneratore rispetto ad un “tratturo” indicato con il n. 495 nell’Elenco Serie 5 allegato al PUTT/P e denominato “Tratturello Cerignola Ponte di Bovino”).


11. La prescrizione relativa alle distanze minime degli aerogeneratori dalle abitazioni risponde alla ratio di evitare pericoli di qualsiasi genere per l’uomo in caso di rottura accidentale delle pale, sicchè il riferimento alle abitazioni è da interpretarsi con riguardo alla possibile presenza umana e non al dato burocratico-amministrativo dell’abitabilità  o meno di un fabbricato, non potendo escludersi tale rischio dalla mera circostanza che il fabbricato di cui si è rilevata la prossimità  all’impianto sia adibito a rimessa per gli attrezzi e non abbia l’abitabilità .


12. Il preavviso di rigetto non è obbligatorio nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale. Detta pronuncia, infatti, non comporta un vero e proprio rigetto dell’iniziativa progettuale, ma solo la necessità  di un rinvio della stessa alla procedura ordinaria di V.I.A., ove potrà  essere effettuata una più ampia istruttoria in ragione della rilevanza delle questioni sottese.

N. 01394/2012 REG.PROV.COLL.
N.  01035/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2008, proposto da Inergia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Caputi Iambrenghi, Cristina Onori, Ilaria Conte e Giovanni Battista Conte, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi in Bari, via Abate Eustasio, 5;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;
Assessorato all’Ecologia Settore Ecologia della Regione Puglia;

nei confronti di
Edison Energie Speciali s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Todarello, Massimo Colicchia e Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Rocco Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150;

per l’annullamento
della determinazione del 29 aprile 2008, n. 246, con cui il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia ha escluso dalla procedura di VIA con prescrizioni il progetto proposto dalla società  ricorrente nel Comune di Stornara;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Edison Energie Speciali s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti Giovanni Battista Conte, Marco Lancieri e Gennaro Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Sia la ricorrente Inergia s.p.a. che la controinteressata Edison Energie Speciali s.p.a. presentavano in pari data (30 marzo 2007) domanda di autorizzazione unica e di verifica di assoggettabilità  a VIA con riferimento alla realizzazione di due parchi eolici nel Comune di Stornara.
La Regione Puglia procedeva, ai sensi dell’art. 8 del regolamento regionale n. 16/2006, alla valutazione integrata delle due istanze.
Inergia s.p.a. impugna in questa sede la determinazione della Regione Puglia n.  246/2008 con la quale il Dirigente del Servizio Ecologia ha escluso dalla procedura di VIA il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica proposto dalla stessa istante, nella parte in cui ha imposto l’eliminazione di 8 dei 14 aerogeneratori originariamente indicati.
Rileva che, proposte così facendo, l’Amministrazione regionale si è illegittimamente sostituita alla valutazione finale del progetto, ex lege di competenza della conferenza di servizi di cui all’art. 12 dlgs n. 387/2003 (censura sub 1); che il procedimento di screening deve precisare unicamente eventuali criticità  ambientali, ma non può individuare specificamente – come viceversa accaduto nel caso di specie – gli aerogeneratori ritenuti incompatibili (giudizio, quest’ultimo, rientrante nelle attribuzioni della conferenza di servizi); che, pertanto, il provvedimento della Regione è viziato da incompetenza; che, diversamente ragionando, si finirebbe per ammettere un inammissibile potere autorizzatorio della Regione, riservato ex lege in via esclusiva alla conferenza di servizi di cui all’art. 12 dlgs n. 387/2003; che illegittimamente la Regione ha effettuato in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità  a VIA valutazioni in ordine a interferenze/sovrapposizioni con il progetto della controinteressata Edison, valutazioni rientranti nella competenza della citata conferenza di servizi (censura sub 2); che sono, altresì, contestabili la valutazioni operate dalla Regione con riferimento all’aerogeneratore n. 14 (censura sub 3); che, diversamente da quanto affermato dalla Regione nel provvedimento gravato, l’aerogeneratore n. 14 non è localizzato al margine di un’area classificata zona a rischio R2 dal PAI, bensì all’esterno di tale area; che è errata la valutazione effettuata dalla Regione in ordine all’aerogeneratore n. 5 (censura sub 4); che parimenti non corretto è l’apprezzamento della Regione relativo alla distanza di sicurezza dalle abitazioni delle pale contrassegnate dai nn. 1, 2 e 4 (censura sub 5); che è stato, altresì, violato l’art. 10 bis legge n. 241/1990, essendo stato omesso il preavviso di rigetto (censura sub 6).
