1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Motivazione – Funzione chiarificatrice – Necessità  ex art.  3 L. n. 241/1990
2. Pubblico Impiego – Rapporto di servizio –  Forze Armate – Concessione medaglia lungo comando – D.M. 08.05.1997 – Diniego – Motivazione – Necessità  

1. E’ illegittimo per violazione dell’art. 3 della L. 241/1990  il provvedimento amministrativo la cui motivazione sia  sibillina e inidonea ad assolvere alla propria funzione chiarificatrice.
2. Deve essere annullato il provvedimento di diniego  della concessione della medaglia al merito di lungo comando  presentata da un militare, motivato dalla  circostanza che alcuni degli incarichi ricoperti dal richiedente non sarebbero previsti dal D.M. 8.5.1997,  ove non siano  individuati nell’atto di diniego  – neppure per relationem –  i suddetti incarichi  che la p.A. ha ritenuto di non poter considerare, impedendo all’interessato di conoscere le effettive ragioni ostative alla concessione del beneficio richiesto. 

N. 01123/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01759/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2010, proposto da: 
Mario Raffaele Morando, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Totano e Carmelo Padalino, con domicilio eletto presso Antonio Totaro in Bari, via Francesco Curzio dei Mille, n.64; 

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n.97; 
Ministero della Difesa 31° Reggimento Carri di Altamura; 

per l’annullamento,
previa sospensiva,
del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare III Reparto – 10^ Divisione – Ricompense ed Onorificenze, prot. n. M D GMIL III 10 2^ 204608 del 20.4.2010, notificato in data 20.7.2010, con cui è stato comunicato il diniego all’accoglimento della domanda dell’esponente di concessione della medaglia al merito di lungo comando;
del provvedimento del 30.6.2010, prot. n. 0009568, del 31° Reggimento Carri, in persona del Comandante in carica, notificato in data 20.7.2010, con cui è stato comunicato il provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare III Reparto – 10^ Divisione – Ricompense ed Onorificenze, prot. n. M D GMIL III 10 2^ 204608 del 20.4.2010;
di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, o, comunque, incompatibile con la richiesta avanzata dal ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. C. Padalino e avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento di diniego della medaglia al merito indicato in epigrafe così motivato: “non è possibile dar corso alla concessione della medaglia ¦.in quanto alcuni degli incarichi ricoperti dal predetto non sono previsti dal D.M. 8.5.1997 “Istruzioni relative alla concessione della medaglia al merito di lungo comando”.
Deduce la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90, nonchè il difetto di motivazione .
Lamenta, sotto tale profilo, che la motivazione espressa in tali termini, non esplicitando – neppure per relationem – quali siano gli incarichi non contemplati, non individuabili neppure attraverso l’accesso agli atti istruttori, sia insufficiente a renderlo edotto delle effettive ragioni ostative alla concessione del beneficio richiesto.
In assenza di difese dell’Amministrazione, costituitasi con memoria di mero stile, il ricorso va accolto in merito al denunciato vizio di motivazione.
Deve rilevarsi, infatti, che la sintetica indicazione riportata, trasmoda in motivazione in realtà  sibillina e inidonea ad assolvere alla propria funzione chiarificatrice in quanto, in assenza di qualsivoglia atto istruttorio integrativo, essa non chiarisce quali siano gli incarichi ritenuti dall’amministrazione ostativi.
Il primo motivo di ricorso può essere dichiarato assorbito.
In sede di riedizione del potere esercitato, l’amministrazione, dunque, dovrà  indicare (anche solo per relationem, ovvero attraverso atti istruttori accessibili all’interessato) gli incarichi non contemplati e per ciò ostativi.
Le spese possono essere integralmente compensate, stante la natura formale del vizio accolto che lascia impregiudicata, pertanto, la questione inerente la fondatezza della pretesa azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, nella parte relativa al ricorrente, il provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare III Reparto – 10^ Divisione – Ricompense ed Onorificenze, prot. n. M D GMIL III 10 2^ 204608 del 20.4.2010.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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