1. Procedimento amministrativo – Abilitazione alla professione di avvocato – Prova scritta – Plagio – Trascrizione di un parere tratto da testo non ammesso – Sussiste – Conseguenze


2. Procedimento amministrativo – Abilitazione alla professione di avvocato – Prova scritta – Non ammissione alla prova orale per plagio – Accurata istruttoria e puntuale indicazione della fonte e del testo oggetto di plagio –  Difetto di motivazione – Non sussiste

1. Nella valutazione degli elaborati scritti relativi all’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato, la fattispecie di plagio – cui consegue la non ammissione del candidato alla prova orale – non può ritenersi inverata solo con riferimento all’ipotesi di più temi dal contenuto anche parzialmente sovrapponibile, ma anche nell’ipotesi in cui parte dell’elaborato risulti copiata da testo la cui consultazione non era consentita in sede di esame, peraltro senza indicazione alcuna della provenienza, palesandosi evidente l’intento del candidato di accreditare il relativo contenuto a sè medesimo (nel caso di specie è risultata accertata la riproduzione e copiatura, nell’elaborato di diritto civile, di un parere del quale venivano riportati brani uguali per forma e sostanza, parere pubblicato nella Edizione Simone del 2009).
2. Qualora il provvedimento di non ammissione del candidato alla prova orale dell’esame di abilitazione per la professione di avvocato sia supportato da un’accurata istruttoria e da una corretta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e, in caso di plagio, vi sia la concreta e specifica individuazione della fonte e del testo oggetto di plagio, la motivazione di supporto del provvedimento può ritenersi esauriente e completa.

N. 01247/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01320/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2010, proposto da: 
Michele Nasca, rappresentato e difeso dagli avv. Costantino Palmitessa, Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S.Abbrescia, 83/B; 

contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Commissione Esami Avvocato c/o C.A. Bari, III Sottocommissione Esami Avvocato c/o C.A. Torino;

