1. Giurisdizione – Riparto – Criteri – In materia di contributi o sovvenzioni
2. Giurisdizione – In materia di contributi o sovvenzioni – In caso di revoca per inadempimento – Giurisdizione G.O. – Sussiste – Domanda di annullamento di atti amministrativi – Irrilevanza
1. In materia di sovvenzioni o contributi in favore dei privati, il criterio di riparto della giurisdizione è costituito dalla natura delle posizioni giuridiche incise dal provvedimento e dalla natura del potere esercitato; è in particolare configurabile una posizione di interesse legittimo con riferimento alla fase procedimentale finalizzata all’attribuzione del beneficio ovvero nell’ambito dell’esercizio del potere di autotutela; viceversa una posizione di diritto soggettivo, con riferimento alla fase successiva e alla pretesa di mantenere e conservare l’agevolazione concessa e la disponibilità delle somme già erogate.
2. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla revoca delle agevolazioni e dei finanziamenti per l’inadempimento dell’onere di documentazione della spesa finale e di rendicontazione, essendo la fattispecie assimilabile a quella dell’inadempimento contrattuale. A ciò non osta la circostanza che il ricorrente abbia proposto una domanda volta all’annullamento di atti, sia per la natura paritetica degli stessi, sia per la possibilità di disapplicazione da parte del giudice ordinario in sede di cognizione incidenter tantum.
N. 01101/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2012, proposto da:
Immagini Sivilla di Ruscigno Paolina & C. S.a.s., rappresentato e difeso dall’avv. Vito A. Martielli, con domicilio eletto presso Vito Antonio Martielli in Bari, corso Vittorio Emanuele, 60;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
– del D.M. n. VVII/RP/9161318 del Ministero dello Sviluppo Economico del 1.12.2011, notificato in data 22.12.2011, con cui l’Amministrazione ha rideterminato il contributo ex L. n. 488/92, concesso in via definitiva all’Impresa ricorrente con il D.M. n. 148337 del 2.9.2005;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, antecedente e successivo lesivo delle ragioni della parte ricorrente, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. V. A. Martielli e avv. dello Stato G. Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso in esame, con cui la società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante p.t., impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento;
Considerato che:
la ricorrente ha chiesto di beneficiare delle agevolazioni finanziarie di cui alla L. n. 488/92 per la costruzione di un opificio per l realizzazione di stampe e arti grafiche;
il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. 94228 del 9.4.2001, ha concesso alla ricorrente un contributo in conto impianti di euro 177.093,08;
la ricorrente, in virtù di quanto sopra ha incassato le prime due rate nonchè la quota dovuta a saldo, in date 30.5.2002, 3.3.2005 e, rispettivamente, 24.11.2005;
a seguito di sopralluogo e ispezione presso la sede legale della società ricorrente ad opera di funzionari del Ministero in date 9 e 10.3.2006, venivano rilevati presunti ritardi nei pagamenti e irregolarità nella documentazione finale di spesa;
a seguito di quanto sopra, previa rituale comunicazione di avvio del procedimento, è intervenuto l’impugnato D.M., con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha rideterminato il contributo, disponendo il recupero della somma indebitamente erogata in eccesso, pari a euro 32.264,27;
Rilevato che la ricorrente, premesso di ritenere la giurisdizione del G.A. adito, deduce i seguenti motivi di censura:
violazione e falsa applicazione della legge 488/1992, così come modificata dall’art. 8 D.L. 35/05 convertito in legge 80/05. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 D.M. 1.2.2006. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea presupposizione ed omessa e/o insufficiente istruttoria. Ingiustizia manifesta.
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90. Violazione del diritto di difesa. Eccesso di potere per erronea presupposizione ed omessa e/o insufficiente istruttoria. Ingiustizia manifesta.
Vista la costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, che contesta le avverse deduzioni e chiede la reiezione del ricorso;
Considerato che nel corso della odierna Camera di Consiglio del 12 aprile 2012 il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il ricorso nel merito con sentenza in forma abbreviata ed ha chiesto alle stesse di pronunciarsi in ordine alla giurisdizione;
rilevato che i difensori presenti nulla hanno osservato in proposito e che il ricorso è stato quindi introitato per la decisione;
Ritenuto preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.A. adito, in favore del G.O.;
Considerato infatti che:
nelle controversie relative alla materia delle sovvenzioni o contributi in favore dei privati da parte della Pubblica Amministrazione per la promozione e realizzazione di determinate attività economiche e produttive, il discrimine per la individuazione del Giudice fornito di giurisdizione è costituito dalla natura delle posizioni giuridiche incise dal provvedimento e dalla natura del potere esercitato, secondo il combinato disposto del petitum con la causa petendi, indipendentemente dalla formale prospettazione della domanda;
il privato, pertanto, è titolare di una posizione di interesse legittimo con riferimento alla fase procedimentale finalizzata all’attribuzione del beneficio ovvero nell’ambito dell’esercizio del potere di autotutela; viceversa il privato, che abbia già beneficiato della concessione del contributo o finanziamento in tutto o in parte, è titolare di una posizione di diritto soggettivo con riferimento alla fase successiva e alla pretesa di mantenere e conservare l’agevolazione concessa e la disponibilità delle somme già erogate e incassate ancorchè in via provvisoria (cfr. Cass. SS.UU. n. 225/2001 e 5617/2003; C.d.S. Sez. V 31.8.2007 n. 4518 e 29.8.2006 n. 5046);
che nella specie il contributo è stato addirittura erogato e liquidato in via definitiva;
che l’ipotesi in esame è pertanto assimilabile a quella dell’inadempimento contrattuale;
il Regolamento di Esecuzione della L. n. 488/92, agli artt. 5 e 6, prevede un procedimento di erogazione dei finanziamenti di natura vincolata, dovendo il Ministero semplicemente verificare la sussistenza o meno dei requisiti di legge;
in tale senso è ormai consolidato orientamento giurisprudenziale: C.d.S. Sez. VI 5.11.2007 n. 5700, che richiama Cass. SS.UU. 13.10.2006 n. 2299; T.A.R. Puglia Bari Sez. II 7.2.2008 n. 420 (ex multis); Cass. SS.UU. nn. 225/2001 e 5617/2007; Cass. SS.UU. 8.7.2008 n. 18630; Cass. SS.UU. 25.7.2008 n. 16896; Cass. SS.UU. 14.10.2008 n. 25119;
alla giurisdizione del Giudice ordinario non risulta ostativa l’eventuale domanda di annullamento di atti, vuoi per la natura paritetica degli stessi, vuoi comunque per la possibilità di disapplicazione da parte del Giudice Ordinario in sede di cognizione incidenter tantum;
la revoca delle agevolazioni e dei finanziamenti nel caso in esame risulta infatti supportata dal mancato rispetto dell’onere di documentazione della spesa finale e di rendicontazione;
Considerato pertanto che ricorre la Giurisdizione del Giudice Ordinario e che la rilevata inammissibilità del ricorso sotto tale profilo è assorbente e preliminare rispetto ad ogni altra considerazione.
Resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.
Ritenuto che sussistono validi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore della giurisdizione del Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processual-civilistici
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)