1. Giurisdizione esclusiva G.A. – Controversie rapporto di impiego appartenenti al Corpo nazionale vigile del fuoco – Sussiste
 
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Rapporti di lavoro a regime pubblicistico – Irricevibilità 
 
3. Pubblico impiego – Riammissione in servizio ex art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 – Diritto soggettivo – Presupposti
 
4. Pubblico impiego – Riammissione in servizio ex art. 132, D.P.R. n. 3/1957 – Ampia discrezionalità  della P.A. – Sussiste
 
5. Pubblico impiego – Riammissione in servizio ex art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 – Nuovo rapporto di lavoro – Presupposti

1. Sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. sulle controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stante il disposto dell’art. 1, L. 30 settembre 2004 n. 252 che ha introdotto il comma 1 bis dell’art. 3, D.Lgs. n. 165/2001, estendendo con decorrenza dalla citata legge n. 252 del 2004 il regime di diritto pubblico già  previsto per altre categorie del pubblico impiego.


2. Nei rapporti di lavoro a regime pubblicistico, ai fini della ricevibilità  del ricorso si richiede la tempestiva impugnazione dell’atto autoritativo di inquadramento.


3. L’art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, attribuisce al dipendente già  in servizio – diversamente dalla generica fattispecie di riassunzione codificata dall’art. 132, D.P.R. n. 3/1957 – un vero e proprio diritto soggettivo alla riassunzione presso l’Amministrazione di provenienza, pur essendo tale diritto condizionato, non già  da valutazioni discrezionali in merito alla sussistenza dell’interesse pubblico, bensì dalla sola effettiva vacanza del posto.


4. La riammissione in servizio del pubblico dipendente dimissionario disciplinata dall’art. 132, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, costituisce espressione di una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, rispetto alla quale il dipendente non vanta un diritto soggettivo a riprendere servizio al verificarsi della vacanza del posto, in quanto la norma conferisce all’Amministrazione un potere discrezionale alla ricostituzione del rapporto condizionato alla sussistenza dell’interesse pubblico ad avvalersi della prestazione lavorativa dell’istante, tenuto conto dell’utilità  della prestazione stessa, ai fini del soddisfacimento delle esigenze dell’apparato organizzativo di riferimento.


5. La riammissione in servizio di cui all’art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, comporta necessariamente la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l’Amministrazione di provenienza, pur se con inquadramento nel ruolo e nella qualifica di appartenenza al momento della cessazione, essendo il rapporto originario, secondo il chiaro disposto normativo, irrimediabilmente risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l’ente locale; sicchè, nella specie, tale nuovo rapporto di lavoro non poteva costituirsi al momento della presentazione dall’istanza da parte del dipendente, ma solo successivamente, in quanto non v’era disponibilità  del posto in organico, quale presupposto costitutivo del diritto azionato, e, d’altra parte, v’era necessità  per la P.A. dell’ottenimento dell’autorizzazione per la deroga al blocco delle assunzioni disposto dalle leggi finanziarie vigenti, comportante un’impossibilità  giuridica per l’Amministrazione di derogare al regime vincolistico in vigore per le assunzioni di personale a tempo indeterminato.

N. 01282/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01309/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2006, proposto da: 
Piacente Emanuele, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Argiro, 117; 

