1. Pubblica sicurezza  – Extracomunitario – Permesso di soggiorno – Diniego – Per decreto di espulsione emanato per motivi diversi dall’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato – Illegittimità 


2. Pubblica sicurezza  – Extracomunitario – Permesso di soggiorno – Diniego – Per decreto di espulsione – Omesso approfondimento sulle motivazioni alla base della sua emanazione – Illegittimità 

1. E’ illegittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno che risulti unicamente supportato, ex artt. 4, co.6 e 5, co.5 del D.Lgs. 286/1998, alla circostanza dell’essere stato il ricorrente destinatario di un decreto di espulsione emesso per motivi diversi dall’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.


2. E’ illegittimo per istruttoria e motivazione carenti il diniego di rilascio del premesso di soggiorno adottato sulla semplice esistenza di un pregresso decreto di espulsione, circostanza ritenuta erroneamente di per sè ostativa, senza qualsivoglia approfondimento in ordine alle motivazioni del provvedimento espulsivo.

N. 01246/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00745/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2010, proposto da: 
Hamadi Hamdaoui, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli 138; 

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso in data 12.08.2009 e notificato in data 07.04.2010, cat. a.11/2009/imm. n. 78/p.s.;
– nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell’interesse;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. T. Sangiovanni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il ricorrente – cittadino extracomunitario – impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Il 15.12.2007 Ventricelli Nicola, titolare dell’omonima impresa agricola con sede in Altamura, ha chiesto e ottenuto dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Bari il nulla osta per l’assunzione del ricorrente quale lavoratore subordinato.
Il ricorrente, dopo aver fatto ingresso in data 24.5.2009 nel territorio italiano ed essere stato regolarmente assunto dal datore di lavoro in data 29.5.2009, ha presentato istanza in data 30.5.09 alla Questura di Bari volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
In esito al procedimento istruttorio, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di che trattasi, sul presupposto della sussistenza a carico del ricorrente di un provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto di Agrigento in data 21.9.2002.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
Violazione artt. 7 ss. e 10 bis l. n. 241/1990;
violazione delle norme sul procedimento e difetto di motivazione;
violazione e falsa applicazione dell’ art. 5 D. Lgs. n. 286/98;
eccesso di potere per disparità  di trattamento;
violazione principi del diritto comunitario.
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 392 del 4.6.2010 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza del 1° marzo 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ed invero l’impugnato diniego di rilascio del permesso di soggiorno risulta nel caso di specie unicamente supportato, ex art. 4 comma 6 e art. 5 comma 5 D.Lgs. 286/1998, alla circostanza dell’essere stato il ricorrente destinatario di un decreto di espulsione nel 2002.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che una corretta interpretazione della normativa di riferimento non possa che condurre all’accoglimento del ricorso, atteso che il decreto di espulsione deve ritenersi preclusivo della possibilità  di regolarizzazione e ostativo al rilascio del permesso di soggiorno solo nel caso in cui sia stato emesso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.
Tale orientamento si pone in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa e in particolare espressi nella sentenza C.d.S. Adunanza Plenaria 10.5.2011 n. 7, nonchè con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia CEE n. C- 61/11PPU del 28.4.2001 (in relazione agli effetti della direttiva 115/CE/2008 e alla portata abrogativa rispetto all’ipotesi ex art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/1998), anche in ragione della prevalenza della normativa comunitaria e dell’effetto retroattivo dell’abolizione del reato in questione ex art. 2 c.p.
Ricorrono peraltro specifici precedenti di questa Sezione secondo l’orientamento perfettamente condiviso dal Collegio (ex multis T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, n. 763/2011).
Alla stregua di quanto sopra, risultano peraltro fondati i dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che l’esistenza di un pregresso provvedimento di espulsione, è stata ritenuta circostanza di per sè ostativa, in assenza di qualsivoglia approfondimento in ordine alle motivazioni del provvedimento espulsivo.
Risultano conseguentemente fondati anche i motivi di censura con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.Lgs. 286/1998 nonchè la violazione dei principi di derivazione comunitaria.
Il ricorso va dunque accolto.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – II^ Sez., accoglie il ricorso n. 745/10 e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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