Edilizia e urbanistica – Certificato di destinazione urbanistica – Nullità  – Ragioni
 

Deve essere pronunziata la nullità ,  in sede di giudizio di ottemperanza, del certificato di destinazione urbanistica che attesti una destinazione dell’area diversa da quella riconosciuta da una precedente sentenza passata in giudicato.

N. 01164/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2012, proposto da: 
Petrol Wash S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Gioia del Colle in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Eugenio Matarrese, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

per l’ottemperanza
alla sentenza n. 1458/2009 T.A.R. Puglia-Bari, sez. II (permesso di costruire),
nonchè per la dichiarazione di nullità  per elusione del giudicato
del certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 18.1.2012 e della nota prot. 3223/383/4523 del 15.2.2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Saverio Profeta ed Eugenio Matarrese;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Con il ricorso in epigrafe la Petrol Wash S.r.l. ha agito per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 1458/2009, con la quale è stato annullato il provvedimento con il quale è stato revocato il parere favorevole espresso dall’Ufficio Tecnico Comunale in relazione alla richiesta di permesso di costruire dalla stessa presentata.
La ricorrente ha premesso che con delibera di G.R. del 30.10.2000 il comune di Gioia del Colle era stato individuato per la realizzazione di un Piano di Recupero Urbano relativo ad un’area sita nella periferia sud del comune, area che comprendeva la proprietà  della Petrol Wash S.r.l.; che a seguito dell’approvazione del PRU i suoli interessati avevano ottenuto la destinazione urbanistica F1 (servizi di quartiere) in luogo di F3 (scuole superiori); che il permesso di costruire era stato richiesto nel 2003 e in data 4.7.2004 era stato ottenuto il parere favorevole poi revocato; che dopo un lungo periodo di inerzia il comune aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca del parere favorevole, in quanto a seguito della riperimetrazione del PRU l’area aveva mutato destinazione e non era più compatibile con il progetto della ricorrente; che non avendo l’amministrazione provveduto sull’istanza la Petrol Wash aveva attivato il giudizio avverso il silenzio, conclusosi con sentenza n. 464/09 del Tribunale adito che aveva accertato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere; che l’amministrazione aveva quindi provveduto unicamente revocando il parere favorevole espresso.
Con la sentenza n. 1458/2009 è stato ritenuto fondato l’assunto della ricorrente, secondo il quale non vi sarebbe stata alcuna riperimetrazione del PRU; su tale base la sentenza, passata in giudicato, ha annullato la revoca del parere favorevole, fondata appunto su tale circostanza, ritenuta insussistente; il Comune ha quindi riavviato l’esame del progetto della ricorrente, che nel frattempo ha stipulato il preliminare per la vendita del fondo di sua proprietà , condizionato al rilascio del permesso di costruire per un fabbricato da destinare alla vendita al dettaglio di generi alimentari e altro.
Il Comune, tuttavia, nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 18.1.2012 ha dichiarato che la destinazione dell’area è “F3”, scuole superiori, con conseguente incompatibilità  dell’intervento progettato e, nella successiva nota di risposta alle osservazioni della ricorrente, ha affermato che il P.R.U. non avrebbe comportato varianti al vigente PRG ma solo individuato le opere da realizzare anche in variante al PRG mediante accordo di programma, di tal che, non essendo progettati interventi sull’area in questione, non sarebbe mutata la destinazione delle stesse.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:
1. violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 1458/2009, dell’art. 1 c.p.a., del principio di effettività  della tutela, in quanto la qualificazione dell’area come zona “F1” a seguito del P.R.U. costituiva il presupposto della decisione, che aveva accertato la non riperimetrazione del piano;
2. eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto a seguito del P.R.U. la scuola era stata effettivamente realizzata in altra collocazione.
Si è costituito il Comune di Gioia del Colle chiedendo il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 24.5.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
La sentenza n. 1458/2009, infatti, ha annullato la revoca del parere favorevole sul progetto della ricorrente, revoca fondata sulla intervenuta ripetrimetrazione del Piano che avrebbe fatto sì che la destinazione del fondo non fosse quella derivante dal Piano, ovvero “F1”-servizi di quartiere, ma la precedente “F3”-scuole superiori.
La sentenza ha rilevato che “nella delibera della Giunta Municipale n. 210 del 29.7.04, richiamata dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, non si menziona alcuna riperimetrazione del PRU, in quanto la parte motiva ha ad oggetto l’esigenza di indire una nuova gara per individuare il soggetto privato con il quale realizzare gli interventi già  assegnati all’ATI geom. Chiefa, inadempiente rispetto alla sottoscrizione della convenzione con l’amministrazione, mentre nel dispositivo la Giunta delibera di “approvare la perimetrazione dell’area ove sono comprese le opere da aggiudicare nell’ambito della realizzazione del Programma di Recupero Urbano (PRU 2000), così come riportato nell’allegato A che della presente forma parte integrante e sostanziale”; la delibera, quindi, non esplicita in alcun modo l’asserita modifica del perimetro del PRU, richiamando, di contro, il PRU approvato nel 2000″.
La sentenza ha inoltre evidenziato che gli elaborati allegati ai protocolli d’intesa di data 28.6.2001 e 7.12.2004 sottoscritti per l’attuazione del piano, il primo precedente alla delibera che avrebbe riperimetrato il piano, e l’altro successivo, riportano in allegato la stessa tavola, nella quale il terreno della ricorrente è collocato all’interno del perimetro del piano.
Di conseguenza, sulla base di quanto statuito dal T.A.R., la destinazione dell’area è quella risultante dal Piano, ovvero “F1”-servizi di quartiere, come peraltro lo stesso Comune aveva certificato a seguito dell’approvazione del P.R.U. (certificato di destinazione urbanistica del 14.6.2004, già  depositato nel precedente giudizio).
Che la destinazione F1 conseguisse all’approvazione del P.R.U. è stato infatti il presupposto tanto dell’atto allora impugnato, che ha revocato il parere favorevole contestando la successiva riperimetrazione del Piano con esclusione dell’area della ricorrente, che delle difese delle parti e, quindi, della sentenza del T.A.R., che ha affermato l’infondatezza dell’assunto posto dal Comune alla base della revoca.
Nel certificato rilasciato nel 2012 invece il Comune ha dichiarato che l’area sarebbe ancora destinata a scuole superiori in quanto il P.R.U. non avrebbe comportato varianti al vigente PRG ma solo individuato le opere da realizzare anche in variante al PRG mediante accordo di programma, di tal che, non essendo progettati interventi sull’area in questione, non sarebbe mutata la destinazione delle stesse.
Tale assunto è in netto contrasto, pertanto, con quanto statuito dalla sentenza passata in giudicato, ovvero la ricomprensione dell’area nel P.R.U. e la conseguente vigenza della destinazione F1- servizi di quartiere impressa da tale Piano.
Il ricorso va quindi accolto, con declaratoria di nullità  del certificato di destinazione urbanistica e ordine al Comune di dare esecuzione alla dictum giurisdizionale portando avanti il procedimento nel rispetto di quanto statuito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
dichiara la nullità  del certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 18.1.2012;
ordina al Comune di Gioia del Colle di dare esecuzione alla sentenza n. 1458/2009 di questo Tribunale come precisato in motivazione entro giorni 60 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
condanna il Comune di Gioia del Colle alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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