1. Pubblica sicurezza – Autorizzazione di polizia – Concessione dell’AAMS raccolta scommesse  – Licenza di esercizio – Necessaria presupposizione – Principi comunitari – Violazione – Esclusione
 
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Valutazione di fatto e di diritto legata al momento della sua proposizione – Conseguenze 

1. Secondo la disciplina del regime concessorio dell’attività  di raccolta di scommesse vigente nell’ordinamento italiano, sussiste un rapporto  di necessaria presupposizione tra la concessione – autorizzazione e la conseguente licenza per l’esercizio dell’attività , ciò non configurando, tuttavia,  limitazione dei principi comunitari della libertà  di stabilimento e della libera prestazione dei servizi allorchè tale presupposizione sia giustificata, in base a quanto statuito dalle medesime disposizioni comunitarie, da motivi imperativi di interesse generale e dalla proporzionalità  dell’obiettivo perseguito. Il sistema di concessione-autorizzazione risponde all’interesse nazionale al controllo di eventuali fenomeni criminali che possano confluire nelle attività  di scommessa, nonchè si giustifica in considerazione dell’elevato numero di concessioni rese disponibili sul mercato e della considerevole misura di quelle rimaste vacanti. (Da tali principi deriva, ai sensi dell’art. 88 del TULPS, la piena legittimità  del diniego impugnato nel caso di specie, in quanto la licenza all’attività  di scommessa era stata richiesta da un soggetto privo della necessaria concessione). 


2. In base al principio per cui il ricorso va valutato in relazione alla situazione di fatto e di diritto sussistente al momento dell’adozione dell’atto impugnato,  non può accogliersi il gravame proposto avverso il diniego al rilascio della  licenza ex art.88 TULPS dal soggetto che, a quella data, sia privo della  necessaria concessione all’esercizio dell’attività  di raccolta di scommesse,  anche se questi abbia preventivamente impugnato il bando per il rilascio delle predette concessioni chiedendone l’annullamento, essendo irrilevante  l’eventuale esito positivo di quest’ultima iniziativa giudiziaria che al più sortirebbe l’effetto di consentire il rilascio solo in un momento successivo e  con efficacia ex nunc del titolo concessorio richiesto.

 
N. 01107/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01169/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2011, proposto da: 
Giovanni Muolo, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Piccinini, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, via Q.Sella, 36; 

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento del Questore della provincia di Bari del 7.3.2011, notificato in data 28.03.2011, con il quale è stata respinta l’istanza avanzata dal ricorrente, volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione ai sensi del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) “per esercitare l’attività  di intermediazione priva di autonomia e rischio economico, servizio internet, di telecomunicazione e di trasmissione dati inerenti proposte negoziali di giocate relative a eventi, sportivi e non, di previsione e di abilità , in via telematica, presso i locali siti in Monopoli, Via Lepanto n. 103/103A, per conto della “Stanley Malta Limited” di “La Valletta (Malta)” e con il quale si ordina l’immediata cessazione dell’attività ;
– di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto, nonchè la comunicazione di avvio procedimento ex artt. 7 e 8 L. 241/1990 della Questura di Bari notificata in data 03.11.2010 e della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 notificata in data 18.01.2011 presso il domicilio eletto;
nonchè per il risarcimento
di tutti i danni subiti dal ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. A. Piccinni e avv. dello Stato W. Campanile;
 

