1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Documenti e certificati
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Raggruppamento di imprese – Documenti e certificati
1. Nelle gare per l’affidamento di contratti pubblici costituisce ius receptum il principio secondo cui la scadenza della certificazione di qualità , prevista dal bando quale requisito di ammissione, fa venir meno la garanzia della conformità ai requisiti qualitativi del servizio e, per tale ragione, un certificato di qualità scaduto è da considerarsi tamquam non esset ai fini dell’ammissione alla gara d’appalto. Nè può consentirsi la partecipazione dell’impresa che, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, abbia soltanto richiesto, ma non ancora ottenuto, la suddetta certificazione.
2. La certificazione di qualità , diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, ove prevista quale requisito di ammissione alla gara, deve essere posseduta da tutti i membri del raggruppamento temporaneo di imprese chiamati a svolgere prestazioni tra loro fungibili.
N. 01250/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01865/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1865 del 2010, proposto da Schiavone Viaggi di Schiavone Salvatore & C. s.n.c., Spadaro Viaggi s.r.l. e ditta Caponio Francesco, rappresentate e difese dall’avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Niccolò Pizzoli 8;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossana Lanza e Rosa Cioffi, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo 26;
nei confronti di
Autoservizi Franco Ceglie, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolo Bello e Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Amendola 21;
per l’annullamento
– della nota prot. 260434 del 4 novembre 2010, successivamente pervenuta, recante l’esclusione dell’a.t.i. ricorrente dalla gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, per carenza del requisito relativo alla certificazione di qualità in capo alla mandante Spadaro Viaggi s.r.l.;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la nota prot. 225821 del 27 settembre 2010, il provvedimento (ove emanato) di aggiudicazione dell’appalto per il lotto n. 1 in favore della ditta Autoservizi Franco Ceglie, le determinazioni assunte dalla commissione di gara con verbali datati 24 settembre 2010 e 2 novembre nonchè, ove occorra, il bando di gara (nella parte in cui richiede il possesso della certificazione di qualità in capo a ciascun concorrente);
– degli atti relativi alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo novembre 2010 – gennaio 2011;
– e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in favore delle ricorrenti, mediante reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Autoservizi Franco Ceglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Michaela De Stasio (per delega di Lorenzo Derobertis), Rosa Cioffi, Giuseppe Mariani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento del 12 gennaio 2010, il Comune di Bari ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nel biennio aprile 2010 – maggio 2012, suddiviso in lotti, di importo complessivo pari ad euro 6.774.561,60.
L’a.t.i. ricorrente, dopo essere risultata nella seduta del 28 luglio 2010 migliore offerente ed aggiudicataria provvisoria per il lotto n. 1 e dopo aver superato la verifica sull’anomalia del prezzo, è stata esclusa con l’impugnata nota prot. 260434 del 4 novembre 2010, a causa della riscontrata carenza della certificazione di qualità in capo alla mandante Spadaro Viaggi s.r.l., al momento della presentazione della domanda (il 31 marzo 2010).
Avverso l’esclusione deduce censure così riassumibili:
1) violazione del bando di gara, violazione dei principi in tema di partecipazione al procedimento ed eccesso di potere sotto molteplici profili: il Comune ha erroneamente ritenuto, senza alcuna verifica in contraddittorio, che la certificazione di qualità rilasciata da TUV Thuringen Italia sia stata ritirata alla data del 30 ottobre 2009 e che la nuova certificazione di TUV Intercert non si sia ancora perfezionata alla data della presentazione dell’offerta;
2) in subordine, illegittimità della lex specialis di gara per violazione degli artt. 37 e 43 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: la certificazione di qualità non può essere richiesta a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo e, in ogni caso, la partecipazione della mandante Spadaro Viaggi s.r.l. non è indispensabile per la qualificazione del raggruppamento.
Si sono costituiti il Comune di Bari e la controinteressata Autoservizi Franco Ceglie, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 67 del 13 gennaio 2011.
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2012 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, per la ragioni già sommariamente esposte nella fase cautelare.
L’art. 5.7) del capitolato d’appalto richiedeva, con previsione inequivoca, il possesso della certificazione di qualità ISO 9000:2000 Vision da parte di tutte le ditte riunite in associazione temporanea.
L’istruttoria svolta dalla commissione di gara ha rivelato che la mandante Spadaro Viaggi s.r.l. non era in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione (31 marzo 2010) di alcuna certificazione di qualità , nè di quella ISO 9000:2000 Vision, che era stata ritirata prima della scadenza dall’ente certificatore TUV Thuringen Italia (non essendosi la ditta sottoposta alle verifiche di sorveglianza annuali), nè di quella ISO 9001:2008 proveniente da TUV Intercert, non ancora compiutamente rilasciata.
Quanto alla prima, il Comune ha acquisito la comunicazione del 26 ottobre 2010, con cui TUV Thuringen Italia ha attestato che il certificato dichiarato in gara dalla Spadaro Viaggi s.r.l. è stato ritirato il 30 ottobre 2009 e da tale data non risulta più valido.
Viceversa, la successiva certificazione è stata rilasciata da TUV Intercert soltanto in data 11 ottobre 2010, ben oltre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Costituisce ius receptum, nelle pubbliche gare, il principio secondo cui la scadenza della certificazione di qualità fa venir meno la garanzia della conformità ai requisiti qualitativi del servizio e, per tale ragione, un certificato di qualità scaduto è da considerarsi tamquam non esset ai fini dell’ammissione (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 17 aprile 2009 n. 919).
Nè può consentirsi la partecipazione dell’impresa che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte abbia soltanto richiesto, ma non ancora ottenuto, la certificazione di qualità (cfr. amplius Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre 2008 n. 6101).
Quanto, poi, al secondo motivo, la lex specialis di gara resta indenne dalle censure mosse in via subordinata dalle ricorrenti.
Con riguardo a fattispecie analoghe, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la certificazione di qualità , diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutti i membri del raggruppamento chiamati a svolgere prestazioni tra loro fungibili (Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2002 n. 2569; Id., sez. V, 30 maggio 2005 n. 2756).
Più di recente, è stato definitivamente chiarito che, nell’ambito di a.t.i. e consorzi, la sostituzione di una delle imprese esecutrici dell’appalto non è ammissibile in corso di gara, se finalizzata a sanare ex post il difetto di un requisito di partecipazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen, 4 maggio 2012 n. 8).
Per quanto detto, l’impugnativa avverso il provvedimento di esclusione e la presupposta clausola del bando gara è infondata e va respinta.
Sono conseguentemente respinte sia l’impugnativa (per illegittimità derivata) dell’aggiudicazione alla Autoservizi Franco Ceglie e degli atti relativi all’affidamento del servizio per il periodo novembre 2010 – gennaio 2011, sia la domanda di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del valore dell’appalto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le società ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Bari e della Autoservizi Franco Ceglie, a ciascuno nella misura di euro 6.000 (seimila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Savio Picone, Presidente FF, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)