1. Energia da fonti rinnovabili – Istanza di autorizzazione unica – Documentazione bancaria – Applicabilità L.R. n. 31/2008, art. 4, commi 1 e 7 – Fattispecie
2. Energia da fonti rinnovabili – Istanza di autorizzazione unica – Screening della VIA – Ex silentio – Impossibilità – Ragioni
1. L’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico dev’essere corredata dalla documentazione bancaria ai sensi dell’art.4, co.1 e 7, della Legge Regione Puglia n. 31 del 21.10.2008, applicabile anche ai procedimenti (come quello di specie) in corso alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 4.10.2006, n. 16 (21.10.2006).
2. Il silenzio assenso sullo screening di VIA per gli impianti per la generazione di energia rinnovabile, pur previsto ai sensi dell’art.16, co.7, della Legge Regione Puglia n. 11/2001, è un istituto anticomunitario che, per tale ragione, non può trovare concreta applicazione.
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Vedi Cons. di Stato, sez. V, ordinanza 26 settembre 2012 n.3862 – 2012 ric. n. 6514 – 2012
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TAR, ric. n. 758 – 2012, sentenza 8 marzo 2012, n. 503 – 2012
N. 00439/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01604/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Igm s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Marseglia e Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Marseglia, in Bari, via Angiulli, 38;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura della Regione Puglia, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Provincia di Foggia;
Comune di Castelluccio dei Sauri;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio, in Bari, piazza Garibaldi, 23;
per l’annullamento
e/o la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato in ordine alla conclusione della procedura di autorizzazione unica, nonchè, ove occorra, anche in ordine a quella di assoggettamento a VIA di cui alla determina regionale n. 119/2010;
con la conseguente condanna delle Amministrazioni intimate a concludere il procedimento di autorizzazione unica o, subordinatamente, quello di assoggettamento a VIA con l’adozione dei necessari provvedimenti;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 novembre 2011, per l’annullamento del provvedimento regionale di cui alla nota del 13.10.2011;
nonchè per la condanna delle Amministrazioni intimate a concludere il procedimento di autorizzazione unica con l’adozione dei necessari provvedimenti;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 novembre 2011, per l’annullamento
del provvedimento regionale di cui alla nota del 13.10.2011;
nonchè per la condanna delle Amministrazioni intimate a concludere il procedimento di autorizzazione unica con l’adozione dei necessari provvedimenti;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6 marzo 2012, per l’annullamento
del provvedimento di cui alla nota del 28.12.2011 di comunicazione del preavviso di rigetto;
nonchè per la condanna delle Amministrazioni intimate a concludere il procedimento di autorizzazione unica con l’adozione dei necessari provvedimenti;
quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 giugno 2012, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di cui alla nota del 4.4.2012 contenente il diniego di autorizzazione unica;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo, ancorchè non conosciuto;
nonchè per la condanna delle Amministrazioni intimate a concludere il procedimento di autorizzazione unica con l’adozione dei necessari provvedimenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Puglia e del Comune di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 giugno 2012;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 per le parti i difensori avv.ti Francesco Silvio Dodaro, Giuseppe Marsiglia e Tiziana Colelli;
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la legge Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, appare applicabile – nei limiti di seguito esposti – anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale (cfr. art. 4, comma 7 e art. 7 della legge regionale citata), come il procedimento avviato dalla IGM con istanza di autorizzazione unica del 29.3.2007;
Considerato, a tal riguardo, che la documentazione bancaria veniva richiesta dalla Regione Puglia alla società interessata con la nota regionale prot. n. 12200 del 13.10.2011; che ai sensi dell’art. 4, comma 7 legge regionale n. 31/2008 le disposizioni di cui al comma 1 (relativamente alla documentazione bancaria) si applicano a tutte le procedure in corso, con esclusione di quelle relative alle istanze per la realizzazione di impianti eolici presentate prima della data di entrata in vigore del regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16; che, conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle procedure relative alle istanze per la realizzazione di impianti eolici presentate prima della data (21 ottobre 2006) di entrata in vigore del regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16; che, all’opposto, le disposizioni di cui al comma 1 sono operative con riferimento alle procedure (come quella oggetto del presente giudizio: istanza di autorizzazione unica del 29.3.2007) relative alle istanze per la realizzazione di impianti eolici presentate dopo tale data (21 ottobre 2006);
Ritenuto, infine, che non può trovare applicazione nel caso di specie il meccanismo del silenzio assenso di cui alla originaria formulazione dell’art. 16, comma 7 legge Regione Puglia 2 aprile 2001, n. 11 (invocata da parte ricorrente) in considerazione del suo carattere anticomunitario (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 maggio 2012, n. 987 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3 agosto 2011, n. 1205);
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare contenuta nel terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 giugno 2012.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)