Rilevato che la presente controversia ha ad oggetto il provvedimento del Questore di Bari del 7.3.2011 , con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio di licenza ex art. 88 TULPS al sig. Muolo, con l’ordine di cessazione dell’attività  di raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere in difetto di licenza ex art. 88 TULPS;
rilevato che il ricorso verte su questioni risolte con la sentenza n. 712/2012;
rilevato che in tale sede si è affermato che:
“Il ragionamento operato dalla Corte può essere, invece, così riassunto:
la previsione di un sistema concessorio costituisce una limitazione ai principi di libertà  di stabilimento, nonchè alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE.
Tuttavia, tali limitazioni (e, dunque, il sistema concessorio) sono ammissibili, sulla scorta delle stesse previsioni comunitarie (v. artt. 45 e 46 CE), purchè giustificate da motivi imperativi di interesse generale e caratterizzate dal requisito della proporzionalità  all’obiettivo perseguito.
E’ di tutta evidenza che la tesi di parte ricorrente si fonda, pertanto, su di un salto logico rispetto alla portata delle pronunce della CGCE, in quanto pretende di desumere dalla illegittimità  comunitaria di alcune specifiche caratteristiche della normativa italiana ovvero del sistema di attuazione della c.d. liberalizzazione Bersani, l’illegittimità  comunitaria del sistema concessorio in sè.
La difesa del ricorrente, infatti, sostiene che dai vizi che hanno inficiato l’attribuzione di concessioni (per come delineati nelle sentenze Placanica e Costa- Cifone), si desuma l’illegittimità  dell’intero sistema concessorio e che il procedimento con cui vengono attribuite le autorizzazioni di polizia recepisca tale illegittimità  tout court.
Tuttavia, così non può essere in quanto le stesse sentenze escludono che il precipitato logico dei vizi delineati dalla giurisprudenza comunitaria sia l’illegittimità  del sistema concessorio, ritenuto di per sè ammissibile, purchè giustificato da scopi di interesse generale e proporzionato al perseguimento degli stessi.
Alla luce di tali premesse appare evidente che non può rinvenirsi la contrarietà  dell’art. 88 TULPS all’ordinamento comunitario sotto il profilo della necessaria titolarità , in capo al richiedente l’autorizzazione di p.s., di una concessione, atteso che:
– il sistema concessorio -autorizzatorio è funzionale a canalizzare le attività  di gioco d’azzardo in circuiti controllabili al fine di prevenirne una possibile degenerazione criminale.
– il numero delle concessioni rese disponibili sul mercato è considerevole (pari a 16.000),
– molte di esse sono restate vacanti anche all’esito della gara
sicchè, allo stato, il sistema italiano non può considerarsi ingiustificatamente limitativo della libertà  di stabilimento ed esercizio dell’attività  economica.
In definitiva non è la previsione del sistema concessorio tout court che si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario, quanto piuttosto eventualmente, le caratteristiche del sistema concessorio stesso ovvero, per essere più espliciti, le eventuali clausole delle previsioni di bando che hanno dato attuazione alla attuata liberalizzazione delle concessioni.”
Rilevato che può essere superata anche l’ulteriore argomentazione esposta dalla difesa del ricorrente in sede di discussione del ricorso, secondo cui la presente controversia si differenzierebbe (con evidenti riflessi sull’esito della stessa) dalle vicende già  decisa, in quanto l’operatore internazionale avrebbe impugnato il bando italiano per il rilascio delle concessioni.
Infatti, quand’anche fossero accolte le censure ed annullato il bando, la riedizione del potere amministrativo comporterebbe la nuova indizione di una gara e l'(eventuale) assegnazione della concessione con efficacia ex nunc.
Da ciò conseguirebbe che resterebbe immutata la circostanza che, alla data di adozione del provvedimento di diniego impugnato, il ricorrente era, comunque, privo della concessione (necessario presupposto per il rilascio dell’autorizzazione di cui si reclama il rilascio o, comunque, si impugna il diniego).
Di qui conseguirebbe l’ulteriore considerazione che, in applicazione del principio secondo cui la legittimità  dell’atto va valutata in relazione alla situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione, risultando irrilevanti (se non a fini di rimozione in autotutela con efficacia ex nunc) le eventuali sopravvenienze, l’eventuale concessione sopravvenuta non minerebbe la legittimità  del diniego impugnato in questa sede.
Ritenuto, pertanto, che non sussistono ragioni per discostarsi dai principi già  affermati, come integrati in questa sede;
ritenuto che il ricorso va , pertanto, respinto e che la domanda risarcitoria, stante l’infondatezza dei motivi di ricorso, non possa trovare accoglimento;
ritenuto che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, stante la novità  della questione trattata e le oscillazioni giurisprudenziali in materia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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