contro
Ministero dell’Interno- Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla riassunzione in servizio presso l’Amministrazione resistente a decorrere dal 22.7.03, data di presentazione della propria istanza di riammissione in servizio ex art. 110, 5° comma, D.lgs. 267/00, o in quell’altra data utile da individuare in corso di causa, sempre in conseguenza della succitata istanza di riammissione;
con la conseguente declaratoria dell’obbligo della P.A. resistente alla ricostruzione della carriera del ricorrente sotto il profilo giuridico ed economico;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento degli stipendi dovuti al ricorrente a decorrere dalla predetta data di omessa riassunzione maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto, ove occorra anche a titolo di risarcimento del danno, con l’ulteriore condanna della P.A. resistente al risarcimento degli ulteriori danni subiti dal ricorrente sotto i profili indicati in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Gallo e Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già  dipendente quale “Responsabile amministrativo” presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, in data 1 dicembre 2000 stipulava ai sensi dell’art. 110 comma 5 T.u.e.l. contratto individuale di lavoro per la durata di 4 anni per l’espletamento di incarico dirigenziale presso il Comune di Terlizzi.
Nel maggio 2002 in seguito allo scioglimento anticipato del Consiglio comunale, l’Amministrazione comunale sanciva l’immediata cessazione degli effetti del suddetto contratto.
Il dott. Piacente presentava allora in data 22 luglio 2003 istanza di riassunzione in servizio, ai sensi del citato art. 110 comma 5 T.u.e.l., presso l’Amministrazione di provenienza.
Avverso l’inerzia dell’Amministrazione a provvedere, il ricorrente proponeva ricorso ex art. 21-bis legge 1034/1971, che si concludeva mediante declaratoria del difetto di giurisdizione del g.a. (sent. Consiglio di Stato sez VI, n.7088/2004) qualificando la pretesa soggettiva azionata alla riassunzione quale vero e proprio diritto soggettivo.
Con nota prot. 10409 del 29 dicembre 2003, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco Direzione Centrale Risorse umane respingeva la richiesta di riassunzione, per carenza dei relativi presupposti, non essendovi la vacanza di posti nella posizione in cui era confluito il ricorrente (C1 “Ispettore Amministrativo”).
Indi, l’Amministrazione provvedeva in data 10 dicembre 2004 alla riassunzione in servizio, con decorrenza giuridica da tal data ed economica dall’effettiva riassunzione in servizio.
Chiede il dott. Piacente l’accertamento del diritto alla riassunzione in servizio presso l’Amministrazione resistente a decorrere dal 22 luglio 2003, data di presentazione della propria istanza di riammissione in servizio ex art. 110, 5° comma, D.lgs 267/00, con ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico ed economico e condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento degli stipendi dovuti a decorrere dalla predetta data di omessa riassunzione.
Deduce a sostegno della pretesa motivi così riassumibili:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 comma 5 D.lgs 267/00; eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, sviamento della causa tipica, difetto di motivazione: la specifica fattispecie di riassunzione contemplata dal citato art. 110 attribuirebbe al dipendente precedentemente in servizio un vero e proprio diritto soggettivo a vedersi riassunto, entro il termine di 30 giorni dall’istanza di riammissione, subordinatamente alla sussistenza dei presupposti previsti, nella fattispecie presenti;
II. eccesso di potere per inesistenza ed erroneità  dei presupposti, sviamento della causa tipica, difetto di istruttoria e di motivazione: già  alla data del 26 giugno 2003 sarebbero risultati disponibili posti della medesima qualifica di quella rivestita dal dott. Piacente, avendo l’Amministrazione bandito un concorso per la copertura di n.15 posti di “Ispettore Amministrativo”.
Chiede inoltre, quale statuizione consequenziale, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del ritardo nella riassunzione e all’immotivato azzeramento della pregressa anzianità  giuridica, oltre che alla perdita di chance nella progressione in carriera, equitativamente stimati in 100.000 euro.
Si è costituito il Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, replicando che:
– la disponibilità  del posto in organico decorreva soltanto dal 10 dicembre 2004, quale presupposto costitutivo del diritto azionato;
