Giurisdizione – Criterio del petitum sostanziale – Atti amministrativi presupposti – In presenza di un diritto soggettivo  – Giurisdizione G.A. – Non sussiste  

Qualora la pretesa azionata in giudizio sia collegata ad una situazione di diritto soggettivo sussiste la giurisdizione del G.O. anche se vengano in considerazione atti amministrativi presupposti (ex art. 63 D.Lgs. n. 165/2001). L’individuazione del giudice munito di giurisdizione, infatti, stando al costante insegnamento della suprema Corte, è ancorata al petitum sostanziale (nella specie, il TAR ha rilevato che con sentenza del giudice del lavoro era stato riconosciuto il diritto della ricorrente a veder conclusa la procedura selettiva per un incarico dirigenziale che le spettava). 

N. 01102/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2012, proposto da: 
Lucia Petrosino, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Q.Sella n.120; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso ilo suo studio in Bari, alla via M. Celentano n.27; Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Loffredo e Lucrezia Gaetano, con domicilio eletto in Bari, presso la sede dell’Avvocatura regionale, al lungomare Nazario Sauro n.33; 

nei confronti di
Giuseppe Leone; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
– della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Bari n. 134 del 25.01.2012, ad oggetto: <<Area Gestione Risorse Umane – Classificazione quale Struttura Semplice della Struttura Complessa di Medicina Interna del P.O. Di Venere dell’Unità  Operativa di Geriatria del P.O. di Triggiano>>;
– della successiva deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Bari n. 222 del 02.02.2012, ad oggetto: <<Area Gestione Risorse – Presa d’atto della Sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 2097/10 resa in favore della dott.ssa Petrosino Lucia>>;
– di ogni atto connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti L. Paccione, G. Corrente e A. Loffredo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 28.3.2012 e depositato il 10 aprile successivo, la dott.ssa Petrosino ha chiesto l’annullamento della determinazione del Direttore generale dell’Asl Ba n.134/2012 con la quale l’Unità  operativa di Geriatria del presidio ospedaliero “Fallacara” di Triggiano è stata riclassificata come struttura semplice della struttura complessa di Medicina interna del presidio ospedaliero “Di Venere” e, conseguentemente, disposta la revoca dell’avviso per la procedura selettiva dell’anno 2000 già  in fase avanzata, finalizzata al conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa di Medicina Geriatria (come detto declassificata). Ha inoltre proposto gravame avverso la conseguente deliberazione dello stesso Direttore generale (n.222/2012) con cui è stata dichiarata l’impossibilità  sopravvenuta di dare ulteriore corso alla predetta procedura selettiva in ottemperanza alla sentenza del tribunale di Bari, Sez. lavoro n.2097/2010.
Si sono costituite in giudizio sia l’Amministrazione sanitaria che l’Amministrazione regionale, con atti depositati in data 24.4.2012.
In particolare la difesa dell’Azienda sanitaria ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Alla Camera di consiglio del 27 aprile 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e va accolta.
Ed invero, a mente dell’art.63 del dlgs. n.165/2001 “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2¦..incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali¦ancorchè vengano in considerazione atti amministrativi presupposti”. E, stando al costante insegnamento della suprema Corte, l’individuazione del giudice munito di giurisdizione è ancorata al petitum sostanziale.
Nel caso di specie, la pretesa azionata in giudizio è sostanzialmente collegata alla situazione soggettiva accertata con sentenza del Tribunale di Bari, sez. lavoro n.2097/2010, che ha sancito il diritto dell’odierna ricorrente a veder conclusa la procedura selettiva invece oggetto della contestata revoca, con conseguente attribuzione dell’incarico dirigenziale cui la ricorrente stessa aspira.
Gli atti organizzativi impugnati vengono quindi in considerazione soltanto in quanto incidenti sul diritto predetto e soltanto entro questi limiti la ricorrente può vantare un interesse alla loro rimozione. In altri termini, il presente giudizio concerne la pretesa della ricorrente (che ha consistenza di diritto soggettivo a seguito dello specifico accertamento contenuto nella predetta sentenza del tribunale ordinario sulla quale si è formato giudicato) alla conclusione della procedura selettiva con attribuzione del relativo incarico.
3.- Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione. In virtù della previsione normativa di cui all’art.11 c.p.a. si dispone pertanto la remissione della causa dinanzi al giudice ordinario competente, presso il quale il giudizio dovrà  essere riassunto nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) con conservazione degli effetti dell’originario ricorso. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, così provvede in ordine al ricorso in epigrafe:
-dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
-visto l’art.11 c.p.a., rimette alle parti di riassumere il giudizio avanti la competente Autorità  Giudiziaria Ordinaria nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
-compensa tra le parti le spese relative a questa fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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