1. Pubblico impiego – Procedure selettive – Per incarico annuale di ricercatore – Incompatibilità  tra membro Commissione e candidato vincitore – Sussiste solo per interesse di rilevanza economica non per collaborazioni scientifiche – Fattispecie


2. Pubblico impiego – Selezione per incarico annuale di ricercatore – Attribuzione punteggio basso per dottorato di ricerca – Non sindacabile poichè espressione di discrezionalità  tecnica 

1. Non appare sussistere alcuna incompatibilità  di un componente della commissione con il controinteressato (nonostante abbiano redatto 19 pubblicazioni sulle 25 prodotte dal controinteressato in collaborazione), stante la ricorrenza in ambito scientifico delle collaborazioni, senza che ciò generi cause di incompatibilità , ove le stesse siano prive di rilevanza economica. 


2. Con riferimento alla valutazione del titolo di dottorato di ricerca, l’attribuzione del punteggio alla ricorrente non è sindacabile in sede giurisdizionale, in quanto costituente espressione di discrezionalità  tecnica non inficiata da vizi macroscopici.

*
TAR, ric. n. 427 – 2012

*

N. 00387/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00427/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mancino Floriana, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 61/A;

contro
Consiglio Nazionale delle Ricerche, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l’Automazione;

nei confronti di
Di Paola Donato, rappresentato e difeso dall’avv. Nino Matassa, con domicilio eletto in Bari, via Andrea Da Bari, 35;

per l’annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare,
– del bando di selezione n. CNR ISSIA 001/2012, art. 23, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 5 del 20.1.2012;
– del verbale n. 1 dell’1.3.2012, comprensivo dell’allegato 4 recante la scheda di valutazione dei titoli della ricorrente;
– della nota dell’1.3.2012 a firma del Presidente della Commissione di non ammissione al colloquio della ricorrente;
– di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 maggio 2012, per l’annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare,
– del provvedimento prot. n. 0000232 del 12.4.2012 di approvazione della graduatoria e nomina del vincitore;
– del verbale n. 1 dell’1.3.2012, nella parte in cui si valutano i titoli e le pubblicazioni dell’ing. Donato Di Paola;
– di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di Di Paola Donato;
Vista la domanda di concessione di idonea misura cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente nei motivi aggiunti;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Di Donna, Ines Sisto e Nino Matassa;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sussistere alcuna incompatibilità  della dr.ssa Cicirelli Grazia (componente della commissione) con il controinteressato dr. Di Paola Donato, stante la ricorrenza in ambito scientifico delle collaborazioni, senza che ciò generi cause di incompatibilità , ove le stesse siano prive – come nel caso di specie – di rilevanza economica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2011, n. 4782); che, inoltre, i criteri valutativi dei titoli sono stati correttamente determinati prima che fossero resi noti i curricula dei candidati; che in sede di esame preliminare si è proceduto unicamente alla visione dei nominativi dei candidati al fine di verificare l’esistenza di eventuali cause di incompatibilità ;
Considerato che, con riferimento alla valutazione del titolo di dottorato di ricerca, l’attribuzione del punteggio alla Mancino non è sindacabile in sede giurisdizionale, in quanto costituente espressione di discrezionalità  tecnica non inficiata da vizi macroscopici;
Ritenuto che, per quanto riguarda la censura relativa alla asserita estraneità  al progetto PON CARSLIDE (oggetto della procedura selettiva per cui è causa e relativo al monitoraggio degli eventi franosi) di uno dei requisiti di ammissione (i.e. competenza almeno triennale nella elaborazione e integrazione di dati multisettoriali acquisiti da sensori a bordo di veicoli mobili intelligenti), il bando appare pertinente rispetto alla concreta attività  affidata all’Istituto di ricerca (avente lo specifico compito di sviluppare le azioni relative alla validazione dei sistemi di monitoraggio a terra della marcia del treno); che, inoltre, rispetto a tale censura, la ricorrente non sembra avere interesse, posto che è stata comunque ammessa alla selezione, pur difettando del requisito in esame;
Rilevato che, per quanto concerne la contestazione relativa all’omessa indicazione – da parte del controinteressato Di Paola – delle pubblicazioni di cui è coautore, non pare sussistere un interesse della ricorrente rispetto a detta censura, essendosi la stessa collocata all’ultimo posto in graduatoria e non essendo stata ammessa al colloquio;
Considerato, altresì, che il ricorso non è stato notificato alla controinteressata dr.ssa Di Vietro (seconda classificata) nei cui confronti non è stata sollevata alcuna censura; che parte ricorrente non ha gravato nei termini i criteri individuati dalla Commissione nell’attribuzione del punteggio alle pubblicazioni di cui è stata fatta pedissequa applicazione;
Rilevato che la Commissione ha legittimamente optato per l’assegnazione di un punteggio secco per ogni tipologia di pubblicazione con valutazione non censurabile, non essendo ravvisabili vizi macroscopici;
Ritenuto conseguentemente che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare formulata nel ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)