Pubblica sicurezza – Autorizzazione di polizia –  Licenza di porto d’armi – Revoca – Affidabilità  del soggetto – Discrezionalità  amministrativa – Limiti

Il pericolo di abuso delle armi, che costituisce giusta e responsabile preoccupazione per le autorità  incaricate del rispetto dell’ordine pubblico e delle incolumità  delle persone, non solo deve essere comprovato ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità  del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità . La mera denuncia all’Autorità  giudiziaria non è, pertanto, circostanza che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d’armi.

N. 01215/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01885/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2011, proposto da: 
Leonardo Andriotta, rappresentato e difeso dall’avv. Rosario Marino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto ex art. 39 t.u.l.p.s., avente ad oggetto la revoca del permesso di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, emesso nei confronti del sig. Andriotta Leonardo l’1.6.2011 e notificato l’11.7.2011.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Rosa Mennuni, su delega dell’avv. Rosario Marino, nessuno comparso per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Leonardo Andriotta ha impugnato il provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Foggia gli ha ingiunto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. insussistenza dei presupposti di legge per l’emissione del provvedimento di revoca, fondato esclusivamente sulla denuncia sporta il 21.10.2010 nei confronti del ricorrente dal vicino Colucci Teodoro, con il quale vi era stato un diverbio, denuncia che era poi sfociata in un provvedimento di archiviazione in quanto i testimoni sentiti avevano dichiarato che l’Andriotta non aveva minacciato il querelante, mentre nessun teste aveva confermato quanto riportato nella denuncia;
2. omessa e insufficiente motivazione per l’applicazione del provvedimento di revoca nei confronti del ricorrente.
Si sono costituiti la Prefettura di Foggia e il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 24.11.2011 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 7.6.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Come già  evidenziato nell’ordinanza cautelare del 24.11.2011, infatti, il provvedimento impugnato è fondato esclusivamente sulla denuncia sporta nei confronti del ricorrente, non sussistendo alcun altro riscontro fattuale a sostegno di quanto denunciato nè alcun altro elemento che evidenzi il venir meno dell’affidabilità  del ricorrente in ordine alla detenzione di armi.
La motivazione del provvedimento impugnato difetta, pertanto, della valutazione attuale e in relazione ad elementi persistenti al momento dell’emissione dell’atto del possibile abuso da parte del ricorrente della detenzione di armi, presupposto richiesto dalla legge per il divieto in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della già  avvenuta liquidazione delle spese della fase cautelare con l’ordinanza del 24.11.2011.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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