Edilizia
e urbanistica – Standard urbanistici – Localizzazione aree standard ex d.m. n.1444/1968 da parte della p.A.- Soltanto all’esterno della fascia di rispetto ferroviario ex art. 49 d.p.r. n. 753/80 – Illegittimità  – Ragioni

1.
àˆ viziato il provvedimento che impone la localizzazione delle aree a standard exd.m. n.1444/1968 (art.3) esclusivamente all’esterno della zona di rispetto ferroviarioex art. 49 del d.p.r. n.753/80. La collocazione dell’area a verde nella fascia prossima alla ferrovia è, invero, espressamente consentita dalla legge (Il TAR ha precisato che l’art. 49 D.P.R.
n.753/80 pone un vincolo di inedificabilità  relativa e non assoluta, in quanto,
ai sensi dell’art. 60 del medesimo D.P.R., gli uffici compartimentali di F.S.
possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli artt. 49 e 55).
*
TAR, n. 758 – 2012; sentenza 10 gennaio 2013, n. 25 – 2013
*

N. 00397/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00758/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2012, proposto da:

Francesco Cassanelli, Pasqua Papagni, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo F. Ingravalle, Maria Carmela Palermo, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi 63;

contro
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Bucci in Bari, via Nazario Sauro 33; 
Comune di Bisceglie; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione di Giunta regionale n. 225 del 7.2.2012, pubblicata sul b.u.r.p. n. 33 del 5.3.2012, nella parte in cui, recependo le prescrizioni dettate nel parere n. 5 del 27.1.2011, espresso dal Comitato Urbanistico Regionale, dispone: «con riferimento alle aree a standard ex d.m. n. 1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq. 18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario» imponendo, nello specifico, la localizzazione delle aree da cedersi a standards all’esterno della zona di rispetto ex art. 49 del d.p.r. n. 753/1980;
nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, compreso, ove occorra, il cennato parere n. 5/2011, del Comitato Urbanistico Regionale, come recepito nella deliberazione regionale in epigrafe.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo F. Ingravalle, Maria Carmela Palermo, Anna Bucci;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in quanto, in primo luogo, le aree a standard sono state espressamente riferite dal Commissario ad acta a verde pubblico e parcheggi considerando l’esigenza di rispetto del vincolo ferroviario;
considerato che la prescrizione di cui all’art. 49 del DPR 753/80 rappresenta un vincolo di inedificabilità  relativa e non assoluta, in quanto, ai sensi dell’art. 60 del DPR citato, gli uffici compartimentali di F.S. possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli art. 49 e 55;
considerato altresì che la collocazione dell’area a verde nella fascia prossima alla ferrovia è espressamente consentita dalla legge, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, di tal che la previsione di collocazione delle aree a standard esclusivamente nell’area libera dalla fascia di rispetto ferroviaria si palesa viziata, in quanto azzererebbe la capacità  edificatoria delle aree riconosciuta a seguito dell’intervento del Commissario ad acta;
che sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20.12.2012;
compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)