Giurisdizione – In materia di contributi e sovvenzioni – Revoca – Giurisdizione del G.O.
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla revoca delle agevolazioni e dei finanziamenti previsti dalla l. 488/2012, in quanto il privato, con il decreto di concessione ˜provvisoria’, diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo; l’Amministrazione, infatti, provvede alla concessione definitiva del contributo all’esito della documentazione definitiva di spesa, senza che residuino margini di discrezionalità (conforme alla sentenza TAR Bari n. 1101/2012).
N. 01205/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2012, proposto da:
Excelsior S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Federico Tedeschini, Fabiana Seghini e Giulio Stano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, n.97;
per l’annullamento
del decreto del ministero dello sviluppo economico, d.m. n. vii/rt/9/161341 prog. n. 8194/11, cup: b66j02000340005, del 27 dicembre 2011, comunicato al ricorrente con nota prot. 0005075 del 13.02.2012, recapitata il successivo 20.02.2012, di revoca delle agevolazioni ex legge 488/1992, concesse con il decreto di concessione provvisoria d.m. n. 117213 del 19.07.2002;
nonchè per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, che potesse incidere sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giulio Stato e Fabiana Seghini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente impugna il decreto del ministero dello sviluppo economico, d.m. n. vii/rt/9/161341 prog. n. 8194/11, cup: b66j02000340005, del 27 dicembre 2011, di revoca delle agevolazioni ex legge 488/1992, concesse con il decreto di concessione provvisoria d.m. n. 117213 del 19.07.2002.
All’udienza camerale del 14.6.2012 il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, rendendole edotte del rilievo di ufficio di profili inerenti alla giurisdizione.
Secondo un orientamento consolidato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso proposto avverso la revoca delle agevolazioni finanziarie, previste dalla legge n. 488 del 1992, da qualificarsi, più correttamente come decadenza dal contributo concesso.
In analoghe fattispecie, la Cassazione civile (sez. un. n. 15618 del 10 luglio 2006) e il Consiglio di Stato (sez. VI, 05 dicembre 2007, n. 6195) hanno statuito la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in quanto in tema di agevolazioni e finanziamenti erogati dalla p.a. a privati, il procedimento per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni a favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, previste dal D. L. 22 ottobre 1992 n. 415, conv. in l. n. 488/1992, è regolato dal D. M. 20 ottobre 1995 n. 527, che, nel prevedere all’art. 6, comma 7, la “concessione provvisoria” del contributo – erogato con le modalità di cui all’art. 7 e revocabile ai sensi dell’art. 8 – stabilisce che all’esito della “documentazione definitiva” di spesa inviata dall’impresa e trasmessa dalle banche concessionarie al Ministero dell’Industria (oggi, dello Sviluppo Economico), l’amministrazione provveda alla c.d concessione definitiva, disciplinata dal successivo art. 10.
L’atto di concessione qualificata come “provvisoria” dal detto regolamento, all’esito della graduatoria fra le imprese richiedenti, già crea un credito dell’impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità , dall’amministrazione erogante, sussistendo già , per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorchè possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili (si veda anche C.S., n. 1375 del 2007; Tar Puglia, Bari, sez. III, n. 5516 del 2005).
La difforme giurisprudenza di merito (v. T.A.R. Roma Lazio sez. III, 06 febbraio 2009, n. 1238) minoritaria, non può essere seguita.
Devesi, pertanto, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso proposto.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina in favore del Giudice ordinario.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)