Si costituiva l’Amministrazione regionale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere in parte respinto ed in parte accolto nei sensi e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, deve essere evidenziato che il ricorso non è inammissibile, posto che il gravato provvedimento nella parte in cui sottopone a VIA taluni aerogeneratori proposti dalla società  istante è evidentemente in grado di produrre una lesione immediata nella sfera giuridica della stessa società  (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 2009, n. 1213).
Nel merito, con riferimento al primo motivo di gravame (incompetenza), va rimarcato che ai sensi del comma 8 dell’art. 16 legge Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11 (disposizione contenente la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità  a VIA) “L’Autorità  competente può subordinare l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA a specifiche prescrizioni finalizzate all’eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successive a quella preliminare; può inoltre sottoporre la realizzazione del progetto a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità  stabilite.”.
In virtù dell’art. 2, comma 1, lett. i) legge regionale n. 11/2001 per “Autorità  competente” si intende “l’Amministrazione che effettua la procedura di VIA”, nel caso di specie la Regione al cui competente Ufficio l’odierna ricorrente presentava in data 30 marzo 2007 la richiesta di verifica di assoggettabilità  a VIA.
Ritiene questo Giudice che l’Autorità  competente (i.e. la Regione) possa legittimamente subordinare l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA a specifiche prescrizioni finalizzate all’eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente (tra cui in linea generale – come avvenuto nel caso di specie – anche la soppressione di determinati aerogeneratori considerati ambientalmente critici) sulla base di valutazioni tecniche non censurabili in questa sede poichè non inficiate da vizi macroscopici.
Diversamente, la conferenza di servizi è competente – ai sensi dell’art. 12 dlgs n. 387/2003 – in ordine alla determinazione finale relativamente al rilascio o meno della autorizzazione unica.
Ne consegue che, in linea generale, alcuna incompetenza dell’Ufficio regionale ai danni della conferenza di servizi di cui all’art. 12 dlgs n. 387/2003 è ravvisabile nella fattispecie per cui è causa nel momento in cui il primo ha deciso, in sede di procedura di verifica di assoggettabilità  a VIA, la soppressione di determinati aerogeneratori considerati ambientalmente critici.
Ne discende la reiezione di tale censura.
Il secondo motivo di gravame deve, invece, essere accolto.
Invero, l’Amministrazione regionale ha operato nel caso di specie in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità  a VIA la valutazione in ordine alle cd. sovrapposizioni tra il progetto della ricorrente Inergia e quello della controinteressata Edison Energie Speciali (“gli aerogeneratori n. 9, 10, 11 e 14 distano meno di 5 volte il diametro del rotore da quelli n. 1, 2, 3 e 4 della società  Edison Energie Speciali (progetto presentato il 30 marzo 2007)”).
A tal riguardo, ha sottolineato T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 19 settembre 2011, n. 1369:
«¦ le eventuali sovrapposizioni tra impianti proposti da soggetti diversi avrebbero dovuto trovare attenzione in una fase procedimentale successiva e distinta, ossia nella conferenza di servizi preordinata al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003.
Il richiamo di tali circostanze all’interno della decisione sulla valutazione d’impatto ambientale costituisce sintomo di uso sviato del potere da parte della Regione, che ha illegittimamente giudicato incompatibili, dal punto di vista ambientale, la realizzazione di aerogeneratori che, in sè considerati e per sua stessa ammissione, non determinerebbero alcun impatto ambientale negativo. ¦».
In base alle argomentazioni espresse dalla sentenza da ultimo menzionata, alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire, all’Amministrazione regionale – come correttamente sottolineato da parte ricorrente – è inibito in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità  a VIA esprimere valutazioni in ordine alle cd. sovrapposizioni, essendo le stesse riservate alla conferenza di servizi di cui all’art. 12 dlgs n. 387/2003.
