Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Trattamento economico – Scatti retributivi – Fattispecie

Con riferimento all’istanza del ricercatore universitario confermato di attribuzione dei benefici derivanti dalla nascita di figli di cui all’art. 22 del R.D. 1542/1937, trova  applicazione il disposto di cui all’art. 25 del D.P.R. 509/1979 nonchè il D.P.R. 270/1981, art. 1, ultimo comma (“Ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50% sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica”).
Il principio della riassorbibilità  dei benefici di che trattasi – a differenza dei cd. scatti di anzianità  –  risulta, infatti,  previsto per tutte le categorie di dipendenti, ivi compresi dirigenti e personale docente universitario, con una applicazione uniforme e omogenea.

N. 01303/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01962/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Gianluca Percoco, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S.Abbrescia, 83/B; 

contro
Politecnico di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

per l’annullamento
del decreto rettorile 27.09.2010 n. 409;
della relativa nota di comunicazione ricevuta successivamente;
ove occorra, del decreto rettorile n. 477/08 oggetto di modifica con l’impugnato provvedimento del 27.09.2010 nonchè dei vari dpcm e, segnatamente, di quelli 27.04.07, 07.05.08, 29.04.09 e 30.04.2010; nonchè infine del D.R. 62/2011 (con motivi aggiunti depositati il 24.3.2011);
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, comunque, lesivi ancorchè non conosciuti; nonchè
per l’accertamento del diritto
del ricorrente a vedersi attribuito il giusto trattamento economico;
con conseguente condanna
del politecnico di bari a riconoscergli/corrispondergli quanto dovuto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Politecnico di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. F. S. Dodaro e avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente, ricercatore universitario confermato a tempo pieno presso il Policlinico di Bari Facoltà  di Ingegneria 1, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e, in particolare, il decreto del Rettore del Politecnico di Bari n. 409/2010 con cui, in accoglimento dell’istanza proposta dal ricorrente, ha disposto la maturazione anticipata degli scatti retributivi ex art. 22 del R.D. 1542/1937, ma solo nella ridotta misura del 2,5%, in una con la domanda di accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire il giusto trattamento economico e con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme relativamente dovute per differenza, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della pretesa azionata, il ricorrente deduce i seguenti motivi:
1) Travisamento dell’art. 22 del R.D. n. 1542/1937. Eccesso di potere per erroneità  di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia manifesta. Violazione del D.P.R. n. 382/1980;
2) mancata applicazione dell’art. 24 della l. 488/1998.
Si è costituito in giudizio il Politecnico di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con motivi aggiunti depositati in data 24.3.2011 e ritualmente notificati il ricorrente ha impugnato il D.R. 62/2011, deducendo i seguenti ulteriori motivi di censura:
3) violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto. Travisamento. Falsa rappresentazione. Motivazione perplessa;
4)illegittimità  costituzionale della legge 122/2010.
All’udienza del 29 marzo 2012, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ed invero, premesso che la definizione della domanda di accertamento del diritto risulta esaustiva di ogni altra pretesa, rileva il Collegio che il trattamento economico attribuito al ricorrente risulta legittimo ed esattamente corrispondente a quanto dovuto sulla base della normativa di riferimento.
La progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio (pari ciascuna all’8% dello stipendio base) e in successivi scatti biennali del 2,5% (art. 38 D.P.R. 382/1980 e art. 8 l. 79/1984); il passaggio alla classe successiva avviene ex lege al compimento di ogni biennio di servizio.
In conformità  di quanto sopra, il ricorrente, con D.R. 540/07, risulta collocato in classe 1 con decorrenza 8.1.2007 e con successivi DD.RR. è stato collocato in classe 2 con decorrenza 8.1.2009 e in classe 3 con decorrenza 8.1.2011.
Con riferimento all’istanza di attribuzione dei benefici della nascita di figli di cui all’art. 22 del R.D. 1542/1937, deve rilevarsi che – come correttamente evidenziato dalla difesa erariale – trova applicazione il disposto di cui all’art. 25 del D.P.R. 509/1979, norma applicabile anche alla fattispecie in esame e senza peraltro considerare che il D.P.R. 270/1981, all’art. 1 ultimo comma prevede comunque testualmente: “ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici biennale per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti , si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50% sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica”.
