1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza civile passata in giudicato – Mancata esecuzione – Azione ex art. 114 c.p.a. – Ammissibilità
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza passata in giudicato – Mancata esecuzione – Atti eseguibili dal Commissario ad acta – Individuazione
1. Sussiste l’obbligo della p.A. di dare esecuzione ad una sentenza civile passata in giudicato in forza della quale la stessa venga condannata a versare una determinata somma a favore del privato, con la conseguenza che deve essere accolto il ricorso con cui si è esperita l’azione di ottemperanza di tale pronuncia.
2. Il commissario ad acta nominato a seguito di un giudizio di ottemperanza può eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare concreto soddisfacimento al diritto di credito, riconosciuto in una sentenza passata in giudicato. Pertanto l’organo straordinario deve provvedere sia all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento (nonchè all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa), sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
N. 01206/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2012, proposto da:
Franco Furore, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Daniele, con domicilio eletto presso Alessandro Costa in Bari, via Roberto Da Bari n. 108;
contro
Provincia di Foggia;
per l’annullamento
per l’esecuzione della sentenza n. 61/2011, emessa dal Giudice di pace di Foggia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Gianluca Daniele;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso per l’ottemperanza, l’odierno ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 61/2011, emessa dal Giudice di pace di Foggia, di condanna della Provincia di Foggia a corrispondere Euro 1838,74, oltre accessori.
In particolare, si lamenta che la sentenza del Giudice civile, non appellata e, pertanto, dotata di autorità di giudicato, non ha avuto esecuzione alcuna e chiede a questo Giudice di disporre tutte le misure idonee all’esecuzione del provvedimento giudiziale in epigrafe indicato, disponendo, in particolare, la nomina di un commissario ad acta.
Nessuna osservazione è stata presentata dall’Amministrazione intimata, non costituitasi, ed alla camera di consiglio del 14.6.12 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Nella specie – come si è detto – la sentenza di cui la ricorrente chiede l’adempimento è passata in giudicato (la sentenza – depositata il 20.1.2011 – è stata, infatti notificata alla Provincia il 22.1.2011 ed in atti è presente attestazione del 23.1.2012 di non interposta impugnazione, dalla quale si desume, stante il decorso del termine breve per l’appello, l’intervenuto passaggio in giudicato).
In tale situazione il ricorso non può che essere accolto e va dichiarato l’obbligo della Provincia di Foggia di corrispondere al ricorrente quanto spettante.
All’Amministrazione va assegnato, per provvedere, in favore del ricorrente, il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, in via amministrativa (o dalla sua notificazione se anteriore), della presente decisione.
Al tempo stesso il Collegio nomina, quale Commissario ad acta, un funzionario prefettizio, designato dal Prefetto, affinchè ove l’indicato termine di 60 (sessanta) giorni decorra infruttuosamente, provveda a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 90 (novanta) giorni.
In particolare il Commissario è legittimato ad eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare concreto soddisfacimento al diritto di credito; a tale fine l’organo straordinario deve provvedere sia all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonchè all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Con successivo separato decreto si provvederà alla liquidazione del compenso al commissario su presentazione di specifica nota delle spese sostenute con relativa documentazione, ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
In virtù del principio della soccombenza, la Provincia deve essere condannata a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio, nonchè il compenso eventualmente dovuto al Commissario, così come successivamente liquidato, con separato decreto, su istanza del commissario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe.
All’uopo assegna alla predetta Amministrazione il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza, per ottemperare al giudicato.
Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta, un funzionario prefettizio, designato dal Prefetto , perchè provveda, entro ulteriori novanta (90) giorni dal termine predetto, a dare esecuzione al giudicato, a spese dell’Amministrazione intimata.
Condanna l’Azienda al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 500, 00 .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)