Ne deriva che la determinazione regionale gravata deve essere annullata con riferimento alla valutazione negativa in tema di sovrapposizioni espressa per gli aerogeneratori n. 9, 10, 11 e 14 della proposta della ricorrente Inergia s.p.a.
Quanto al terzo motivo di gravame, va evidenziato che il criterio tecnico utilizzato dalla Regione per valutare la compatibilità  ambientale della pala n. 14, desumibile dal piano di assetto idrogeologico (PAI), è valido ancora oggi, anche dopo la dichiarazione di illegittimità  costituzionale del regolamento regionale n. 16/2006 che all’art. 14 richiamava espressamente il PAI.
Peraltro, seguendo il principio del tempus regit actum, non residuano dubbi in ordine alla attuale utilizzabilità  del PAI nel procedimento di screening.
Infatti, il D.M. Sviluppo Economico del 10.9.2010, al punto 5.1 dell’Allegato 4, specifica che: «andrà  valutata con attenzione l’ubicazione delle torri in prossimità  di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) elaborati dalle competenti Autorità  di Bacino ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modificazioni».
Venendo al merito della doglianza, la deducente contesta l’espressione “al margine” impiegata nel provvedimento impugnato, in quanto tale connotazione geografica segnalerebbe appunto che la pala n. 14 è al di fuori della zona di rischio R2.
Tuttavia, come si evince dalla cartografia relativa al progetto versata in atti (produzione documentale dell’8 giugno 2009) in scala 1:5.000, il baricentro dell’aerogeneratore n. 14 si trova a meno di 5 mt. dal confine con l’area contrassegnata dal PAI come zona a rischio idrogeologico R2 (circostanza, quest’ultima, non specificamente contestata dalla ricorrente e, quindi, da ritenersi provata ai sensi dell’art. 64, comma 2 cod. proc. amm.). Ciò giustifica l’utilizzazione, nel corpo motivazionale del censurato provvedimento, dell’espressione “al margine”.
Come statuito dal punto 3 dell’Allegato 4 del D.M. del 10.9.2010, «l’analisi degli impatti deve essere riferita all’insieme delle opere previste per la funzionalità  dell’impianto, considerando che buona parte degli impatti dipende anche dall’ubicazione e dalla disposizione delle macchine».
Pertanto, un impianto eolico non è certamente costituito dal solo “palo” o pilastro con il relativo baricentro, bensì da tutto un “insieme di opere previste per la funzionalità  dell’impianto”.
Nella specie, la prossimità  del baricentro dell’aerogeneratore n. 14 alla zona di rischio R2 è tale che gran parte dell’impianto insiste nell’area stessa, essendo possibile ipotizzare che l’installazione di una pala (quale quella in questione) richieda uno sbancamento del terreno per un’area di diametro almeno pari a 15 mt.
E’, del resto, sufficiente esaminare nel provvedimento impugnato il paragrafo “Pertinenze”, (“Le piazzole di pertinenza dell’impianto avranno una superficie di 1500 mq in fase definitiva … . La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.”) per constatare come sia l’area di occupazione nella sua estensione sia le opere connesse finiscano con l’interessare in modo rilevante l’area a rischio R2.
Inoltre, le attuali Linee Guida Nazionali in materia di fonti rinnovabili espressamente impongono – come detto – ai competenti Uffici regionali di valutare «con attenzione l’ubicazione delle torri in prossimità  di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeolozico (P.A.I.)» (Allegato 4, punto 5.1, cit.).
Il che dimostra come per essere assoggettato a VIA l’aerogeneratore non debba necessariamente ricadere all’interno di un’area a rischio idrogeologico, essendo sufficiente che sia collocato “in prossimità ” (ovvero a margine) di detta area.
Pertanto, la prescrizione impugnata si rivela sotto tale profilo ineccepibile e legittima.
Con il quarto motivo di ricorso la deducente denunzia l’illegittimità  della “esclusione” (nel senso di assoggettamento a VIA in parte qua del progetto presentato) dell’aerogeneratore n. 5 fondata sulla circostanza per cui detto aerogeneratore “¦ dista circa 30 m da un tratturo segnalato nel PUTT/P ¦”, non potendosi applicare – secondo la prospettazione di Inergia s.p.a. – l’art. 14, comma 3, punto c del regolamento n. 16/2006 e non essendovi alcuna norma che vieti l’installazione a distanza (30 mt. nella specie) da un tratturo, sia pur segnalato nel PUTT/P, come invece rilevato nel gravato provvedimento dal Servizio Ecologia della Regione Puglia.