– il concorso bandito per la copertura di n.15 posti di “Ispettore Amministrativo”, in quanto collegato ad altre procedure selettive, risultava finalizzato a sopperire vacanze in organico non ancora esistenti;
– anche per l’ipotesi di riassunzione, quale quella per cui è causa, era indefettibile la preventiva autorizzazione ex art. 3 commi 53, 54 e 55 L. 350/2003 (Finanziaria 2004) dovuta al blocco delle assunzioni, circostanza ulteriormente ostativa alla riassunzione prima dell’agosto 2004;
– la riassunzione di cui all’art. 110 c. 5 T.u.e.l. comporterebbe la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, i cui effetti non potrebbero che decorrere ex nunc dalla effettiva ammissione in servizio, senza dunque alcuna retrodatazione agli effetti giuridici ed economici dalla data dell’istanza di riammissione.
Ha inoltre depositato dettagliata relazione della Direzione centrale per le Risorse umane.
All’udienza pubblica del 10 maggio 2012 veniva indicata d’ufficio alle parti ex art. 73 c. 3 cod. proc. amm. la questione della ricevibilità  del gravame, alla luce della mancata tempestiva impugnazione dell’atto di inquadramento del 10 dicembre 2004: la difesa della ricorrente ne rilevava a suo dire l’infondatezza, avendo comunque il dott. Piacente eccepito in sede di riassunzione la salvezza dei propri diritti acquisiti.
2. Preliminarmente, benchè non oggetto di eccezione, va affermata la giurisdizione esclusiva del g.a. dal momento che le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – stante il disposto dell’art. 1 L. 30 settembre 2004 n. 252 che, introducendo il comma 1-bis nell’art. 3 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ha esteso il regime di diritto pubblico già  previsto per altre categorie del pubblico impiego – sono devolute alla giurisdizione del g.a. con decorrenza dall’entrata in vigore della citata legge n. 252 del 2004 (ex multis Cassazione civile  sez. un. 3 novembre 2009, n. 23201) pur essendo l’istanza di riassunzione in servizio presentata in data anteriore (22 luglio 2003).
Ne consegue che la controversia all’esame del Collegio rientra nella giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 comma 1 – lett i) cod. proc. amm., in quanto attinente a rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico.
3. Può prescindersi dall’esame della questione di ricevibilità  – posta d’ufficio dal Collegio alla luce del costante orientamento giurisprudenziale (ex multis T.A.R.  Calabria – Catanzaro,  sez. II, 21 marzo 2012, n. 306; Consiglio di Stato, sez. V, 2 novembre 2011, n. 5848) che richiede nei rapporti di lavoro a regime pubblicistico la tempestiva impugnazione dell’atto autoritativo di inquadramento (qui coincidente con il contratto individuale di lavoro del 10 dicembre 2004) – attesa l’infondatezza del ricorso nel merito.
4. Ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2010 (Testo unico enti locali) “Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l’ente locale ai sensi del comma 2. L’amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità  del posto in organico”.
Tale specifica norma, nell’ambito di un evidente favor legislativo per la creazione dei rapporti di cui al comma 2 aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali “a contratto” presso gli enti locali, attribuisce al dipendente già  in servizio – diversamente dalla generica fattispecie di riassunzione codificata dall’art. 132 D.P.R. 3/1957 – un vero e proprio diritto soggettivo alla riassunzione presso l’Amministrazione di provenienza, differenziandosi quindi dalla seconda, pur essendo tale diritto condizionato non già  da valutazioni discrezionali in merito alla sussistenza dell’interesse pubblico, bensì dalla sola effettiva vacanza del posto.
Viceversa, la riammissione in servizio del pubblico dipendente dimissionario, disciplinata dall’art. 132 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, costituisce per giurisprudenza del tutto pacifica (ex multis T.A.R. Lazio, sez. II, 13 maggio 2010 n. 11109; Consiglio di Stato, sez. VI, 17 luglio 2006, n. 4552) espressione di una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, rispetto alla quale il dipendente non vanta un diritto soggettivo a riprendere servizio al verificarsi della vacanza del posto; egli, infatti, non ha alcuna pretesa direttamente tutelata alla riassunzione, in quanto la norma conferisce all’Amministrazione un potere discrezionale alla ricostituzione del rapporto condizionato alla sussistenza dell’interesse pubblico ad avvalersi della prestazione lavorativa dell’istante, tenuto conto dell’utilità  della prestazione stessa, ai fini del soddisfacimento delle esigenze dell’apparato organizzativo di riferimento.
