1. Pubblico impiego- Rapporto di servizio – Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio – Procedimento – Competenza
2. Pubblico impiego- Rapporto di servizio – Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio – Pareri discordi del C.M.O. e del Comitato di verifica – Adesione dell’amministrazione al parere del Comitato di servizio – Obbligo di motivazione – Non sussiste
1. In tema di procedimento per il riconoscimento della dipendenza di patologie da causa o da concausa di servizio, il Comitato di verifica è organo competente in via esclusiva ad esprimere un giudizio conclusivo in merito al riconoscimento della dipendenza di tale infermità per quanto concerne il riconoscimento dell’equo indennizzo.
2. La prevalenza del parere reso dal Comitato di verifica su quello di segno opposto reso dalla C.M.O. esonera l’Amministrazione da un obbligo di motivazione delle ragioni della preferenza accordata al primo, atteso che l’ordinamento affida, per quanto concerne l’equo indennizzo, la competenza esclusiva ad esprimere un giudizio conclusivo al solo Comitato.
N. 01119/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2011, proposto da:
M. T., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco L. De Cesare, con domicilio eletto presso Francesco L. De Cesare in Bari, via Dalmazia, 179;
contro
Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Ministero della Giustizia;
per l’annullamento
per l’accertamento e la declaratoria della dipendenze da causa o concausa di servizio delle patologie affliggenti il ricorrente “gastrite cronica hp negativa” e relativa condanna dei resistenti all’erogazione dell’equo indennizzo di legge, oltre accessori, interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Mariano Alterio, su delega dell’avv. F. L. De Cesare e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego della sua domanda di equo indennizzo, nonchè il parere dato dal Comitato di Verifica delle cause di servizio, posto a fondamento del suddetto diniego.
A sostegno del gravame la parte ricorrente ha dedotto la carenza dei presupposti di fatto e di medicina legali posti dall’Amministrazione a sostegno del diniego.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso..
A prescindere dalla disamina degli eventuali profili di inammissibilità per la genericità delle censure, il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio rileva che la giurisprudenza (dopo una prima fase in cui era stato affermato che la scelta di discostarsi dal parere della C.M.O. per aderire a quello – in ipotesi, opposto – del Comitato di Verifica delle cause di servizio andasse puntualmente motivata) si è saldamente attestata su un diverso approccio secondo cui, in materia di equo indennizzo, l’ordinamento non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al Comitato di Verifica delle cause di servizio il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera.
Ne consegue che, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del Comitato di Verifica delle cause di servizio si impone all’Amministrazione e quindi, in presenza di pareri discordi tra la Commissione medico ospedaliera (CMO) ed il Comitato, l’amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata a quello reso dal Comitato, atteso che l’ordinamento affida, per quanto concerne il riconoscimento dell’equo indennizzo, solo a quest’ultimo organo la competenza ad esprimere un giudizio conclusivo, che risulta peraltro adeguatamente motivato nell’escludere che le ordinarie condizioni di lavoro cui era sottoposto il ricorrente comportassero ex se elementi di gravosità tale da giustificare l’insorgere della patologia riscontrata al ricorrente. Nè appaiono configurabili nel caso in esame irragionevolezza manifesta o travisamento dei fatti.
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese ed onorari del giudizio tra le parti..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)