Processo amministrativo – Tutela cautelare – Periculum in mora – Riorganizzazione amministrativa degli istituti scolastici – Va respinta

Va respinta, per mancanza del danno grave, l’istanza cautelare promossa dai ricorrenti (docenti, genitori degli alunni, personale amministrativo) unitamente all’impugnazione del provvedimento avente ad oggetto la riorganizzazione amministrativa degli istituti scolastici mediante accorpamento amministrativo in istituti comprensivi, in quanto nella comparazione fra l’interesse pubblico all’efficienza organizzativa e alla razionale gestione delle risorse economiche e l’interesse dei docenti e del personale amministrativo alla continuità  didattica deve ritenersi recessivo, mentre è prevalente l’interesse dei discenti alla regolarità  didattica che però, non è compromesso dalla impugnata riorganizzazione amministrativa.

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TAR, ric. n. 626 – 2012
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N. 00362/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00626/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 626 del 2012, proposto da:

Angela Ardito, Anna Bucci, Rosa Capogna, Rosa Cerviere, Maria Corcelli, Anna D Aprile, Maria Grazia De Santis, Annamaria Di Bisceglie, Pasquale Di Caterina, Antonietta Di Chiaro, Anna Gangale, Luciana Gerardi, Gabriella Inchingolo, Rosa Lastella, Nunzia Rosaria Lenoci, Cataldo Lotito, Domenico Maida, Angela Malcangi, Annalisa Mazzilli, Domenica Minafra, Grazia Mininno, Silvana Natalini, Angela Olivieri, Chiara Pellegrino, Francesco Perrone, Luisella Piarulli, Angela Rosa Piombino, Antonella Romano, Patrizia Rozzo, Silvana Rozzo, Grazia Rutigliano, Angela Scalera, Angela Strippoli, Anna Strippoli, Rossana Tarantini, Annarita Tarricone, Rosa Tarricone, Nunziatina Terzulli, Antonella Vlonga, Antonia Falco, Stefania Panisco, Laura Graziani, Angela De Palo, Maria Cosmai, Pina Marcone, Rosa Cialdella, Antonella Mosca, Veronica Cerbone, Angela D Oria, Annalisa Zitoli, Daniela Balducci, Rosa Mangione, Maria Elena Tedone, Luisa Ester Leo, Pasqua Lamarca, Lucia Lacirasella, Concetta Strippoli, Domenico Coccia, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Avallone, Giuseppe Domenico Torre, con domicilio eletto presso Marco Lancieri in Bari, via Cardassi N.58;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Vittorio Triggiani in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33; 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97; 
Comune di Corato, Provincia di Bari, II Circolo Didattico Fornelli, non costituiti; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione di G.R. Puglia n. 125 del 25.1.2012, pubblicata nel BURP n. 23 del 15.02.2012, recante approvazione del “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2012/2013, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti;
– della deliberazione della G.R. Puglia n. 221 del 7.02.2012, pubblicata nel BURP n. 33 del 5.03.2012, recante “correzioni materiali, precisazioni e parziali modifiche” inerenti il medesimo Piano regionale di dimensionamento di cui alla citata D.G.R. n. 125/2012, nei limiti d’interesse dei ricorrenti;
– della deliberazione di G.P. della Provincia di Bari avente ad oggetto “Piano di Dimensionamento della Rete Scolastica e la Programmazione dell’offerta Formativa 2012/2013”, e del suo “Allegato B”, nella parte relativa alla “presa d’atto” della proposta di dimensionamento trasmessa dal Comune di Corato con la nota prot. n. 3464 del 16.11.2011, impugnata anch’essa, nei limiti d’interesse dei ricorrenti;
– della delibera di G.C. del Comune di Corato del 15.11.2011 n. 139, recante proposta di “Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta forava 2012/213”, nella parte in cui ha previsto lo smembramento del 1° Circolo Didattico “Francesco Cifarelli”, così come storicamente ed originariamente costituito, scorporandovi il plesso scolastico della scuola primaria “L. Piccareta” e aggregando quest’ultima al neo-costituito “2° Istituto Comprensivo Imbriani”, nonchè della nota prot. n. 2815 del 31.01.2012, non nota nel suo integrale contenuto, con cui il Comune di Corato ha modificato la prima proposta -prevedendo l’istituzione di quattro Istituti Comprensivi oltre al mantenimento dell’autonomia de C.D. Fornelli in luogo dell’istituzione di cinque I.C.;
– nonchè di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non noto ai ricorrenti, ivi compresa la nota del Comune di Corato prot. 34960 del 16.11.2010, nonchè la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 859 del 7.03.2012, nonchè di ogni ulteriore atto che venga adottato in esecuzione di quelli suindicati, per vizi propri e derivati da quelli che di seguito si deducono con il presente gravame, sebbene di estremi non noti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. G.ppe D.co Torre, avv. G. Avallone, avv. Adriana Amodeo, su delega dell’avv. V. Triggiani e avv. dello Stato G. Cassano;
 

Rilevato che il provvedimento impugnato prevede la sola riorganizzazione amministrativa degli istituti interessati (mediante accorpamento amministrativo in istituti comprensivi);
rilevato che il piano regionale non comporta la soppressione della sedi degli originari istituti scolastici nel territorio comunale;
ritenuto, pertanto, che la collettività , in attuazione delle previsioni di piano, continuerebbe a fruire del servizio scolastico con carattere di prossimità  e che le determinazioni regionali incidenti sull’autonomia scolastica o sulla dirigenza non incidono sui caratteri essenziali e pregnanti del servizio;
ritenuto che, quanto alle diverse categorie dei soggetti ricorrenti (docenti, genitori degli alunni, personale amministrativo) non appare sussistente il requisito del danno grave, poichè:
– nella comparazione tra l’interesse pubblico all’efficienza organizzativa ed alla razionale gestione delle risorse economiche l’interesse cautelare dei docenti e del personale amministrativo alla continuità  didattica è senz’altro recessivo;
– l’unico interesse apprezzabile alla continuità  è quello dei discenti che, tuttavia, non appare in questa fase compromesso, in quanto non risulta che la riorganizzazione amministrativa abbia concretamente comportato una modifica dell’organico del personale docente, con variazione della assegnazione degli stessi alle singole classi;
ritenuto che le spese della presente fase possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)