Pubblica sicurezza – Condizione giuridica dello straniero – Emersione lavoro irregolare ex legen. 102/2009 – Diniego per condanna reato ex art. 1 ter, comma 13 lett. c) – Impedimento alla regolarizzazione – Attività  vincolata – Limiti – Fattispecie 

Il diniego sull’istanza di emersione del lavoro irregolare, adottato ai sensi dell’art. 1 ter, comma 13 lett. c) del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/2009, pur costituendo ipotesi di attività  vincolata a fronte della commissione di uno dei reati indicati dall’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 102/2009, non può omettere la considerazione delle eventuali circostanze sopravvenute che facciano venir meno le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, specie nel caso di decorso di un lungo lasso di tempo dalla condanna. (Nel caso di specie, il ricorrente aveva riportato nel 2003 una condanna per uno dei reati richiamati dalla norma citata, il provvedimennto di diniego non ha considerato la sopravvenuta estinzione del reato per effetto del decorso del termine stabilito dall’art. 167 c.p.p., attesa la concessione della sospensione condizionale della pena e, tra l’altro,  non ha motivato la permanenza di ragioni ostative all’emersione con riferimento ad eventuali condotte successive del ricorrente).

N. 01223/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00699/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 699 del 2012, proposto da: 
M.P., rappresentato e difeso dall’avv. Attilio Converso, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, prot. n° p-ba/l/n/2009/104991 emesso dalla Prefettura della Provincia di Bari in data 4 febbraio 2011, notificato all’odierno ricorrente in data 22.3.2012, con il quale veniva rifiutata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal medesimo P.M. in data 28.9.2009 in favore del cittadino extracomunitario I.K;
di ogni altro atto al predetto connesso, previa sospensiva dello stesso, sia esso presupposto che conseguenziale, ancorchè non conosciuto e comunque lesivo;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrente all’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione di lavoro irregolare di cittadini extracomunitari presentata dal medesimo, in qualità  di datore di lavoro, in data 28.9.09, in favore del cittadino extracomunitario I K, nato in Senegal il 5.7.78, proprio dipendente, in qualità  di lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 la dott. Francesca Petrucciani, nessuno comparso per le parti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che con il ricorso in epigrafe M. P. ha impugnato il provvedimento con cui è stato decretato il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata in favore di I. K. in data 28.09.2009;
rilevato che a sostegno del ricorso sono state articolate le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis L. 241/90, non essendo stato inviato al ricorrente il preavviso di rigetto, e di violazione dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 102/2009, dell’art. 445 comma 2 c.p.p., in quanto la condanna che è stata ritenuta ostativa all’accoglimento dell’istanza era in realtà  estinta per decorso del termine di 5 anni senza la commissione di un delitto della stessa indole;
rilevato che si sono costituiti la Prefettura di Bari e il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso;
che all’esito della camera di consiglio del 7.6.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata, non comparse le parti;
Ritenuto che il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base del disposto dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 102/2009, avendo il ricorrente riportato nel 2003 una condanna per uno dei reati richiamati dalla norma citata;
ritenuto che il ricorso deve essere accolto, in quanto il diniego impugnato non ha considerato la sopravvenuta estinzione del reato in relazione al quale il ricorrente ha riportato condanna nel 2003 per effetto del decorso del termine stabilito dall’art. 167 c.p.p., attesa la concessione della sospensione condizionale della pena, nè ha motivato la permanenza di ragioni ostative all’emersione con riferimento ad eventuali condotte successive del ricorrente;
che l’autorità  amministrativa, pur nel caso di specie vincolata a fronte della commissione di uno dei reati indicati dall’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 102/2009, non può infatti omettere la considerazione delle eventuali circostanze sopravvenute che facciano venir meno le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, specie nel caso di decorso di un lungo lasso di tempo dalla condanna, come nella fattispecie in esame;
che il ricorso va quindi accolto, con annullamento del diniego impugnato;
che non può invece essere accolta la domanda di accertamento, dovendo comunque l’autorità  amministrativa verificare all’attualità  l’inesistenza di condizioni ostative all’accoglimento dell’istanza;
che sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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