Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Notificazione – Termine – Decorrenza – Conoscenza elementi essenziali dell’atto lesivo – Tardività  – Conseguenze

La notificazione oltre il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati è tardiva e determina, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a., l’irricevibilità  del ricorso.

N. 01065/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2010, proposto da Di Flumeri Gerardo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;

contro
Comune di Castelluccio dei Sauri, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

nei confronti di
Società  Solidarietà  s.c. a r.l.;
Del Priore Antonio;
Ciotti Carmela;

per l’annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare,
– della deliberazione del Consiglio Comunale di Castelluccio dei Sauri n. 41 del 23 novembre 2009, pubblicata all’Albo Pretorio in data 24 novembre 2009 per quindici giorni consecutivi, avente ad oggetto “proposta di transazione della Coop. “La Solidarietà  s.c. r.l.” della vertenza in essere con il Comune di Castelluccio dei Sauri. Determinazioni”;
– ed ove occorra dell’avviso di convocazione datato 14 novembre 2009 prot. n. 6203;
– di ogni altro atto conseguente e/o presupposto, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelluccio dei Sauri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti Mariano Alterio, su delega degli avv.ti Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta, e Giuseppe Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente Di Flumeri Gerardo (consigliere di minoranza del Comune di Castelluccio dei Sauri) impugna la deliberazione consiliare n. 41 del 23 novembre 2009 e l’avviso di convocazione datato 14 novembre 2009 prot. n. 6203, deducendo asserite violazioni di carattere procedurale.
Si costituiva l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per tardività .
Invero, come correttamente evidenziato dalla difesa del Comune di Castelluccio dei Sauri, con la nota prot. 6358 del 24 novembre 2009 (con cui l’interessato invitava il Sindaco ad annullare in autotutela gli atti relativi alla seduta del 23 novembre 2009) il De Flumeri mostra di avere piena conoscenza degli atti gravati e della loro asserita illegittimità .
Pertanto, il termine per impugnare scadeva in data 24 gennaio 2010.
Il ricorso è stato, invece, notificato in data 8 febbraio 2010.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) cod. proc. amm., la declaratoria di irricevibilità  del presente ricorso per tardività .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna il ricorrente Di Flumeri Gerardo al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Castelluccio dei Sauri, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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