In particolare, l’art. 14, comma 3, lett. c del regolamento regionale n. 16/06 prescriveva che la «distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali non può essere inferiore a 300 m; tale distanza dovrà  essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale».
La doglianza è infondata.
La ricorrente ha argomentato in ordine alle norme tecniche del PUTT/P concernenti l’ambito territoriale esteso C), ma ha nel contempo trascurato di considerare che nel novero degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) perimetrati dal PUTT/P, all’art. 3.04 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano, è contemplato “Il sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” e, più nel dettaglio, al punto 1.03 sono specificamente richiamati “I tratturi”.
In particolare, relativamente alla presente fattispecie, si è rilevata (cfr. produzione documentale dell’8 giugno 2009), con riferimento alla pala n. 5, la distanza di 30 mt. dal tratturo indicato nell’Elenco Serie 5 allegato al PUTT/P e denominato “Tratturello Cerignola Ponte di Bovino”, con il n. 495 dell’Elenco (circostanza, quest’ultima, non specificamente contestata dalla ricorrente e, quindi, da ritenersi provata ai sensi dell’art. 64, comma 2 cod. proc. amm.).
Quest’ultimo Elenco contiene la ricognizione dei “Vincoli e segnalazioni archeologiche e architettoniche della Regione Puglia”, sicchè il tratturo in questione va tutelato non solo in quanto tale, essendo ricompreso negli ATD, come detto, ma anche in quanto sullo stesso insiste il vincolo archeologico in forza delle predette prescrizioni del PUTT/P (anche con riferimento a tale circostanza opera il citato principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2 cod. proc. amm.).
Pertanto, la prescrizione regionale si manifesta legittima.
Nè può rilevare in senso contrario l’avverso richiamo alla legge Regione Puglia n. 29/2003.
Tale normativa detta criteri e linee guida per l’adozione dei Piani comunali dei tratturi, ma allo stato non consta che il Comune di Stornara abbia effettivamente emanato un Piano tratturi e, in mancanza di una clausola di salvaguardia legislativa, le citate prescrizioni del PUTT/P trovano piena applicazione nella presente fattispecie.
Parimenti infondato è il quinto motivo di doglianza, per la ragione che la prescrizione relativa alle distanze minime degli aerogeneratori dalle abitazioni risponde alla ratio di evitare pericoli di qualsiasi genere per l’uomo in caso di rottura accidentale delle pale, sicchè il riferimento alle abitazioni è da interpretarsi con riguardo alla possibile presenza umana e non al dato burocratico – amministrativo dell’abitabilità  o meno di un fabbricato.
Sotto tale profilo, non è escluso tale rischio dalla mera circostanza che il fabbricato di cui si è rilevata la prossimità  all’impianto (in particolare gli aerogeneratori nn. 1, 2 e 4) sia adibito a rimessa per gli attrezzi e non abbia l’abitabilità .
Per quanto concerne il sesto motivo di ricorso, va evidenziato che, secondo T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 1332, alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire, «¦ il preavviso di rigetto non è obbligatorio nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale. Detta pronuncia, infatti, non comporta un vero e proprio rigetto dell’iniziativa progettuale, ma solo la necessità  di un rinvio della stessa alla procedura ordinaria di v.i.a., ove potrà  essere effettuata una più ampia istruttoria in ragione della rilevanza delle questioni sottese (così già  TAR Puglia, Bari, Sez. I, 3 agosto 2011, n. 1205; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 20 agosto 2007, n. 1959). ¦».
Pertanto, anche tale censura va disattesa.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione in parte e l’accoglimento per il resto del ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, l’annullamento della determinazione regionale gravata con riferimento alla valutazione negativa in tema di sovrapposizioni espressa per gli aerogeneratori n. 9, 10, 11 e 14 della proposta della ricorrente Inergia s.p.a.
In considerazione della natura, della peculiarità  e dell’esito della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione regionale gravata con riferimento alla valutazione negativa in tema di sovrapposizioni espressa per gli aerogeneratori n. 9, 10, 11 e 14 della proposta della ricorrente Inergia s.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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