1. Leggi, decreti, regolamenti – Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme regionali – Ambito di efficacia
2. Energia da fonti rinnovabili – Regione Puglia – Art. 3 L.R. n. 31/2008 – D.I.A. per impianti con potenza superiore alle soglie statali – Dichiarazione di illegittimità costituzionale – Effetti sul rapporto sub iudice
3. Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione – D.I.A. per impianti con potenza superiore alle soglie statali – Sanatoria ex art. 1 quater D.L. 105/2010 – Presupposti
1. La dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e retroattiva e, pertanto, si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato e, sul piano sostanziale, a tutti rapporti non ancora esauriti.
2. Con la sentenza n. 119/2010 la Corte Costituzionale ha abrogato l’art. 3 della L.R. n. 31/2008, che consentiva nella Regione Puglia la realizzazione con procedure semplificate di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile con potenza nominale superiore alle soglie indicate nella normativa di riferimento statale (D.Lgs. 387/03). Pertanto, poichè la dichiarazione di incostituzionalità ha efficacia nei confronti di tutti i rapporti non ancora esauriti, va respinto il ricorso avverso il diniego in relazione alla denuncia di inizio attività presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale superiore a quella indicata dalla legge dello Stato, essendo venuta meno la utilizzabilità di siffatto procedimento, sebbene fosse consentita al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
3. Con la previsione dell’art. 1-quater del D.L. n. 105 del 2010 il legislatore ha inteso disporre una sanatoria generalizzata ed automatica per tutte le denunce d’inizio attività presentate nella vigenza di leggi regionali recanti soglie di potenza superiori a quelle di cui alla tabella A del D. Lgs. n. 387 del 2003. La salvezza degli effetti delle denunce prevista dalla norma (che ha carattere eccezionale e non può trovare applicazione estensiva) è tuttavia condizionata alla circostanza che l’impianto sia stato non solo ultimato, ma anche messo in esercizio entro il termine di 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè entro il 16 gennaio 2011), così da salvaguardare le sole situazioni nelle quali sia più forte la necessità di tutelare l’affidamento degli investitori circa la legittimità delle procedure semplificate, tenendo conto dello stato di avanzamento della realizzazione dell’impianto.
* * *
Vedi Cons. di Stato, sez. V, sentenza 29 novembre 2013, n. 5714 – 2013; ric. n. 5842 – 2012
N. 01268/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00650/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2011, proposto da C.A.M. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Deramo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abbrescia, 83/B;
contro
Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Muscatelli, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Manzionna in Bari, via Vaccaro, 10;
Regione Puglia;
per l’annullamento
della nota prot. gen. 4917 del 16 febbraio 2011, con la quale il Comune di Conversano ha espresso formale diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW in località Marchione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Conversano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Angelica Passarella (per delega di Antonio Deramo) e Giacomo Sgobba (per delega di Rosa Moscatelli);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La C.A.M. s.r.l. impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Conversano ha espresso il diniego in relazione alla denuncia d’inizio attività presentata il 9 febbraio 2010 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 978 KW.
Deduce, con unico ed articolato motivo, violazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, violazione degli artt. 3, 7, 8 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di presupposto e sviamento.
Si è costituito il Comune di Conversano, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 367 del 21 aprile 2011, riformata in appello dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 3682 del 31 agosto 2011.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 4 aprile 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni già espresse da questa Sezione in numerosi precedenti relativi a vicende analoghe (cfr., per tutte, TAR Puglia, Bari, sez. I, 11 gennaio 2012 n. 75).
La C.A.M. s.r.l. ha presentato denuncia di inizio attività per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, di potenza pari a 978 KW (di poco inferiore alla soglia di 1 MW).
La normativa vigente all’epoca della presentazione della denuncia (febbraio 2010) può riassumersi come segue.
L’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia era regolata, in via generale, dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale tuttora prevede, ai commi 3 e 4, una disciplina generale caratterizzata da un procedimento che si conclude con il rilascio di una autorizzazione unica. A tale disciplina fanno eccezione determinati impianti che, se producono energia in misura inferiore a quella indicata dalla tabella allegata allo stesso decreto, sono sottoposti alla disciplina semplificata della denuncia di inizio attività (così l’art. 12, comma 5); in particolare, la tabella distingue gli impianti in base alla tipologia di fonte che utilizzano (per la fonte fotovoltaica, la soglia massima per il ricorso alla d.i.a. è di 20 KW). Sempre l’indicato art. 12, comma 5, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina semplificata.
