Giurisdizione – Elargizione somme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L.n. 302/1990 – Giurisdizione del G.O. – Ragioni
Le controversie inerenti l’elargizione di somme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L.n. 302/1990 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto spetta alle vittime un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia. Per tali fattispecie la p.A. risulta priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all’entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti della derogabilità , rispetto ai quali l’Amministrazione svolge un accertamento valutativo che risulta comunque estraneo al concetto di discrezionalità amministrativa.
N. 01331/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00630/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2012, proposto da:
Antonietta D’Ambrosio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato Telesca e Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso Giacomo Tarantini, in Bari, via Francesco S. Abbrescia n. 83/B;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensiva
– del decreto ministeriale prot. n. 559/C/3E/8/PP/60 dell’11.08.2011, a firma del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, dott. Manganelli, notificato dagli ufficiali – agenti di p.g. di Trani alla ricorrente in data 03.02.2012, avente per oggetto la liquidazione degli importi già attribuiti a titolo di elargizione di cui alla L. 302/1990 e successive modifiche ed integrazioni, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonchè del verbale modello BL/G – n.919 del 23.11.2010, emesso dalla commissione medica ospedaliera di Bari e richiamato ob relationem nel decreto di che trattasi;
– di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, le eventuali relazioni istruttorie endoprocedimentali, ed ove esistenti, gli ulteriori verbali e/o documenti concernenti le operazioni di valutazione medica della CMO di Bari;
nonchè per l’accertamento previo espletamento di consulenza tecnica d’ufficio e/o verificazione, del diritto a conseguire una nuova e più idonea valutazione percentuale del grado di invalidità complessiva, di danno biologico e di danno morale ai fini dell’elargizione dell’indennizzo di cui alla L. 302/1990;
nonchè per la condanna al pagamento in favore della ricorrente della differenza monetaria riveniente dall’applicazione della percentuale del grado di invalidità complessiva che verrà accertata in corso di causa, con decorrenza dalla data della domanda, oltre della differenza monetaria riveniente dall’applicazione della giusta percentuale di danno biologico e morale patito dalle vittime del terrorismo e dalle stragi di tale matrice (D.P.R. n. 181 del 2009) oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio con distrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 per le parti i difensori avv.ti Giacomo Tarantini e Lucrezia Principio;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. in merito alla decisione del giudizio in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
– il ricorso in epigrafe ha ad oggetto l’annullamento del provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in atti meglio specificato, avente ad oggetto la liquidazione degli importi già attribuiti alla ricorrente a titolo di elargizione di cui alla L. 302/1990 e s. m., in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, unitamente all’accertamento del diritto a conseguire una nuova e più idonea valutazione percentuale del grado di invalidità complessiva, di danno biologico e di danno morale ai fini dell’elargizione del suddetto indennizzo;
– l’istante deduce censure di eccesso di potere sotto diversi profili nonchè di violazione di legge (artt. 2 e 3 legge 241/1990, legge 302/1990 come integrata dalla L. 206/2004, D.P.R. 181/2009);
– l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame;
– alla camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito con sentenza in forma semplificata;
Considerato che:
– la giurisprudenza è consolidata nell’attribuire la giurisdizione sulle controversie inerenti la concessione dei contributi di cui alla L. 13 agosto 1980 n. 466, come sostituita dalla L. 20 ottobre 1990 n. 302, alla cognizione del giudice ordinario;
– infatti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ripetutamente affermato (sentenze 18 dicembre 2007, n. 26626; id. 11 febbraio 1998, n. 26626; id. 17 giugno 1999, n. 6007; id. 21 luglio 2003, n. 11377) che ” le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia, essendo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all’entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti della derogabilità , rispetto ai quali l’Amministrazione svolge un accertamento che, ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, risulta comunque estraneo al concetto di discrezionalità amministrativa”;
– in particolare, nella pronuncia n. 11377/2003, le Sezioni unite hanno ritenuto che i suddetti principi sono riferibili anche alla L. n. 302 del 1990;
– ad identiche conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato, con le decisioni della IV sez. del 7 marzo 2001, n. 13201 e del 14 marzo 2006 n. 1338, nonchè, da ultimo, del 15 luglio 2010, n. 4568;
– non sussistono ragioni per discostarsi dal suesposto pacifico orientamento del giudice della giurisdizione;
Ritenuto pertanto di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, avanti al quale la causa potrà essere riproposta ex art. 11 cod. proc. amm.
Considerato che l’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese legali, ai sensi del combinato disposto di cui agli art 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice che ne è fornito, quello ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)