1. Giurisdizione – Riparto – Accertamento della demanialità  di un bene soggetto ad uso civico – Competenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici
2. Processo amministrativo – Giurisdizione – Cumulo di domande – Azione di impugnazione e di condanna – Domanda principale diretta alla tutela di un diritto soggettivo – Sussiste il difetto di giurisdizione del G.A. 

1. Qualora un privato agisca nei confronti dell’Amministrazione al fine di sentir accertare l’avvenuto acquisto della proprietà  di un fondo e l’Ente convenuto eccepisca l’inclusione del bene nel demanio soggetto ad uso civico, la relativa controversia rientra nella cognizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 1766 del 1927, in quanto attinente all’accertamento della titolarità  di diritti reali e delle rispettive posizioni soggettive.
2. Nel caso in cui il petitum sostanziale sia diretto all’accertamento, in via principale e non incidentale, della questione della demanialità  del bene, ai fini del riparto di giurisdizione a nulla rileva che i ricorrenti impugnino anche il provvedimento con il quale il Comune si è pronunciato sulla domanda di affrancazione dagli usi civici.

N. 01066/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01668/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2008, proposto da Carolina Ciavarella, Onofrio Ciavarella, Emilia Ciavarella, Teresa Ciavarella, Carmela Ciavarella, Michelino Villani e Assunta Villani, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianfranco Di Mattia e Antonio Nardella, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Savino in Bari, corso Vittorio Emanuele 143; 

contro
Comune di San Marco in Lamis, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Stilla, con domicilio eletto presso l’avv. Alfieri Zullino in Bari, piazza Luigi di Savoia 41/A; 

per l’annullamento
della delibera di Giunta comunale 20 marzo 2008 n. 46, con la quale l’Amministrazione comunale ha deliberato di reintegrare le superfici del Foglio 97 – particelle 130/b-m e 130/g-m, risultate libere da occupazioni arbitrarie, in conformità  a quanto già  disposto dal perito ing. Spizzico nel 1986, che ne proponeva la reintegra al demanio civico;
ove occorra, dell’atto prot. 011192 del 16 settembre 2008, con cui l’Amministrazione comunale ha comunicato di non poter procedere all’istruttoria della istanza di affrancazione gravante sulle terre civiche;
della perizia a firma dell’ing. Spizzico del 1986 e di tutti gli atti presupposti, ancorchè non conosciuti dai ricorrenti;
e per la condanna del Comune di San Marco in Lamis a rilasciare i fondi in questione e a dare corso all’istruttoria sulla istanza di affrancazione relativa alle particelle gravate da uso civico, presentata in data 23 maggio 2006, nonchè al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marco in Lamis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Antonio Nardella (anche in sostituzione di Gianfranco Di Mattia) e Pasquale Stilla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti premettono di essere eredi testamentari di Antonio Ciavarella, che negli anni venti del secolo scorso ebbe ad occupare le superfici demaniali individuate al Foglio 97 – particelle 130/b-m e 130/g-m, situate nell’agro di San Marco in Lamis (loc. Borgo Celano).
Affermano che Antonio Ciavarella presentò, già  in data 26 luglio 1965, istanza di affrancazione al Commissario per gli usi civici di Bari, in relazione ai predetti terreni (già  sdemanializzati con decreto del Ministero dell’Agricoltura del 21 dicembre 1954).
Successivamente, il Pretore di San Marco in Lamis avrebbe accertato la loro proprietà  comune ed indivisa sui terreni in questione, con decreto del 2 maggio 1975 trascritto presso la competente Conservatoria in data 11 novembre 1975.
Gli stessi ricorrenti, in data 23 maggio 2006, hanno presentato al Comune di San Marco in Lamis domanda di affrancazione dal canone per usi civici.
Nel corso del 2008, tuttavia, il Comune ha dato avvio alla realizzazione di una recinzione su detti terreni, per delimitarne i confini. Con l’impugnata deliberazione n. 46 del 20 marzo 2008, la Giunta comunale ha disposto la reintegra nel possesso dei terreni, affermandone la proprietà  pubblica sulla base della relazione peritale depositata dall’ing. Spizzico nel 1986.
2. Avverso tale provvedimento i ricorrenti insorgono, chiedendone l’annullamento per motivi così rubricati:
I) violazione della legge n. 1766 del 1927, violazione della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: il Comune avrebbe illegittimamente omesso di comunicare l’avvio del relativo procedimento e non avrebbe svolto adeguata istruttoria sulla condizione giuridica dei terreni;
II) violazione della legge n. 1766 del 1927, violazione della legge n. 241 del 1990, violazione della legge regionale n. 7 del 1998 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: la delibera impugnata si fonderebbe sull’erroneo presupposto della natura arbitraria dell’occupazione dei terreni da parte del dante causa Antonio Ciavarella e degli odierni ricorrenti, in contraddizione con precedenti provvedimenti assunti dallo stesso Comune e senza adeguata motivazione;
III) violazione degli artt. 42-ss. della Costituzione, violazione della legge n. 1766 del 1927, violazione della legge regionale n. 7 del 1998, violazione della legge regionale n. 14 del 2004 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: il Comune avrebbe illegittimamente trascurato la circostanza che la proprietà  dei terreni in questione era stata già  accertata, in capo ai germani Ciavarella, con il decreto pretorile del 2 maggio 1975.
3. Si è costituito il Comune di San Marco in Lamis, eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo, in subordine, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con ordinanza n. 713/2008 della Terza Sezione di questo Tribunale, la domanda di sospensiva è stata accolta, sul rilievo del grave pregiudizio discendente dalla delibera n. 46 del 20 marzo 2008.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 4 aprile 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
4. E’ fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale.
Invero, sotto il profilo del petitum sostanziale, i ricorrenti agiscono dichiaratamente facendo valere un diritto soggettivo pieno (cfr. pag 14 dell’atto introduttivo del giudizio), affermando cioè di essere proprietari per successione ereditaria dei terreni di cui il Comune, con la delibera gravata, ha disposto la reintegrazione al pubblico demanio.
Non rileva, per il riparto della giurisdizione, che i ricorrenti impugnino anche il provvedimento con il quale il Comune si è pronunciato sulla domanda di affrancazione dagli usi civici.
La giurisprudenza è infatti ferma nel ritenere che, ove un privato agisca nei confronti dell’Amministrazione al fine di sentir accertare l’avvenuto acquisto della proprietà  di un fondo ed il convenuto eccepisca l’inclusione del bene nel demanio soggetto ad uso civico, la relativa controversia, esigendo la soluzione in via principale e non meramente incidentale della questione della demanialità  del bene medesimo, spetta alla cognizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 1766 del 1927, in quanto attinente all’accertamento della titolarità  di diritti reali e delle rispettive posizioni soggettive, rientrando poi la disamina dei fatti e delle prove, anche in ordine alla natura demaniale civica del terreno, nella competenza istituzionale del Commissario (cfr., tra molte, Cass. civ., sez. un., 27 marzo 2009 n. 7429; Id., 3 dicembre 2008 n. 28654).
Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Commissario regionale per gli usi civici.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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