1. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Comunicazione di avvio del procedimento – In caso di ordinanza contingibile ed urgente – Non è necessaria


2. Procedimento amministrativo – Ordinanza contingibile ed urgente – Per messa in sicurezza di rifiuti pericolosi derivante dalla demolizione di una canna fumaria – Individuazione del destinatario – Criteri

1. Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimenti ai sensi degli artt. 7 ss. della L. 241/1990 riguardo ad un’ordinanza contingibile ed urgente, atteso che l’applicazione di tale sub procedimento non è conciliabile con la natura del provvedimento, emesso a fronte di evidenti esigenze di tutela della salute delle persone (nella fattispecie il Comune ha ordinato alla ricorrente di eseguire con urgenza i lavori di rimozione o incapsulamento e tutti i necessari interventi per la bonifica ambientale a seguito di demolizione di una canna fumaria realizzata in parte con amianto).


2. Qualora, a seguito di lavori di ristrutturazione di un immobile sito al primo piano, durante la demolizione di una canna fumaria pertinente ad un camino ubicato nell’appartamento sottostante, si rinvenga materiale pericoloso per la salute, l’esecuzione dei lavori di bonifica ambientale per la rimozione e la messa in sicurezza di detto materiale spetta al proprietario della canna fumaria e non al proprietario dell’immobile ristrutturato, per cui correttamente l’Amministrazione notifica al primo la relativa ordinanza contingibile ed urgente.

N. 01359/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01627/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2009, proposto da: 
Angela Tinelli, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Albanese, con domicilio eletto presso Giovanni Albanese in Bari, via Abate Gimma, 94; 

contro
Comune di Corato, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Spina, con domicilio eletto presso Nicola Monaco in Bari, via Putignani, 7; 

per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 61 del 2009, notificata in data 10 giugno 2009, con la quale si è ordinato alla sig.ra Angela Tinelli in qualità  di proprietaria dell’immobile sito in Corato alla via Vittorio Veneto n. 116 – di eseguire entro e non oltre il 30 luglio 2009 – i lavori di bonifica ambientale della canna fumaria in m.c.a. presso l’immobile suddetto, mediante rimozione o incapsulamento, da effettuarsi con tutti i procedimenti amministrativi e di sicurezza previsti dalla normativa in materia, fatti salvi gli aspetti edilizi ed urbanistici ed i diritti dei terzi;
nonchè per l’annullamento
di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale e/o connesso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Corato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. F.sco Muscatello, su delega dell’avv. G. Albanese e avv. Nicolò Mastropasqua, su delega dell’avv. A. Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
La ricorrente è proprietaria di un appartamento in Corato, Viale Vittorio Veneto 116, posto al primo piano, all’interno del quale è ubicato un camino, la cui canna fumaria – per destinazione di padre di famiglia – attraversa la proprietà  dell’appartamento posto al secondo piano.
La proprietaria dell’appartamento posto al secondo piano, Tarantini Angela, a dire della ricorrente avrebbe demolito la muratura di incapsulamento della canna fumaria di proprietà  della ricorrente nella parte che interessava l’appartamento di proprietà  della controinteressata Tarantini Angela, emergendo in tal modo una situazione di rischio per la salute delle persone connessa all’impiego dell’amianto quale materiale di costruzione della canna fumaria già  incapsulata.
A seguito di quanto sopra, previo sopralluogo del competente Dipartimento di prevenzione dell’A.S.L. BARI è stato adottato l’impugnato provvedimento contingibile ed urgente con cui il Comune di Corato ha ordinato alla ricorrente, in quanto proprietaria esclusiva della canna fumaria predetta, ad eseguire con urgenza i lavori di rimozione o incapsulamento e tutti i necessari interventi per la bonifica ambientale.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1)violazione artt. 7 e 8 l. 241/1990;
2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, difetto dei presupposti di contingibilità  e urgenza, difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Corato, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 27 aprile 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che, anche a prescindere da ogni valutazione in ordine a eventuali profili di inammissibilità  connessi alla mancata notificazione del ricorso alla controinteressata Tarantini Angela, il ricorso in esame è manifestamente infondato nel merito.
àˆ anzitutto inammissibile e infondato il primo motivo di censura con cui si deduce la violazione degli artt. 7 ss. della l. 241/1990, atteso che l’applicazione di tale sub procedimento non è conciliabile con la natura contingibile e urgente dell’impugnato provvedimento, ordinanza sindacale 61/09, in relazione alle evidenti connesse esigenze di tutela della salute delle persone.
Parimenti infondato è il secondo motivo di censura, atteso che destinataria del provvedimento non poteva che essere la ricorrente in quanto esclusiva proprietaria della canna fumaria, trattandosi non già  di opere afferenti semplicemente al rifacimento della muratura di incapsulamento della canna fumaria nella parte ubicata all’interno dell’appartamento posto al secondo piano, bensì anzitutto della rimozione del manufatto in m.c.a. e della bonifica ambientale secondo determinate procedure di sicurezza, rispetto alle quali il successivo eventuale incapsulamento assume una connotazione secondaria e meramente accessoria.
Il ricorso va dunque respinto.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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