1. Procedimento amministrativo – Abilitazione alla professione di avvocato – Prova scritta – Plagio – Trascrizione di sentenza tratta da testo ammesso – Non sussiste – Conseguenze


2. Risarcimento del danno – Abilitazione alla professione di avvocato – Ammissione alla prova orale con ordinanza sospensiva – Valutazione dell’ingiustizia del danno e del nesso causale – Necessità  – Conseguenze

1. E’ illegittima l’esclusione dal concorso per l’abilitazione alla professione forense del candidato che si sia limitato a riportare – pur in assenza del virgolettato –  ampi brani di una sentenza pubblicata in un testo la cui consultazione era ammessa nel corso della prova.


2. E’ infondata la domanda risarcitoria proposta dal candidato all’esame per l’abilitazione alla professione forense che, dopo essere stato escluso per presunto plagio (avendo riportato ampi brani – in assenza di virgolettato – di una sentenza pubblicata in un testo la cui consultazione era ammessa durante la prova d’esame)  abbia ottenuto l’ammissione (con riserva) alla prova orale con ordinanza cautelare del G.A. (prova conclusasi con esito positivo). 
Infatti, il difetto di originalità  di larga parte del testo – pur non giustificando l’esclusione – deve essere valutato   dal G.A. per escludere la sussistenza del danno ingiusto e del nesso causale con il comportamento della p.A.. 

N. 01063/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01041/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Vernola, Massimo Vernola, con domicilio eletto presso Massimo Vernola in Bari, via Dante, 97; 