per l’annullamento
– della graduatoria e del verbale ad essa relativo, dei candidati ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato -sessione 2009-, pubblicata in data 11 giugno 2010 dalla commissione d’esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato istituita presso la corte di appello di bari, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente fra gli ammessi alle prove orali e non consente a quest’ultimo di sostenere la sessione di prove orali;
– del provvedimento contenuto nel verbale n. 203 del 27 maggio 2010 della sottocommissione d’esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato istituita presso la corte di appello di torino -sessione 2009, limitatamente alla parte in cui si procede all’annullamento del giudizio di idoneità  precedente, attribuito al ricorrente in data 03.03.2010 (pari ad un voto complessivo di 94/150) e all’annullamento dell’elaborato (parere di diritto civile) racchiuso nella busta n. 619, redatto dal ricorrente, così motivando: “la commissione accerta i seguenti vizi di plagio: nell’elaborato civile sussistono brani uguali per forma e sostanza a parere pubblicato in data antecedente alle prove, contenuto dell’edizione Simone del 2009 -quesito 15. dispone, pertanto, l’annullamento degli elaborati”; ed ancora, sempre in parte qua e nei limiti di interesse del ricorrente, nella parte in cui la III sottocommissione, nel predetto verbale del 27.05.2010, non effettua alcuna verifica circa l’integrità  delle buste, se siano state adeguatamente conservate e sigillate, atteso che la p.a. procede alla ricorrezione degli elaborati a distanza di ben due mesi (27.05.2010) dalla prima valutazione (03.03.2010);
– sempre in parte qua e nei limiti d’interesse del ricorrente, del provvedimento denominato “verbale n. 9”, redatto dalla commissione per gli esami di avvocato sessione 2009 costituita presso il ministero di giustizia redatto in data 22.04.2010, nella parte in cui le precise indicazioni formulate al termine del 2° capoverso di pag. 1 (“tale riesame [¦.] dovrà  essere condotto al solo fine di valutare l’esistenza di eventuali plagi, senza alterazione dei giudizi espressi”), da osservare nel riesame degli elaborati, siano state erroneamente interpretate come autorizzazione -viceversa, giammai concessa- alla modifica dei giudizi già  espressi;
– di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto e/o notificato all’odierno ricorrente, con riserva di formulare, all’uopo, eventuali motivi aggiunti;
nonchè
per l’esecuzione dell’ordinanza t.a.r. puglia, sede di bari, sezione ii, n. 643/2010 del 09.09.2010, emessa inter partes e notificata alla p.a. resistente in data 28.09.2010.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Nessuno comparso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Il ricorrente, compiuto il periodo di praticantato, ha partecipato alla sessione 2009 degli esami avvocato, sostenendo le prove scritte presso la Corte d’Appello di Bari, abbinata alla Corte d’Appello di Torino.
Il ricorrente – i cui elaborati sono stati corretti dalla III^ sottocommissione insediata presso la Corte d’Appello di Torino – conseguendo un punteggio complessivo di 94/150 (seduta del 3.3.2010).
La medesima sottocommissione, dopo essere stata autorizzata dalla Commissione centrale ad un generale riesame degli elaborati oggetto di valutazione finalizzato esclusivamente all’accertamento di eventuale plagio, ha annullato il predetto giudizio con l’impugnato verbale n. 203 del 27.5.2010.
Ciò ha comportato la non ammissione del candidato alla prova orale.
Il ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, deducendo i seguenti motivi di censura:
violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nel verbale n. 9 del 22.4.2010 della Commissione costituita presso il Ministero della Giustizia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 l. n. 241/1990: difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere. Contraddittorietà . Illogicità  manifesta. Difetto di istruttoria e dei presupposti. Sviamento. Disparità  di trattamento. Travisamento dei fatti;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione dei diritti di difesa sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. violazione del diritto di difesa;
violazione e falsa applicazione dei principi generali di cui alla l. 241/1990: difetto di istruttoria e motivazione sotto altro profilo;
violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 23 del R.D. n. 37/1934; violazione e falsa applicazione dei principi in tema di valutazione delle prove di esame. Eccesso di potere per irragionevolezza. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Arbitrarietà , illogicità , ingiustizia manifesta. Disparità  di trattamento. Violazione della par condicio fra i concorrenti.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia, la Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte d’Appello di Bari, nonchè la Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte d’Appello di Torino, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 643/2010 del 9.9.2010 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente nei limiti dell’ammissione con riserva alla prova orale.
Il ricorrente in data 21.10.2010 ha depositato istanza per l’esecuzione coattiva dell’ordinanza cautelare; detta istanza non ha avuto seguito in quanto il Consiglio di Stato Sez. IV, con ordinanza 5169/2010, in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione, ha riformato la predetta ordinanza, respingendo l’istanza cautelare.
All’udienza del 12 aprile 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
àˆ anzitutto infondato in fatto il primo motivo di censura, atteso che la terza Commissione presso la Corte di Appello di Torino, in aderenza alle indicazioni di cui al verbale della Commissione centrale n. 9/2010, non ha riesaminato gli elaborati procedendo ad una riedizione del giudizio, bensì semplicemente proceduto al riesame volto alla individuazione di eventuali plagi, individuando nella specie il plagio con riferimento all’elaborato di diritto civile, per il quale è stato annullato il giudizio positivo in un primo tempo espresso, ritenendolo viceversa non valutabile.
Nè può ritenersi inverata la fattispecie del plagio solo con riferimento all’ipotesi di più temi dal contenuto anche parzialmente sovrapponibile, atteso che deve ritenersi plagio anche l’ipotesi in cui parte dell’elaborato risulti copiata da testo la cui consultazione non era consentita in sede di esame, peraltro senza indicazione alcuna della provenienza, palesandosi evidente l’intento di accreditare il relativo contenuto a sè medesimo.
Nel caso in esame risulta accertata la riproduzione e copiatura non già  di una sentenza, bensì di un parere, del quale vengono riportati brani uguali per forma e sostanza, parere pubblicato nella Edizione Simone del 2009 – quesito n. 15.
Parimenti infondato è il secondo motivo, considerato che gli impugnati provvedimenti sono supportati da accurata istruttoria e da una corretta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e che, in presenza della concreta e specifica individuazione della fonte e del testo oggetto di plagio, la motivazione di supporto appare addirittura ridondante e, comunque, esauriente e completa.
Inammissibile prima che infondato risulta infine il terzo motivo di censura, con cui si deduce l’estrema brevità  del tempo impiegato per il riesame finalizzato all’individuazione del plagio, atteso che risulta efficacemente raggiunto il risultato della individuazione della fonte.
Gli impugnati provvedimenti risultano pertanto del tutto legittimi e conformi ai principi deontologici dell’azione amministrativa e, quindi, del tutto immuni dai denunciati vizi.
Infondato è il quarto e ultimo motivo di censura, anzitutto con riferimento ai profili di fatto, atteso che – come già  sopra evidenziato – la fonte del plagio non è individuabile in codici commentati con la giurisprudenza (il cui uso era consentito), bensì in un testo di consultazione della Simone editrice relativo a quesiti e pareri (edizione 2009).
Il ricorso va dunque respinto.
Solo ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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