Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Istanza per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato – Rigetto – Legittimità  – Fattispecie

Ai sensi della  disciplina del D.P.R. n. 349/1999, finalizzata a regolare i flussi di ingresso dei lavoratori stranieri nel territorio nazionale, il lavoratore stagionale che abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno temporaneo e che sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del periodo lavorativo previsto ha diritto di precedenza per il rientro in Italia l’anno successivo, mentre non è prevista alcuna possibilità  di concedere il permesso di soggiorno a tempo indeterminato al lavoratore stagionale che, alla scadenza del contratto,   non abbia fatto rientro in patria e che abbia conseguito un’assunzione a tempo indeterminato (com’è accaduto nel caso di specie, donde la conferma della legittimità  del  rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno definitivo).

N. 01240/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00840/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2010, proposto da: 
Mourad Fezai, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Carofiglio, con domicilio eletto presso Michele Carofiglio in Bari, via Pietro Ravanas 51; 

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento del questore della provincia di bari cat. a.11/2009/imm. n. 110/p.s. del 29.10.2009, notificato l’8 marzo 2010, emesso ex art. 5 commi 4, 5 e 9 del d.lgs. n. 286/98 con cui la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal cittadino tunisino fezai mourad è rifiutata.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. M. Carofiglio e avv. dello Stato I. Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il ricorrente – cittadino extracomunitario – impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Il ricorrente espone di aver lavorato in provincia di Ancona come cameriere munito di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e di aver poi ottenuto un impiego come operaio presso un’azienda tessile nella provincia di Bari, presso la cui Questura ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.
Con l’impugnato provvedimento il Questore di Bari ha respinto la predetta richiesta in ragione della carenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente necessari per ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241/90; mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con conseguente violazione di legge, carenza di istruttoria ed eccesso di potere.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 463 del 18.6.10 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza del 1° marzo 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale per la durata di centoventi giorni (rilasciato il 13.11.2007 dall’Ambasciata italiana in Tunisi), non ha fatto rientro nel Paese di origine e ha invece proposto istanza del permesso di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro, allegando documentazione relativa all’assunzione a tempo indeterminato come operaio (rapporto instaurato il 10.7.2009 con il sig. Cenerario Pietro, titolare di un ricamificio in Bitonto).
Ciò premesso rileva il Collegio che, la disciplina della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato – come già  evidenziato in sede di motivazione dell’ordinanza cautelare n. 463/2010 del 17.6.2010 – trova specifica disciplina nel D.P.R. 394/1999 (art. 38 comma 7), finalizzata a garantire un regolare ed equo governo dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri nel territorio nazionale, fatta salva la sussistenza degli specifici presupposti di cui all’art. 6 del D.P.R. citato per motivi di studio e di cui agli artt. 14 e 39 del D.P.R. 394/1999, presupposti che non ricorrono nel caso in esame.
La pretesa del ricorrente confligge infatti apertamente con il rigido meccanismo determinato dal Legislatore, che assicura un regolare governo dei flussi di ingresso, fermo restando che il lavoratore stagionale, che abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e che sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del periodo previsto, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo (art. 24 comma 4 D.Lgs. 286/1998).
Diversamente opinando – e al di fuori delle specifiche ipotesi previste dalla legge – risulterebbero vanificate le soglie limite delle quote di ingresso di cittadini extracomunitari.
Alla stregua di quanto sopra, nonchè in ragione della natura vincolata dell’impugnato provvedimento, risultano infondati i motivi di censura con cui il ricorrente deduce violazione degli artt. 7 e 8 legge 241/1990, anche in considerazione del disposto di cui all’art. 21 octies della legge citata.
Il ricorso va dunque respinto.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – II^ Sez., respinge il ricorso n. 840/2010, proposto da Fezai Mourad.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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