L’Amministrazione, in questa diversa ipotesi, è quindi titolare del potere discrezionale di valutare l’istanza di riammissione sulla scorta di una ponderazione complessiva, che tenga conto delle esigenze organizzative e di tutte le circostanze rilevanti sul piano dell’interesse pubblico, pur essendo tenuta ad esternare le ragioni ostative all’accoglimento della domanda del dipendente, e ciò proprio per l’ampia discrezionalità  esercitabile nella valutazione attuale del pubblico interesse a reintegrare il dipendente stesso nell’organizzazione amministrativa e ad avvalersi delle sue prestazioni.
4.1. Ciò premesso, ritiene il Collegio di non ravvisare – pur nella dovuta differenziazione tra le due suesposte fattispecie di riassunzione in servizio – i presupposti necessari per l’esercizio del diritto prima del dicembre 2004 nè, tantomeno, i presupposti del diritto alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici al 22 luglio 2003.
La riassunzione di che trattasi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, comporta necessariamente la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l’Amministrazione di provenienza, essendo il rapporto originario, secondo il chiaro disposto normativo, irrimediabilmente “risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l’ente locale ai sensi del comma 2”.
L’estinzione del rapporto originario comporta che la riassunzione in servizio determini la costituzione di un nuovo e diverso rapporto, pur se con inquadramento nel ruolo e nella qualifica di appartenenza al momento della cessazione, non diversamente, sotto questo profilo, dalla generale ipotesi di riammissione discrezionale contemplata dal citato art 132 D.P.R. 3/1957, laddove la decorrenza dell’anzianità  nella qualifica funzionale è stabilita nella data del provvedimento di riammissione.
Tale nuovo rapporto di lavoro non poteva costituirsi prima del dicembre 2004, sia per la carenza del posto in organico, sia per la necessità  di ottenere le autorizzazioni prescritte dalla legge n. 350/2003 (legge Finanziaria 2004) in materia di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego.
La pendenza, alla data di presentazione dell’istanza di riassunzione, di una procedura concorsuale per la copertura di n. 15 posti di “Ispettore amministrativo” non è sufficiente a comprovare a tal data l’esistenza del presupposto della vacanza in organico, dal momento che trattasi di selezione bandita al fine di sopperire a vacanze non ancora esistenti ma che si sarebbero determinate soltanto all’esito dell’espletamento di altre due procedure concorsuali riservate al personale interno (per 91 posti di “Coordinatore Amministrativo” e per 272 posti di “Direttore Amministrativo”, riservate anche al personale che rivestiva la qualifica di “Ispettore Amministrativo” posseduta dal ricorrente).
4.2. Tanto basta ad escludere la disponibilità  del posto in organico prima del 10 dicembre 2004, quale presupposto costitutivo del diritto azionato.
4.3. Ulteriore ragione ostativa alla riassunzione immediata del dott. Piacente è stata poi determinata dalla necessità  dell’ottenimento dell’autorizzazione per la deroga al blocco delle assunzioni disposto dalle leggi finanziarie all’epoca vigenti, nella fattispecie rilasciata con D.P.R. 25 agosto 2004 pubblicato nella G.U. del 24 settembre 2004 n. 225, in funzione della quale l’Amministrazione ha poi potuto consentire l’accoglimento dell’istanza.
Infatti, pur non essendo invero tale presupposto testualmente previsto dal comma 5 dell’art. 110 T.u.e.l., l’efficacia ex nunc del rapporto di lavoro instaurato con il contratto individuale del 10 dicembre 2004 – assimilabile pertanto ad una nuova assunzione per quanto incentivata dal legislatore – determina l’impossibilità  giuridica per l’Amministrazione di derogare al regime vincolistico in vigore per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, consistente nella necessità  della prescritta autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica.
4.4. Ne discende l’infondatezza della pretesa del dott. Piacente alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell’assunzione effettuata il 10 dicembre 2004.
5. Parimenti infondata è la consequenziale domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del ritardo nella riassunzione e all’immotivato azzeramento della pregressa anzianità  giuridica, oltre che alla perdita di chance nella progressione in carriera.
Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, quantificate in 2.500 euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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