1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenze del G.O. passate in giudicato – Esecuzione – Competenza del G.A.


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Penalità  di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. – Natura sanzionatoria

1. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato rientrano nella categoria delle decisioni delle quali il giudice amministrativo può disporre l’ottemperanza.
 
2. Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la fissazione, su richiesta della parte, di un somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato (la cd. “penalità  di mora” di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.), ricopre una funzione sanzionatoria del comportamento inerte assunto dalla p.A..

N. 01299/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2012, proposto da Banzi Teresa, rappresentata e difesa dall’avv. Fortunato Caldarella, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Laura Basso, in Bari, via Quintino Sella, 36;

contro
Comune di Foggia;

nei confronti di
Ercolino Matteo;
Consorzio Gestioni Globali Italia;

per l’ottemperanza
della sentenza n. 742/2007 del Tribunale di Foggia depositata in data 16.5.2007;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 per la parte ricorrente il difensore avv. Leonarda Liberio, su delega dell’avv. Fortunato Caldarella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 742 depositata in data 16 maggio 2007, resa nell’ambito della controversia intercorsa tra l’odierna ricorrente Banzi Teresa (attrice) ed il Comune di Foggia (convenuto), il Tribunale di Foggia così decideva:
«¦ 2) Condanna il Comune di Foggia, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore della signora Banzi Teresa, per la causale di cui al punto 1) che precede, della somma di € 5.529,21 (ivi comprese le spese di CTU), oltre interessi al 2,50% computati sulla somma anzidetta, via via rivalutata anno per anno, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso e sino al soddisfo. …
5) Condanna il convenuto Comune di Foggia, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell’attrice nella misura complessiva di € 5.290,00, di cui € 190,00 per esborsi, € 2.500,00 per diritti, € 2.600,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 12,50% per spese generali ex art. 15 T.F., IVA e CAP come per legge. ¦».
In data 5.10.2007, perdurando l’inadempimento del Comune di Foggia, la ricorrente notificava all’Amministrazione comunale atto di precetto.
Tuttavia, alla notifica dell’atto di precetto non seguiva alcun pagamento.
La sentenza de qua è passata in giudicato, non essendo stata impugnata nei termini di legge, come confermato dalla attestazione resa ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla Cancelleria Civile presso il Tribunale di Foggia del 25.1.2012.
Pertanto, la ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza della menzionata sentenza civile passata in giudicato.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il predetto ricorso sia fondato.
Nel caso di specie, legittimamente la ricorrente Banzi Teresa si è rivolta al giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. a fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Invero, l’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. contempla espressamente le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quale categoria di decisioni delle quali il giudice amministrativo può disporre l’ottemperanza.
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento da parte del Comune di Foggia al giudicato formatosi sulla sentenza, la domanda deve essere accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Comune di Foggia di pagare alla ricorrente Banzi Teresa le somme di cui alla sentenza n. 742/2007 del Tribunale di Foggia indicate in precedenza.
Va fissato il termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Per il caso di persistente inadempienza del Comune di Foggia, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Foggia con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata. Il relativo compenso, se dovuto, è posto a carico del Comune di Foggia e sarà  liquidato su documentata istanza del commissario.
Per quanto concerne l’istanza, formulata da parte ricorrente, volta ad ottenere la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ritiene questo Collegio che detta domanda debba essere accolta in funzione sanzionatoria del comportamento inerte assunto dall’Amministrazione comunale (circa la natura giuridica “sanzionatoria” e di misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, propria della cd. “penalità  di mora” di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6688 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 26 gennaio 2012, n. 254), non essendovi ragioni ostative.
Deve determinarsi, a tal fine, la somma di € 5,00 al giorno che il Comune di Foggia dovrà  corrispondere alla ricorrente in caso di mancata esecuzione della presente sentenza entro il primo termine, in precedenza assegnato, di trenta giorni dalla notifica di questa decisione.
La sanzione pecuniaria prenderà , quindi, a decorrere dal trentunesimo giorno.
Vanno, altresì, poste a carico del Comune di Foggia le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
Questo Collegio ritiene opportuno trasmettere, a cura della Segreteria, copia del fascicolo d’ufficio e della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Puglia in Bari per eventuali iniziative di propria competenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Foggia di dare integrale esecuzione a quanto statuito nella sentenza n. 742/2007 del Tribunale di Foggia e di pagare le somme sopra specificate in favore di Banzi Teresa, nel termine indicato in motivazione;
2) determina, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., la somma di € 5,00 che il Comune di Foggia dovrà  corrispondere, nei termini di cui in motivazione, alla ricorrente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza.
Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Foggia con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale provvederà , entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione della richiamata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine di trenta giorni.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore della ricorrente Banzi Teresa, oltre al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, di copia del fascicolo d’ufficio e della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Puglia in Bari per gli eventuali seguiti di competenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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