Il principio della riassorbibilità  dei benefici di che trattasi risulta previsto per tutte le categorie di dipendenti, ivi compresi dirigenti e personale docente universitario, con una applicazione uniforme e omogenea.
Deve pertanto ritenersi che l’originaria previsione di cui al R.D. del 1937, che peraltro fa riferimento all’ormai obsoleto sistema di progressione da scatti, debba trovare adeguato contemperamento in via interpretativa all’interno del sistema che regola il nuovo assetto e il nuovo sistema di progressione economica oggi vigente.
Alla stregua di quanto sopra, i provvedimenti posti in essere dall’Amministrazione risultano perfettamente legittimi e aderenti al dato normativo, atteso che al ricorrente con DD.RR. del 2008 e del 2010 sono stati attribuiti i benefici economici rispettivamente relativi alla nascita del primogenito e del secondogenito, successivamente riassorbiti o destinati al riassorbimento.
Tali benefici, c.d. “scatti”, risultano assolutamente diversi rispetto agli scatti di anzianità  che competono al dipendente dopo il raggiungimento dell’ultima classe stipendiale.
Parimenti infondata risulta l’ulteriore pretesa, supportata dal secondo motivo di censura, con cui lamenta la presunta mancata applicazione dell’art. 24 della l. 448/1998, assumendo non essere stato applicato l’adeguamento ISTAT.
Ed invero dai provvedimenti impugnati emerge chiaramente che al ricorrente è stato attribuito l’adeguamento ISTAT (giusta D.P.C.M. 7.5.2008) con decorrenza dall’1.1.2008, nonchè i successivi adeguamenti con decorrenza 1.1.2009 e 1.1.2010, sulla base dei criteri determinati con i D.P.C.M. 29.4.2009 e 30.4.2010, atteso che l’adeguamento ISTAT per il personale non contrattualizzato avviene sulla base delle percentuali individuate annualmente con apposito D.P.C.M.
Risultano altresì infondati i motivi aggiunti depositati in data 24.3.2011, con cui è stato impugnato il D.R. 62/2011, ritenuto illegittimo in ragione della presunta inapplicabilità  al personale docente universitario del disposto di cui all’art. 9 comma 21 della legge 30.7.2010 n. 122.
Assume il ricorrente che essendo entrata in vigore tale norma in epoca successiva all’attribuzione del beneficio, la stessa non sarebbe applicabile, deducendo altresì in via subordinata l’illegittimità  costituzionale della legge 122/2010 per violazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost..
Anche tale pretesa risulta infondata.
I benefici economici attribuiti al ricorrente per la nascita del secondogenito di cui al D.R. 409 del 27.9.2010 erano destinati al riassorbimento con decorrenza dall’8.1.2011, data di maturazione del biennio utile al conseguimento della classe successiva.
In sede di adozione del citato D.R. l’Amministrazione non ha tuttavia considerato il disposto di cui all’art. 9 comma 21 della legge 122/2010, di conversione del d.l. 78/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica”, che così prevede: “i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001, così come previsti dall’art. 24 della legge 488/1998, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013, ancorchè a titolo di acconto e non danno comunque luogo a successivi recuperi¦”, prevedendosi altresì il blocco della progressione automatica degli stipendi e l’efficacia solo ai fini giuridici delle progressioni di carriera per tutto il personale non contrattualizzato di cui al citato D.Lgs. 165/2001.
In virtù di quanto sopra, stante il contesto normativo dell’emergenza, deve ritenersi la piena legittimità  del successivo D.R. 62/2011, impugnato con i motivi aggiunti con cui è stato annullato in autotutela l’art. 3 del D.R. 409/2010.
Ed invero, in presenza di una chiara disposizione normativa già  vigente risulta evidente l’illegittimità  della previsione di cui al citato art. 3 del D.R. 409/2010, con conseguente doverosità  del ripristino della legalità , dovendosi ravvisare l’interesse pubblico all’autotutela in re ipsa nell’ipotesi di recupero di soldi.
Non si comprende inoltre per quale motivo l’art. 9 comma 21 della legge 122/2010 non dovrebbe applicarsi ai docenti universitari, attesa l’assoluta generalità  della relativa applicazione, che non ha risparmiato settore alcuno del pubblico impiego non contrattualizzato.
Risulta infine manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità  della normativa da ultimo citata, sia per la genericità  della prospettazione, invero temperata dalla rilevabilità  d’ufficio, sia soprattutto per la valutazione della particolare situazione di emergenza e di dissesto economico, con conseguente emergenza prioritaria delle azioni tendenti al raggiungimento degli obiettivi volti al risanamento della finanza pubblica.
Il ricorso va dunque respinto.
Evidenti ragioni equitative inducono a dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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