Energia da fonti rinnovabili – Procedimento per autorizzazione unica – Applicazione del regolamento regionale n. 16/2006 dichiarato costituzionalmente illegittimo – Illegittimità del provvedimento negativo di v.i.a.
Dev’essere dichiarato illegittimo il provvedimento negativo di v.i.a. emesso in applicazione del regolamento regionale n. 16 del 2006, perchè travolto, con la normativa che ne costituiva il presupposto, dalla dichiarazione d’incostituzionalità pronunciata con sentenza della Corte Costituzionale n. 344 del 26 novembre 2010. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma riveste, infatti, efficacia erga omnes e retroattiva, pertanto si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
N. 01284/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01521/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2010, proposto da:
Aenergy s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Antonio Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni 210;
contro
Provincia di Foggia;
per l’annullamento
previa sospensiva
– della determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia n. 3168 del 30 luglio 2010, avente ad oggetto: “Rettifica parziale D.D. n. 1984 del 29.06.2010 con oggetto ˜Valutazione integrata ambientale dei progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Manfredonia’”, successivamente conosciuta dalla Società ricorrente;
– ove occorra, del parere del Comitato tecnico di valutazione d’impatto ambientale della Provincia di Foggia, espresso nella seduta del 29 luglio 2010, avente ad oggetto: “Valutazione integrata ambientale dei progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel comune di Manfredonia. Precisazioni relative alla D.D. n. 1984 del 30/06/2010”;
– ove occorra, della determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia n. 1984 del 29 giugno 2010, avente ad oggetto: “Valutazione integrata ambientale dei progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Manfredonia”, comunicata alla società ricorrente con nota prot. n. 35474 del 5 luglio 2010, spedita mediante raccomandata a.r. il 12.7.2010;
– ove occorra, del parere del Comitato tecnico di valutazione d’impatto ambientale della Provincia di Foggia, espresso nelle sedute del 15, 22 e 29 aprile 2010;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Paolo Amovilli e udito per le parti il difensore avv.to Giuseppe Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la società ricorrente di aver presentato progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da n. 13 aerogeneratori della potenza complessiva di 39 MW da realizzarsi nel Comune di Manfredonia, provvedendo altresì ad avviare il sub – procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a.
Essendosi il Comune di Manfredonia dotato di apposito Piano regolatore per l’istallazione di impianti eolici (P.R.I.E.) la Provincia di Foggia ai sensi dell’art. 8 R.R. 4 ottobre 2006 n. 16 avviava il procedimento di “valutazione integrata” in ordine agli otto progetti di parchi eolici pro tempore insistenti sul territorio comunale.
All’esito della valutazione, il Comitato Tecnico riteneva compatibili soli 5 aerogeneratori sui 13 previsti nel progetto della ricorrente. Il Servizio Ambiente della Provincia, con determinazione n. 3168 del 30 luglio 2010, confermava la suddetta valutazione negativa, in recepimento del parere del Comitato.
La ricorrente impugna la suddetta determinazione unitamente al parere del Comitato Tecnico e agli altri atti in epigrafe indicati, deducendo censure così sintetizzabili:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 R.R. 4 ottobre 2006 n. 16, nonchè dell’art. 11 RR 4 ottobre 2006 n. 16, eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria, sviamento: il Comitato Tecnico avrebbe provveduto ad esprimere il proprio parere senza effettuare il dovuto inquadramento del progettato impianto nel P.R.I.E. di riferimento;
II. Violazione e falsa applicazione dell’ art. 4 RR 4 ottobre 2006 n. 16, eccesso di potere per incompetenza assoluta, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della legge 241/1990: l’individuazione delle aree non idonee sarebbe rimessa all’esclusiva competenza del P.R.I.E., adottato mediante il concorso di tutti gli enti competenti, mentre l’Amministrazione pretenderebbe di individuare del tutto autonomamente ulteriori aree;
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 R.R. 4 ottobre 2006 n. 16, eccesso di potere per carenza dei presupposti in fatto e in diritto: sarebbero del tutto disapplicate le previsioni del P.R.I.E.;
IV. Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui al P.R.I.E. del Comune di Manfredonia, nonchè del RR 16/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà , erroneità dei presupposti, difetto assoluto di motivazione: il Comitato Tecnico avrebbe del tutto arbitrariamente esteso la fascia di rispetto del torrente Cervaso e del canale Peluso rispetto alle previsioni del P.R.I.E.;
V. Violazione e falsa applicazione artt. 10-bis legge 241/90, art. 16 LR Puglia 11/2001, art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di contraddittorio e di istruttoria: sarebbe stato inosservato anche lo specifico contraddittorio sulla proposta di rigetto dell’istanza, dovendosi ritenere applicabile anche al sub – procedimento di assoggettabilità a v.i.a. l’istituto del preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis.
