1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Accertamento di conformità  – Ampliamento ascrivibile alla coibentazione – Ammissibilità 
2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Accertamento di conformità  – Opere sanabili – Area rispetto cimiteriale – Condizioni 

1. In ambito edilizio è consentito l’ampliamento del manufatto preesistente qualora l’aumento della superficie sia quasi totalmente ascrivibile alla coibentazione e comunque, sia suscettibile di rientrare nella ristrutturazione edilizia nei limiti consentiti dalle norme tecniche previste  per la zona ove insiste il manufatto stesso.
2. Per le nuove costruzioni in area di rispetto cimiteriale dalle NTA del PUG di Monopoli è consentita solo la conferma dei servizi pubblici e privati di uso pubblico esistenti sulla base del vigente P.U.G. ed è pertanto legittimo il diniego dell’accertamento di conformità  per le opere che non rientrano in tali categorie. 
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TAR, ric. n. 1372 – 2011
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N. 00371/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01372/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Santina Sabatelli, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25;

contro
Comune di Monopoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante 51; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del diniego di permesso di costruire in sanatoria del comune di Monopoli, prot. n. 21235/2011, ricevuto in data 16.5.2011;
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare, ove occorra, dell’ordinanza di sospensione dei lavori del comune di Monopoli prot. n. 52268/2010, nonchè della relazione prot. n. 51308 dell’area organizzativa edilizia provata, urbanistica e ambiente del comune di Monopoli,
nonchè per l’accertamento
della conformità  delle opere realizzate dalla ricorrente rispetto al permesso di costruire n.31715 del 20.9.2007, nonchè della disciplina urbanistica comunale di riferimento.
con i motivi aggiunti depositati il 16 maggio 2012 si chiede l’annullamento:
dell’ordinanza di demolizione del comune di Monopoli prot. n.11625/12, reg. ord. n. 93, notificata il 14.3.2012.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Carmine Rucireta, su delega di Saverio Profeta, e Pierluigi Nocera;
 

Considerato che, con riferimento all’ampliamento del manufatto preesistente, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, trattandosi di aumenti della superficie quasi totalmente ascrivibili alla coibentazione e comunque suscettibili di rientrare nella ristrutturazione edilizia nei limiti consentiti dalle norme tecniche per la zona in questione;
considerato che, con riferimento allo sbancamento del terreno, con dislivello in alcuni punti fino a m. 2, e all’edificazione di muri artificiali di contenimento del terreno in pietra calcarea proveniente da cava, il provvedimento appare correttamente motivato, trattandosi di nuove costruzioni in area di rispetto cimiteriale in cui, sulla base degli artt. 18 e 23 N.T.A. del vigente P.U.G., è consentita solo la conferma dei servizi pubblici e privati di uso pubblico esistenti, mentre parte ricorrente non ha adeguatamente documentato la funzionalità  dei movimenti di terra rispetto alla realizzazione delle serre assentite;
che l’istanza cautelare va quindi parzialmente accolta con riferimento al primo aspetto, e respinta nel resto;
che la parziale soccombenza comporta la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Accoglie l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione, respingendola nel resto;
fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 18.4.2013;
compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)