Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Bando di gara – Clausole immediatamente lesive – Impugnazione – Termini – Decorrenza
Quando l’interesse a censurare le regole della gara d’appalto sia direttamente riconducibile al contenuto della lex specialis e non alla successiva aggiudicazione, l’impugnazione degli atti di gara deve essere proposta nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando. (Nel caso di specie il ricorso avverso gli atti di gara è stato dichiarato irricevibile per tardività in quanto le censure dedotte dalla ricorrente non investivano direttamente il provvedimento di aggiudicazione definitiva, bensì restavano circoscritte alla scelta organizzativa assunta dalla stazione appaltante con la determina a contrarre -ossia all’indizione della procedura negoziata per la selezione di un concessionario unico del servizio di igiene urbana-, rispetto alla quale l’aggiudicazione si configurava quale atto meramente consequenziale e privo di autonoma lesività ).
N. 01330/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00794/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 794 del 2012, proposto da Ecologica Pugliese s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Rosa Petruzzelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari – Palese, corso Umberto I, 16/C;
contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6;
nei confronti di
Tra.De.Co. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice, Isabella Loiodice e Mariano Alterio, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Nicolai, 29;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale del Comune di Altamura n. 596 del 15 maggio 2012, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva alla Tra.De.Co. s.r.l. della procedura negoziata per l’affidamento annuale del servizio di igiene urbana e servizi complementari;
della determinazione dirigenziale n. 135 del 10 febbraio 2012;
della determinazione dirigenziale n. 156 del 16 febbraio 2012;
della lettera di invito prot. n. 10428 del 22 febbraio 2012;
del verbale di gara del 23 aprile 2012;
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguente;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto frattanto stipulato con la società aggiudicataria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Rosa Petruzzelli, Emilio Bonelli, Aldo Loiodice;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e constatata l’integrità del contraddittorio;
Considerato che la società ricorrente si duole del mancato rispetto, da parte del Comune di Altamura, degli obblighi prescritti dall’art. 4, commi 2-ss., del decreto legge n. 138 del 2011 (adozione della delibera quadro comunale, acquisizione del parere dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, istruttoria sulla possibilità di gestione concorrenziale del servizio pubblico);
Ritenuto che i vizi di legittimità così prospettati fossero pienamente percepibili, da parte della ricorrente, fin dal momento dell’adozione della determina a contrarre, che approvava lo schema di avviso di procedura negoziata ed il capitolato d’appalto (determinazione dirigenziale n. 135 del 10 febbraio 2012, pubblicata all’albo pretorio comunale dal 10 febbraio 2012 per 15 giorni consecutivi);
Considerato, in tal senso, che le censure dedotte dalla ricorrente non investono direttamente il provvedimento di aggiudicazione definitiva, bensì restano circoscritte alla scelta organizzativa assunta dal Comune di Altamura con la determina a contrarre (ossia all’indizione della procedura negoziata per la selezione di un concessionario unico del servizio di igiene urbana), rispetto alla quale l’aggiudicazione si configura quale atto meramente consequenziale e privo di autonoma lesività ;
Considerato che, secondo un orientamento consolidato, quando l’interesse a censurare le regole della gara sia, come nel caso di specie, direttamente riconducibile al contenuto della lex specialis e non alla successiva aggiudicazione, l’impugnazione degli atti di gara deve essere proposta nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2009 n. 2349);
Considerato che il ricorso è stato notificato al Comune di Altamura soltanto in data 1 giugno 2011, oltre il termine decadenziale di trenta giorni decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’avviso di gara, e che esso pertanto deve essere dichiarato irricevibile;
Ritenuto di dover compensare le spese di giudizio, avuto riguardo alla natura della pronuncia ed alla peculiarità della vicenda controversa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)