Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Trasporto pubblico locale – Delibere regionali  disciplinanti modalità  transitorie di affidamento del trasporto – Impugnazione del Comune che svolge il servizio con società  mista – Inammissibilità 

E’ inammissibile per difetto d’interesse il ricorso proposto dal Comune di Lecce avverso le delibere della Giunta regionale pugliese che avevano fornito, in via meramente transitoria,  indirizzi per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale tramite gara a seguito dell’annullamento del piano dei trasporti  da parte del G.A., poichè  lo stesso Comune aveva già  in corso la gestione del servizio in questione per il tramite di una società  mista per un periodo eccedente quello transitorio suddetto.

N. 01315/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02383/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2383 del 2004, proposto da: 
Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Luisa De Salvo, Laura Astuto ed Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Mascolo in Bari, alla via Amendola, n.170/5;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto G. Marra, con domicilio eletto presso l’avv.Gennaro Notarnicola in Bari, alla via Piccinni n.150; Provincia di Lecce; 

nei confronti di
Società  Trasporti di Terra D’Otranto; 

per l’annullamento
-della deliberazione di G.R. n.918 del 22.6.2004 recante atto di indirizzo in materia di trasporto pubblico locale;
– della deliberazione di G.R n.972 del 16.7.2004 attuativa della precedente e della relativa nota di trasmissione;
-ove occorra e nei limiti dell’interesse, della l.r. n.18/02 e, in particolare, delle disposizioni contenute nel titolo IV “Gestione dei servizi” (artt. Da 13 a 18) e di cui agli artt.3,20, 24, 34, 38 bis;
-di ogni altro atto connesso, presupposto e /o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. L. Astuto e R. G. Marra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
-Ritenuto che:
a) le delibere oggetto di gravame, in epigrafe meglio indicate, avevano inteso disciplinare le sole ipotesi in cui per la gestione dei servizi di trasporto fosse stata già  scelta la modalità  della gara e peraltro, limitatamente al periodo transitorio a seguito dell’annullamento del piano dei trasporti disposto con sentenza di questo Tar n.4331/2003;
b) in particolare la deliberazione n.918/2004 aveva chiaramente inteso riferirsi alle sole ipotesi di gare in corso di svolgimento, colpite o meno da provvedimenti giudiziali negativi (cioè distinte in due gruppi come si ricava dalla lettura coordinata dei punti B.1 e B.2 del dispositivo) e, quindi, prescelte dagli enti affidanti come modalità  di gestione del servizio;
c) che siffatta interpretazione è supportata sia dalla natura contingente delle determinazioni assunte, funzionali -si ribadisce- a colmare il vuoto determinatosi in virtù del predetto annullamento giurisdizionale, sia dal dato testuale dei punti B.2 e B.3 della stessa deliberazione n.918; il primo contenente la dizione espressa “per tali casi” (riferita all’ipotesi di gare per le quali fosse intervenuto un provvedimento giudiziale negativo) e l’altro recante una disposizione di chiusura riferita ad “ogni caso”, ossia ai diversi casi di gare in corso colpite e non colpite da provvedimento giudiziale negativo (rispettivamente contemplate ai punti B.2 e B.1), imponendone comunque la conclusione o la ripetizione entro il 30 settembre 2004;
-Rilevato che il Comune di Lecce, odierno ricorrente, gestiva i servizi in questione attraverso una società  mista e che ha continuato in tale gestione sino alla relativa naturale scadenza nonostante le gravate delibere (ed anzi secondo la prospettazione della Regione avrebbe riaffidato il servizio alla stessa società  fino al 2019) , sicchè alcuna lesione può averne ricevuto nè, conseguentemente, alcuna utilità  potrebbe ricavare dall’annullamento delle stesse; tanto meno oggi decorso il periodo transitorio;
-Considerato altresì che:
-se obbligo di affidamento dei servizi in questione a mezzo gara può configurarsi nell’attuale sistema lo stesso non discenderebbe dalle gravate deliberazioni bensì da disposizioni regionali di rango legislativo (art.16, l.r. n.18/2002 e 34 stessa legge; art.8 della l.r. n.2/2004);
-in ogni caso la sollevata questione della definizione delle reti di servizi (il problema del cd. suburbano) cui in ogni caso il Comune ricorrente pretenderebbe di ancorare la persistenza di un interesse al presente gravame, si colloca al di fuori dalla disciplina delle delibere impugnate e resta, pertanto, impregiudicata;
-Ritenuto in conclusione di non poter rintracciare in capo al Comune ricorrente alcun interesse giuridicamente rilevante all’impugnazione delle delibere oggetto del presente gravame e di dover, conseguentemente, dichiarare il gravame stesso inammissibile per carenza di interesse;
-Ritenuto infine di compensare le spese di giudizio considerata la complessità  della questione affrontata;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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