contro
Commissione D’Esami Abilitazione Esami Avvocato 2009 c/o C.A. Bari, Ministero della Giustizia, Iii Sottocommissione Esami Avvocato c/o C.A. Torino, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– della graduatoria, e del verbale ad essa relativo, dei candidati ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato -sessione 2009- pubblicata l’11 giugno 2010 dalla Commissione d’esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Bari, nella parte in cui non ricomprende la ricorrente fra gli ammessi alle prove orali e non le consente di sostenere queste ultime;
– del provvedimento contenuto nel verbale n. 179/R del 06.05.2010 della III Sottocommissione d’esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Torino -sessione 2009- limitatamente alla parte in cui si procede all’annullamento del precedente giudizio di idoneità  (pari ad un voto complessivo di 90/150) ed all’annullamento dell’elaborato (parere di diritto civile) racchiuso nella busta n. 638 redatto dalla ricorrente così motivando “La Commissione accerta i seguenti vizi di plagio: nel parere di civile ampi brani sono copiati dalla motivazione della sentenza Cass. Civ. II 28.08.2008 – 15.04.2009 n. 8941. Dispone, pertanto, l’annullamento degli elaborati”;
– di tutti gli atti lesivi degli interessi della ricorrente preordinati, presupposti, connessi e/o collegati, ancorchè non conosciuti;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione D’Esami Abilitazione Esami Avvocato 2009 c/o C.A. Bari e di Ministero della Giustizia e di Iii Sottocommissione Esami Avvocato c/o C.A. Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. M. Vernola e avv. dello Stato W. Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame -OMISSIS- impugna i provvedimenti di cui in epigrafe relativi al giudizio di non ammissione alle prove orali degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato in conseguenza dell’annullamento del parere di diritto civile redatto dalla ricorrente per presunto plagio.
La ricorrente, che nel dicembre 2009 ha partecipato alle prove scritte degli esami di abilitazione di che trattasi, a seguito della correzione – come risulta da verbale n. 113 dell’11.3.2010 – ha riportato il punteggio di 30/50 nelle prove di civile, penale e redazione atto giudiziario, con conseguente punteggio finale sufficiente per l’ammissione alla prova orale.
A seguito di revisione e riesame degli elaborati finalizzata esclusivamente alla individuazione delle ipotesi di plagio, è stata annullato il parere di diritto civile della ricorrente con la seguente motivazione: “¦ ampi brani sono copiati dalla motivazione della sentenza Cass. Civ. II 28.8.2008/15.4.2009 n. 8941 ¦”.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e succ. mod.. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione dei diritti di difesa.
2)Eccesso di potere. Contraddittorietà , illogicità  manifesta, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti. Sviamento di potere. Disparità  di trattamento. Travisamento dei fatti.
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 23 del R.D. 22.01.1934, n. 37. Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di valutazione delle prove di esame. Eccesso di potere per irragionevolezza, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, arbitrarietà , illogicità , ingiustizia manifesta. Disparità  di trattamento. Violazione della par condicio fra i concorrenti.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 528/2010 è stata accolta l’istanza cautelare della ricorrente ai soli fini dell’ammissione con riserva.
La predetta ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza della IV sezione n. 4741/2010.
Con successiva ordinanza di questo Tribunale n. 777/2010 è stata disposta l’esecuzione coattiva dell’ordinanza cautelare da attuarsi attraverso la riconvocazione della Commissione.
In conseguenza di quanto sopra la ricorrente ha sostenuto e superato la prova orale con esito positivo in data 19.11.2010, conseguendo l’abilitazione e infine l’iscrizione all’albo previa prestazione del giuramento di rito.
L’Amministrazione resistente in data 15.3.2011 ha quindi proposto istanza di cessazione della materia del contendere.
In data 6.11.2011 la ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali (danno emergente per euro 8.000,00 e lucro cessante per euro 6.000,00) e non patrimoniali quantificati questi ultimi in ulteriori euro 5.000,00.
All’Udienza del 29 marzo 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che sul ricorso originario è intervenuta la cessazione della materia del contendere, secondo i noti principi, atteso che la ricorrente a seguito dell’ammissione con riserva ha sostenuto con esito positivo le prove orali e che l’Amministrazione, secondo autonome determinazioni del tutto estranee al contenuto decisorio delle ordinanze cautelari del Giudice amministrativo, ha ritenuto di andare oltre consentendo l’iscrizione all’albo previo giuramento di rito.
àˆ venuto meno conseguentemente qualsivoglia interesse in capo alla ricorrente in ordine all’annullamento degli impugnati provvedimenti, in quanto superati dal successivo evolversi della vicenda amministrativa.
Il ricorso va viceversa respinto con riferimento ai motivi aggiunti e alla domanda risarcitoria.
Deve in proposito rilevarsi che dalla documentazione in atti – e come peraltro ritenuto anche nell’ordinanza del Consiglio di Stato IV sezione n. 4741/2010 – si evince chiaramente la prova certa che la ricorrente nella stesura del parere abbia proceduto alla pedissequa trascrizione di brani e di parti della sentenza della Cass. Civ. II 28.8.2008/15.4.2009 n. 8941 in assenza peraltro di alcuna indicazione circa la fonte e senza uso di virgolette.
Premesso che l’illegittimità  del giudizio di non ammissione e dell’annullamento del presunto plagio trova giustificazione nella circostanza che il codice annotato, in cui era reperibile la sentenza predetta, risultava evidentemente ammesso fra i testi consentiti e che doveva pertanto ritenersi lecito l’uso del testo e dei brani ivi contenuti, risulta evidente che la Commissione giudicatrice abbia fatto cattivo uso del proprio potere e della propria discrezionalità , non avvedendosi che il presunto plagio era direttamente riconnesso a brani e sentenze contenute in un testo di consultazione consentito.
Anche a prescindere dalla circostanza della mancata indicazione della fonte e della virgolettatura, la Commissione avrebbe dovuto viceversa considerare la rilevanza qualitativa ed anche quantitativa delle parti e dei brani così trascritti valutando nel merito l’elaborato, anche in ipotesi negativamente per effetto dell’assenza di originalità .
Rileva il Collegio che il provvedimento cautelare adottato dal Tribunale ha comportato direttamente l’ammissione con riserva, con conseguente pretermissione della fase di riesame degli elaborati da parte della Commissione alla luce delle indicazioni conformative contenute anche nell’ordinanza cautelare C.d.S. 4741/2010, che avrebbe potuto condurre intuibilmente a ben diverso esito.
Ciò premesso, ai fini dell’esame della domanda risarcitoria e attesa la natura della pronuncia cautelare (di sola ammissione con riserva), è necessario valutare autonomamente la sussistenza di tutti i presupposti dell’azione risarcitoria soprattutto con riferimento al nesso causale e alla ingiustizia del danno.
Tali requisiti, alla stregua di tutto quanto sopra evidenziato, non ricorrono evidentemente nel caso in esame, in quanto l’ammissione agli orali e il conseguimento dell’abilitazione non sono riconducibili ad una diversa e favorevole valutazione della prova scritta, essendo invece scaturiti dalla successiva evoluzione del procedimento occasionato dalla pronuncia cautelare del Giudice amministrativo.
Appare infatti evidente, anche dalla semplice lettura dell’elaborato, il difetto di originalità  dello stesso in larga parte consistente nella mera trascrizione dei brani tratti dalla citata sentenza della Corte di cassazione.
Deve conseguentemente ritenersi che tale profilo, ancorchè allo stato assorbito per effetto della intervenuta cessazione della materia del contendere, non possa non assurgere ad autonoma rilevanza sul piano delle valutazioni ora per allora, una volta proposta la domanda risarcitoria, con riferimento al profilo dell’ingiustizia del danno asseritamente sofferto.
Sotto altro profilo, quello della rilevanza causale, appare altresì evidente che detto rapporto debba sussistere ai fini del risarcimento dei danni rispetto ad atti o comportamenti colpevoli e negligenti posti in essere dall’Amministrazione, in quanto dagli stessi sia derivato un danno risarcibile, mentre viceversa – nel caso in esame – semmai la colpevole negligenza dell’Amministrazione (Commissione giudicatrice), consistente nella omessa negativa valutazione dell’assoluto difetto di originalità  dell’elaborato (ampiamente provato in atti), sarebbe invece ritornata a tutto vantaggio della ricorrente che proprio in virtù di tale comportamento negligente ha conseguito invece una situazione di vantaggio.
Il ricorso per motivi aggiunti va dunque respinto per difetto dei presupposti dell’azione risarcitoria.
La parziale soccombenza giustifica ampiamente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ai sensi dell’art. 52 comma 1 D.Lgs. 196/03, in accoglimento della relativa istanza proposta dalla ricorrente e depositata il 3.2.2012, si dispone che la segreteria apponga specifica annotazione idonea a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma per finalità  di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità  e di altri dati identificativi del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere e in parte lo respinge.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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