1. Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Diniego per profili meramente formali – Illegittimità – Obbligo di integrazione documentale – Sussiste – Fattispecie
2. Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Nuove linee guida regionali – Applicabilità
1. Non può essere negata l’autorizzazione unica regionale per la realizzazione di un parco eolico laddove le ragioni giustificative del diniego attengano a profili meramente formali e del tutto estranei al contenuto progettuale della domanda presentata dalla società ricorrente (nel caso di specie, si trattava di tavole grafiche non del tutto intellegibili, di attestazione bancaria irregolare e di non conformità degli elaborati grafici all’art. 30 del D.P.R. n. 554 del 1999), atteso che le asserite carenze documentali avrebbero al più giustificato un ulteriore ritardo nel rilascio del titolo autorizzatorio, in attesa della pur doverosa attività di integrazione da parte della società richiedente.
2. Ai sensi dell’art. 5, primo comma, del regolamento regionale n. 24 del 2010, le nuove linee-guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione (B.U.R. del 31 dicembre 2010) che riguardino progetti completi della soluzione di connessione alla rete e per i quali siano già intervenuti i prescritti pareri ambientali.
N. 01185/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01949/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2011, proposto da Hieronymus s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Zonca, Arlette Cavalleri e Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Abate Gimma, 94;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale del 26 luglio 2011, con la quale la Regione Puglia ha rigettato l’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Volturara Appula;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco (per delega di Franco Gagliardi La Gala) e Leonilde Francesconi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Hieronymus s.r.l. espone di aver presentato, nell’anno 2005, domanda di autorizzazione per la costruzione di un parco eolico costituito da 12 aerogeneratori (di potenza complessiva pari a 30 MW) nel Comune di Volturara Appula.
Acquisiti i pareri delle Amministrazioni coinvolte, la Regione Puglia ha concluso la procedura di valutazione di impatto ambientale con provvedimento n. 1008 del 10 dicembre 2008 (doc. 13 di parte ricorrente), esprimendo soltanto per 3 aerogeneratori un giudizio favorevole, condizionato alla progettazione di un percorso alternativo di collegamento con cavidotti, al fine di evitare l’attraversamento dell’area boschiva soggetta a tutela paesaggistica.
La società istante si è adeguata alla prescrizione (riducendo la potenza complessiva dell’impianto a 6,9 MW) e, in data 3 giugno 2011, ha prodotto le ultime integrazioni documentali richieste dal responsabile del procedimento.
Con l’atto impugnato, la Regione Puglia ha tuttavia respinto la domanda di autorizzazione unica, in quanto:
– le tavole grafiche sarebbero non del tutto leggibili e prive di legenda;
– l’attestazione bancaria sarebbe priva della specificazione del nome e della qualifica del sottoscrittore e conterrebbe una clausola di non assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto di credito;
– gli elaborati grafici non sarebbero sufficienti, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 554 del 1999;
– l’impianto ricadrebbe in area non idonea, ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.
Avverso il diniego la ricorrente deduce censure così riassumibili:
1) eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria e contraddittorietà : vi sarebbero, alla base del diniego, mere imperfezioni formali della documentazione allegata all’istanza, come tali insufficienti a giustificare la conclusione negativa del procedimento, anche in considerazione del descritto esito della valutazione di impatto ambientale e di tutti i pareri favorevoli resi dalle Amministrazioni interessate;
2) violazione del regolamento regionale n. 24 del 2010: le linee-guida approvate dalla Regione Puglia non porrebbero divieti inderogabili alla realizzazione di impianti nelle aree classificate non idonee;
3) violazione dell’art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003: il diniego sarebbe sopraggiunto ben oltre la scadenza del termine di 180 giorni, previsto dalla normativa statale per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica;
4) in subordine, illegittimità del regolamento regionale n. 24 del 2010, ove applicabile all’istanza in esame: le linee-guida regionali contrasterebbero con l’art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003, a causa dell’eccessiva ed irragionevole estensione dei divieti, erroneamente interpretati come tassativi.
Si è costituita la Regione Puglia, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 18 aprile 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come denunciato nel primo mezzo, le ragioni giustificative del diniego (tavole grafiche non del tutto intellegibili, attestazione bancaria irregolare, non conformità degli elaborati grafici all’art. 30 del D.P.R. n. 554 del 1999) attengono a profili prettamente formali e del tutto estranei al contenuto progettuale della domanda presentata dalla società ricorrente, tanto più ove si consideri che la Regione, in occasione dell’esperimento della valutazione di impatto ambientale (conclusasi, come si è detto, con il provvedimento del 10 dicembre 2008), aveva già espresso un giudizio molto articolato su innumerevoli dettagli del progetto, evidentemente basandosi sugli elaborati tecnici già acquisiti al fascicolo d’ufficio e ritenuti sufficienti.
La decisione della Regione, ad avviso del Collegio, è perciò viziata da eccesso di potere per difetto d’istruttoria e contraddittorietà e configura la sostanziale violazione degli obblighi di lealtà procedimentale che gravano sull’Amministrazione pubblica.
Le asserite carenze documentali (di cui, peraltro, neppure è stata fornita prova nel corso del giudizio dalla difesa regionale, che si è invece dilungata in ragionamenti giuridici intorno al contenuto del nuovo regolamento n. 24 del 2010 ed alla più recente giurisprudenza costituzionale in materia), quand’anche veritiere, avrebbero al più giustificato un ulteriore ritardo nel rilascio del titolo autorizzatorio, in attesa della pur doverosa attività di integrazione da parte della società richiedente.
Quanto, poi, all’ultimo dei rilievi che si leggono nella motivazione del diniego (la non idoneità dell’area sulla quale è localizzato l’intervento, ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010), esso va correttamente interpretato qualeobiter dictum non decisivo ai fini dell’esito dell’istanza.
Non può intendersi diversamente, infatti, il pur ambiguo richiamo che ivi si legge alla disposizione transitoria dell’art. 5, primo comma, del regolamento regionale, secondo cui le nuove linee-guida non si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione (B.U.R. del 31 dicembre 2010), che riguardino progetti completi della soluzione di connessione alla rete e per i quali siano già intervenuti i prescritti pareri ambientali, condizioni entrambe soddisfatte nella fattispecie in esame, come è pacifico tra le parti.
Ne consegue che le nuove linee-guida, approvate dalla Regione Puglia con il regolamento n. 24 del 2010, non risultano applicabili al progetto presentato dalla Hieronymus s.r.l., nè quest’ultima ha un interesse attuale e concreto ad impugnarle.
In conclusione, assorbite le restanti censure, il primo motivo è fondato e va accolto.
E’ perciò annullata la determinazione dirigenziale del 26 luglio 2011 della Regione Puglia, che dovrà nuovamente provvedere sulla domanda della ricorrente conformandosi alle statuizioni contenute nella presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della Hieronymus s.r.l., nella misura di euro 3.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)