1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Deposito atto di trasposizione  – Mancata notifica del relativo avviso – Errore scusabile – Fattispecie


2. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Scelta indizione nuovo concorso non adeguatamente motivata – Non utilizzo scorrimento in graduatoria – Illegittimità 

1. E’ superabile l’eccezione di inammissibilità  formulata in relazione alla mancata notifica dell’avviso di deposito dell’atto di trasposizione, purchè ricorrano i presupposti dell’errore scusabile dovuto a contrastanti pronunce giudiziali (nella specie, la controparte si era comunque costituita).


2. E’ prima facie illegittima la scelta, senza adeguata motivazione, della p.A. di indire un nuovo concorso per l’assunzione in luogo di utilizzare una graduatoria ancora valida ed efficace. 
 
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Vedi Cons. di Stato, sez. V, ordinanza 12 settembre 2012 n. 3700 – 2012 ric. n. 5815 – 2012
TAR, ric. n. 682 – 2012;
 
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N. 00393/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00682/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2012, proposto da:

Sandro Leo, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio V. Petruzzi, con domicilio eletto presso l’avv. Monica Falcone in Bari (studio legale Giannelli) alla via Melo n.198;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della g.r. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto in Bari presso la sede dell’avvocatura regionale, al Lungomare Nazario Sauro n.33; 

nei confronti di
Paolo Antonio Manghisi; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della determinazione del Dirigente del servizio personale e organizzazione della regione Puglia n.742 del 22.9.2011 avente ad oggetto “annullamento e riproposizione dell’avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 679 del 07.09.2011, pubblicato nel BURP n. 143 del 15.09.2011 per l’assunzione di tredici unità  di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D – posizione economica D1 e di quattordici unità  di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. C – posizione economica C1, presso il Servizio Agricoltura e il Servizio Foreste”;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuto e, in particolare, il verbale n. 10 del 22.12.2011 con cui la Commissione esaminatrice ha concluso, per quanto di ragione, la relativa procedura concorsuale oggetto del contendere relativa alla categoria D, nonchè, ma solo tuzioristicamente ove occorra, la determinazione dirigenziale n. 679 del 07.09.2011, e infine, ove mai nelle more adottati dalla Regione Puglia: del provvedimento di approvazione della graduatoria e degli eventuali contratti di lavoro;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Raffaele Pinto, su delega dell’avv. G. Petruzzi e l’avv. I. Fornelli;
 

-ritenuta preliminarmente superabile l’eccezione di inammissibilità  formulata in relazione alla mancata notifica dell’avviso di deposito dell’atto di trasposizione giacchè ricorrono i presupposti dell’errore scusabile in presenza di pronunzie giurisprudenziali a tutt’oggi contrastanti sul punto (cfr. ex multis C.d.S. Sez.V, 4136/07) e considerata comunque l’avvenuta costituzione della Regione Puglia;
-ritenuto nel merito prima facie ricorrere il presupposto del fumus boni iuris mancando qualsiasi motivazione a sostegno della contestata scelta di indire una nuova procedura concorsuale rispetto allo scorrimento di graduatoria ancora valida ed efficace ed apparendo prevalenti -allo stato- le ragioni di utilità  che deriverebbero all’Amministrazione in termini di risparmio dall’assunzione di personale già  selezionato e dichiarato idoneo,;
-ritenuta altresì non significativa l’intervenuta modifica dei requisiti di partecipazione;
-ritenuto infine ricorrere il periculum in mora in relazione specificamente all’interesse fatto valere dal ricorrente e limitatamente ai posti di categoria “D”;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), accoglie e per l’effetto:
a) sospende gli atti impugnati nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente e con specifico riferimento ai posti di categoria “D”;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 marzo 2013 .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)