Nella Regione Puglia, l’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 aveva invece previsto l’applicazione della disciplina della d.i.a. agli impianti fotovoltaici di capacità di generazione fino ad 1 MW.
In seguito, l’art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008 (applicabile ratione temporis alla presente controversia) analogamente ha previsto il regime semplificato della d.i.a. per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MW) a quelle previste alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003.
Tale norma è stata dichiarata illegittima, con sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2010 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2010), nella parte in cui aveva elevato la soglia di potenza entro la quale la costruzione dell’impianto risultava subordinata a procedure semplificate, poichè le maggiori soglie di capacità di generazione possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.
L’odierna ricorrente ha presentato al Comune di Conversano la denuncia d’inizio attività , per la costruzione di un impianto di potenza pari a 978 KW, avvalendosi della più favorevole previsione dell’art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008 (che innalzava, come detto, fino ad 1 MW la soglia massima di potenza individuata dalla normativa statale per l’applicabilità del regime semplificato).
La norma di legge regionale dichiarata incostituzionale costituiva la fonte che avrebbe legittimato la costruzione e l’esercizio dell’impianto sulla base di semplice asseverazione.
Tuttavia, per effetto della richiamata pronuncia della Corte costituzionale, gli impianti fotovoltaici con capacità di generazione tra 20 KW ed l MW risultano sottoposti all’ordinario regime dell’autorizzazione unica regionale.
àˆ pacifico che la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e retroattiva. Essa quindi si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato e, sul piano sostanziale, a tutti rapporti non ancora esauriti.
Il giudice amministrativo ha pertanto il potere di trarre d’ufficio le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale che, risolvendo l’eccezione sollevata in altro giudizio, dichiari l’incostituzionalità di una norma (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 1999 n. 138; TAR Puglia, Bari, sez. I, 5 gennaio 2011 n. 2).
Nel caso in questione, la ricorrente lamenta l’illegittima compressione del proprio diritto a realizzare, sulla base di mera denuncia di inizio attività , un impianto fotovoltaico di potenza lievemente inferiore ad 1 MW, in virtù di una norma di legge regionale che è stata dichiarata incostituzionale: sussiste, quindi, uno stretto rapporto tra la posizione soggettiva fatta valere in giudizio e la norma di legge dichiarata incostituzionale.
Venuta meno la stessa utilizzabilità dello strumento della denuncia d’inizio attività , l’impugnativa non può essere accolta.
Per completezza d’esame, va in ogni caso evidenziato che la denuncia presentata dalla ricorrente non può dirsi perfezionata, alla luce dei provvedimenti adottati dal Comune e dalla Regione Puglia anche in relazione al nulla-osta paesaggistico (si veda,, in particolare, la diffida prot. 26979 del 13 dicembre 2010, con la quale il Comune ha richiesto molteplici integrazioni documentali).
La conclusione non muta per quanto argomentato circa la possibile sanatoria ex lege da parte ricorrente, laddove afferma che, sebbene i lavori di costruzione dell’impianto non siano mai iniziati (a causa della diffida adottata dal Comune), alla fattispecie sarebbe comunque applicabile la previsione dell’art. 1-quater del d.l. n. 105 del 2010, aggiunto dalla legge di conversione n. 129 del 2010, ai cui sensi “Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Come già chiarito da questa Sezione in molte occasioni, il legislatore ha inteso disporre una sanatoria generalizzata ed automatica, per tutte le denunce d’inizio attività presentate nella vigenza di leggi regionali recanti soglie di potenza superiori a quelle di cui alla tabella A del d.lgs. n. 387 del 2003.
La salvezza degli effetti delle denunce è tuttavia condizionata alla circostanza che l’impianto sia stato non solo ultimato, ma anche effettivamente messo in esercizio entro il termine di 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè entro il 16 gennaio 2011), così da salvaguardare le sole situazioni nelle quali sia più forte la necessità di tutelare l’affidamento degli investitori circa la legittimità delle procedure semplificate, tenendo conto dello stato di avanzamento della realizzazione dell’impianto.
La norma, che deroga rispetto al principio generale secondo cui le pronunce di incostituzionalità spiegano i loro effetti anche sui rapporti giuridici già sorti e non esauriti, ha carattere eccezionale e non può trovare applicazione estensiva, specialmente con riguardo alla perentorietà del suo termine ultimo di applicabilità (150 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione), che non tollera improprie sospensioni o dilazioni in ragione del ritardo con cui la Regione abbia rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, come nella fattispecie pretenderebbe parte ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura forfetaria indicata in dispositivo, tenuto conto della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Conversano, nella misura di euro 1.000 (mille) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)