1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Preavviso di diniego permesso di costruire- Atto endoprocedimentale – Assenza di lesività – Inammissibilità del ricorso – Sussiste
2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Preavviso di diniego – Obbligo di conclusione del procedimento – In assenza di controdeduzioni – Sussiste
1. E’ inammissibile il ricorso giurisdizionale promosso avverso preavviso di diniego di permesso di costruire ex art. 10 bis della legge n. 241/90, alla luce della natura endoprocedimentale dello stesso avente valenza non immediatamente lesiva della sfera giuridica del destinatario.
2. Il preavviso di rigetto, in quanto atto endoprocedimentale destinato ad essere seguito dal provvedimento definitivo sull’istanza della parte interessata, non esonera l’amministrazione pubblica dall’obbligo di provvedere alla conclusione del procedimento con un atto espresso anche in caso di omessa produzione di controdeduzioni da parte dell’interessato nel termine eventualmente assegnato o in quello di dieci giorni previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/90.
N. 01373/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2012, proposto da:
Giuseppe Petruccelli, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Rizzi, Teodomiro Centola, con domicilio eletto presso l’avv. Daniela Fraddosio in Bari, corso V. Emanuele, 10;
contro
Comune di San Marco in Lamis;
per l’annullamento
del provvedimento di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90, notificatogli dal Comune di San Marco in Lamis in data 19.12.2011, dell’istanza presentata in data 7.1.2010 dal ricorrente per ottenere il permesso di costruire per realizzare box auto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Daniela Fraddosio, su delega degli avv.ti Teodomiro Centola e Daniela Rizzi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con il ricorso in epigrafe Giuseppe Petruccelli ha impugnato il preavviso di rigetto dell’istanza di permesso di costruire presentata in data 7.1.2010;
che a sostegno del ricorso sono stati dedotti: la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, dovendo l’amministrazione concludere il procedimento con un provvedimento espresso, non assumendo valore di provvedimento negativo il silenzio sull’istanza di permesso di costruire ex art. 20 d.p.r. 380/2001; l’eccesso di potere per omesso esame dei documenti, vizi istruttori, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, avendo il Comune ritenuto ostative al rilascio del permesso circostanze non corrispondenti alla reale situazione dell’are di proprietà del ricorrente;
che nessuno si è costituito per il Comune di San Marco in Lamis;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo il ricorrente impugnato il preavviso di diniego, che costituisce atto endoprocedimentale destinato ad essere seguito dal provvedimento definitivo sull’istanza della parte;
che, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto inammissibile l’impugnativa del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, in quanto detto atto riveste natura non immediatamente lesiva della sfera giuridica del destinatario e, quindi, non autonomamente ed immediatamente impugnabile (T.A.R. Aosta Valle d’Aosta sez. I, 13 dicembre 2011, n. 85, T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 10 novembre 2011, n. 1351, T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 1 settembre 2011, n. 4267, T.A.R. Parma Emilia Romagna sez. I, 16 giugno 2011, n. 211, Consiglio Stato sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828);
che nel caso di specie l’atto impugnato, oltre ad essere formalmente qualificato dall’amministrazione come preavviso di rigetto, ne riveste anche le caratteristiche sostanziali, avendo l’amministrazione assegnato all’istante un termine per produrre le proprie osservazioni, dovendo poi il Comune provvedere anche tenuto conto di queste ultime;
che il preavviso di diniego non esonera, di conseguenza, l’Amministrazione pubblica dall’obbligo di provvedere alla conclusione del procedimento con un atto espresso, anche in caso di omessa produzione di controdeduzioni da parte dell’interessato nel termine eventualmente assegnato o in quello di dieci giorni previsto dall’art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241. (T.A.R. Campobasso Molise sez. I, 26 novembre 2010, n. 1514);
che attesa la mancata costituzione del Comune non v’è luogo a pronuncia sulle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)