Energia da fonte rinnovabile – Valutazione impatto ambientale – Atto soprassessorio – Illegittimità 

Sussistono i presupposti per la sospensione dell’atto soprassessorio emanato dalla Provincia che ha sospeso sine die il  procedimento di valutazione di impatto ambientale per un impianto eolico, in attesa dell’acquisizione del parere dell’Autorità  di Bacino, posto che, ai sensi delle norme degli artt. 11, co.4, e 13 della L.R.n. 11/2001 e dell’ art. 25, co. 3-bis, D.Lgs. n. 152/2006, v’è  la necessità  di concludere il procedimento anche in assenza della suddetta consulenza.


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TAR, ric. n. 688 – 2012


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N. 00388/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00688/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2012, proposto da Lucky Wind 4 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Antonio Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

contro
Provincia di Foggia;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 18477 del 13 marzo 2012 del dirigente dell’ufficio ambientale della provincia di foggia, avente ad oggetto: “valutazione di impatto ambientale dell’impianto eolico da realizzare nel comune di sant’agata loc. piano delle mandrie e serra pomezio – mw 42,5”, pervenuta alla società  ricorrente in data 16 marzo 2012;
– ove occorra, del presupposto parere del comitato tecnico di valutazione di impatto ambientale espresso nella seduta del 6 marzo 2012;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 per la parte ricorrente il difensore avv. Giuseppe Mescia;
 

Rilevato che il gravato provvedimento soprassessorio (i.e. di sospensione sine die del procedimento) appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, porsi in contrasto con l’art. 11, comma 4 legge Regione Puglia n. 11/2001 laddove si prevede la necessità  della conclusione del procedimento anche in mancanza del parere dell’Autorità  di Bacino; che in tal senso depongono anche gli artt. 13 legge Regione Puglia n. 11/2001 e 25, comma 3bis decreto legislativo n. 152/2006;
Considerato, pertanto, che il provvedimento soprassessorio adottato dalla Provincia di Foggia si pone in contrasto con il termine massimo di conclusione del procedimento di VIA;
Ritenuto conseguentemente che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta e che l’Amministrazione dovrà  completare il procedimento in esame;
Ritenuto, infine, che in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)