Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – PUG – Variante – Formazione – Procedimento di cui all’art. 20 della l. r. n. 20/2001 – Fattispecie

Ai sensi dell’art. 20 della L.R. Puglia n. 20/2001 il procedimento di variante allo strumento urbanistico resta disciplinato dalla L.R. Puglia n. 56/1980 per le sole varianti già  adottate alla data di entrata in vigore della legge medesima, fino all’approvazione delle stesse; mentre alle varianti adottate successivamente all’entrata in vigore della L.R. n. 20/2001, si applica l’art. 11, comma 8, della medesima legge, che prevede la formazione del silenzio-assenso decorso il termine di 150 giorni dalla trasmissione della variante adottata all’Amministrazione regionale (nel caso di specie, in sede di esecuzione di una sentenza che aveva ordinato al Comune di provvedere alla ritipizzazione del suolo del ricorrente, la Regione aveva contestato l’errata applicazione del procedimento di variante di cui all’art. 11 comma 8 della l. r. n. 20/2001).

N. 01100/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2009, proposto da: 
Angelo Villani, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Putignani, 168; 

contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco p.t.; 

per l’esecuzione
della ordinanza n. 172/2010 resa inter partes da Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo nel ricorso n.625/2009 relativamente alla definizione del procedimento avviato (con istanza dell’odierno ricorrente) per la ritipizzazione della particella n. 175 del foglio 122, ricadente in agro del Comune di Foggia;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. R. G. Rodio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Il sig. Angelo Villani è proprietario di area ubicata in territorio comunale di Foggia, riportata in catasto al foglio di mappa n.122, part.175. Con precedente ricorso iscritto al n.625/2009 R.R. ha chiesto l’accertamento del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza diretta ad ottenere la ritipizzazione del suolo predetto e questa Sezione, con sentenza n.1612/2009, ha accolto il gravame e nominato Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia il Dirigente del settore urbanistico regionale.
Essendo rimasti inerti e, quindi, inadempienti all’ordine di provvedere sia l’Amministrazione comunale sia il Commissario nominato con la predetta sentenza, su istanza di parte ricorrente, si era provveduto -con ordinanza n.172/2010- a sostituire il Commissario, indicando il Prefetto di Foggia o suo delegato.
Il nuovo Commissario è in effetti intervenuto -con deliberazione in data 13.1.2011- a ritipizzare l’area de qua da zona “SP-attrezzature pubbliche di quartiere” a zona “B.2.1” di cui all’art.34 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigente, conferendo alla stessa suscettività  edificatoria in conformità  alla zona circostante.
Inviata in data 20 luglio 2011 la deliberazione in parola all’Amministrazione regionale per l’approvazione definitiva, la Regione Puglia ha lasciato decorrere inutilmente il termine di 150 giorni entro il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art.11, comma 8, della l.r. n.20/2001 avrebbe potuto chiedere integrazioni documentali o proporre modifiche alla variante adottata.
Senonchè, ormai formatosi il silenzio-assenso ai sensi della norma appena richiamata, in data 14 febbraio 2012, la stessa Regione ha inviato al Comune richiesta di integrazione documentale invocando l’art.16 della l.r. n.56/80, alla stregua del quale non sarebbe stato consentito all’Amministrazione comunale di concludere il procedimento di variante in questione.
Pertanto il sig. Villani, con istanza notificata al comune di Foggia in data 7.3.2012 e depositata in giudizio il 16.3.2012, ha chiesto l’esecuzione dell’ordinanza n.172/2010 e, per l’effetto, la conclusione del procedimento di approvazione definitiva della variante urbanistica di cui alla deliberazione commissariale del 13.1.2011 procedendo a tutti gli adempimenti all’uopo necessari.
Alla Camera di consiglio del 12.4.2012 il Collegio si è riservato la decisione.
2.- L’istanza è fondata e va accolta, tuttavia previa riqualificazione dell’azione proposta, ai sensi dell’art.32, comma 2, c.p.a..
L’ordinanza n.172/2010, di cui si chiede l’esecuzione, è in effetti meramente integrativa -sotto il profilo della sostituzione del Comissario ad acta- della richiamata sentenza n.1612/2009 alla quale soltanto può ricondursi l’obbligo di provvedere, di cui parte ricorrente chiede il puntuale adempimento attraverso la conclusione del procedimento di variante. Essendo tuttavia riscontrabili nell’azione in epigrafe tutti i requisiti di sostanza e di forma per proporre incidente di esecuzione contro l’inesatto adempimento, si procede all’esame delle censure proposte.
Si tratta in realtà  di unica ma decisiva censura con cui si lamenta l’erronea applicazione alla fattispecie in esame dell’art.16 della l.r. n.56/80 ormai superato dall’art.11, comma 8 della sopravvenuta l.r. n.20/2001, la quale contempla la formazione del silenzio-assenso decorso il termine di 150 giorni dalla trasmissione della variante adottata all’Amministrazione regionale.
La censura è fondata e va accolta sulla scorta di precedenti di questa stessa Sezione che il Collegio ritiene di confermare e al quale rinvia per l’iter argomentativo (ordinanza n.979/2011 e successiva sentenza n.118/2012). Nel caso di specie, invero, la variante adottata è stata trasmessa alla Regione in data 20 luglio 2011 e la richiesta istruttoria risale al 14 febbraio 2012 (entrambe le circostanze emergono con chiarezza dalla documentazione agli atti di causa).
Ciò stante, la nota regionale con la quale sono state richieste -tardivamente- le contestate integrazioni documentali deve essere considerata tamquam non esset e, quindi, disapplicata; del resto è nota meramente interlocutoria, priva di carattere provvedimentale ed inidonea -poichè adottata fuori termine- ad interrompere il procedimento di approvazione definitiva della variante in discussione.
Conseguentemente, deve essere portato a definitiva conclusione il procedimento stesso, attraverso l’espletamento di tutti gli adempimenti conclusivi contemplati dalla l.r. n.20/2001 già  richiamata.
3.- In sintesi l’istanza va accolta. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunziandosi sull’istanza in epigrafe, la accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione comunale e, per essa, al Commissario ad acta, di procedere ad ogni ulteriore adempimento necessario alla conclusione del procedimento di approvazione della variante urbanistica per cui è causa entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione.
Spese di questa fase compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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