VI Violazione e falsa applicazione art. 1 l.r. 11/2001, eccesso di potere per difetto di motivazione ed omessa considerazione degli interessi pubblici sottesi alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed al rispetto degli obblighi internazionali: sarebbe del tutto mancata la necessaria ponderata valutazione di compatibilità tra i vari interessi coinvolti.
All’esito della camera di consiglio del 17 novembre 2010, con ordinanza n. 856/2010, veniva respinta l’istanza cautelare, “considerato che scopo del P.R.I.E., ex art. 6 del regolamento 4 ottobre 2006 n. 16, è quello di delimitare le zone inidonee ad ospitare impianti eolici, ma che tale individuazione non esaurisce le valutazioni discrezionali sull’impatto ambiente esprimibili, con metodo integrato, in ordine ai progetti come collocati in un determinato contesto territoriale”.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1011/2001, respingeva l’appello cautelare.
Con successiva memoria depositata il 30 marzo 2012, la difesa della ricorrente evidenziava che l’impugnata valutazione di compatibilità ambientale integrata risultava effettuata in stretta applicazione del regolamento regionale n. 16/2006, nel frattempo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 344 del 26 novembre 2010, ponendo le norme regionali limiti condizioni ed adempimenti in contrasto con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Chiedeva, conseguentemente, l’annullamento dei provvedimenti impugnati alla luce della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità , essendo venuto meno il parametro normativo assunto a relativo fondamento, al fine del riesame della compatibilità ambientale degli 8 aerogeneratori valutati negativamente.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 10 maggio 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Come è noto, l’intero regolamento regionale n. 16 del 2006 è stato caducato dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 344 del 26 novembre 2010, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso da questa Sezione con ordinanza del 9 settembre 2009, riguardante l’art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007 (che aveva, per così dire, recepito il regolamento regionale n. 16 del 2006, avendo testualmente previsto che “la realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al regolamento 4 ottobre 2006, n. 16”).
La Corte costituzionale ha, tra l’altro, affermato l’illegittimità della previsione a livello regionale dei P.R.I.E. (piani regolatori degli impianti eolici), che darebbe luogo ad ulteriori vincoli ed adempimenti non contemplati dalla legislazione statale.
L’impugnata valutazione integrata di compatibilità ambientale, in riferimento a n. 8 aerogeneratori rispetto ai 13 di cui al progetto presentato, è stata condotta in applicazione dei criteri di cui al R.R. 16/2006, valutando da prima ogni singolo progetto e successivamente analizzando le interferenze esistenti tra i vari parchi eolici, sempre tenendo conto dei fattori indicati nella suddetta fonte regolamentare dichiarata incostituzionale. Precisamente, il procedimento di valutazione integrata avviato dalla Provincia di Foggia risulta specificamente avviato “ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del regolamento regionale 16/2006”.
Ne discende l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, i cui presupposti sono costituiti esclusivamente dall’applicazione di norme dichiarate incostituzionali.
Come già osservato con sentenza 5 gennaio 2011 n. 2 di questa Sezione, è pacifico che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma abbia efficacia erga omnes e retroattiva. Essa quindi si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Dalla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di legge sulla quale si fonda il provvedimento impugnato discende l’illegittimità derivata dell’atto medesimo qualora l’interessato abbia posto in rilievo la norma di che trattasi, ancorchè non censurandola – come nella fattispecie per cui è causa – specificamente sotto il profilo della poi dichiarata incostituzionalità (Consiglio di Stato sez. IV 03 maggio 2011 n. 2623; id. 2 novembre 2010, n. 7735)
Nella fattispecie, sussiste secondo il Collegio uno stretto rapporto di presupposizione tra i provvedimenti di valutazione ambientale impugnati e le norme regionali dichiarate incostituzionali: è perciò indubbio che i provvedimenti siano da annullare, perchè travolti dalla dichiarazione d’incostituzionalità della normativa posta a suo presupposto, con assorbimento di tutte le ulteriori censure dedotte dall’ odierna ricorrente (il cui accoglimento non le arrecherebbe alcuna maggiore utilità ).
3. In conclusione, il ricorso è accolto e per l’effetto sono integralmente annullati i provvedimenti impugnati, aventi ad oggetto la valutazione di assoggettabilità a v.i.a. del progetto della ricorrente, al fine del riesame della compatibilità ambientale degli 8 aerogeneratori valutati negativamente.
Restano salvi, per la ricorrente, gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening, ossia l’esonero dalla valutazione d’impatto ambientale per n. 5 aerogeneratori sui 13 totali.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati ai fini del riesame, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)