Accesso – Presupposti di rito – Istanza di accesso a fini contenziosi – Difetto di interesse e legittimazione – Non sussiste
Non è configurabile l’ipotesi di un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione qualora venga presentata un’istanza di accesso agli atti inerenti un permesso di costruire da parte della ditta esecutrice dei lavori oggetto del titolo in questione, in vista di un eventuale giudizio; ciò in quanto l’indicazione della rilevanza dei documenti in questione a fini contenziosi vale ad individuare un interesse non generico e reale, benchè precontenzioso in quanto non ancora esplicitato in sede giudiziaria, come tale dotato di un carattere di intrinseca rilevanza, in considerazione della particolare posizione contrattuale dell’istante.
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Vedi Cons. di Stato, sez. VI, sentenza 8 febbraio 2013, n. 716 – 2013 ordinanza 18 luglio 2012 n. 2828 – 2012; decreto 5 luglio 2012, n. 2604 – 2012; ric. n. 5050 – 2012;
N. 01076/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2012, proposto da:
Edil Impianti srl, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Di Lorenzo, con domicilio eletto presso Pasquale Attolico in Bari, via G. Trevisani, n.106;
contro
Comune di Terlizzi, rappresentato in giudizio dall’arch. Francesco Gianferrini, dipendente all’uopo incaricato con domicilio ex lege presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
nei confronti di
Roberto Berardi;
per l’annullamento
del provvedimento del diniego tacito del Comune di Terlizzi sull’istanza di accesso agli atti inerenti il permesso di costruire n. 32/2007 del comune di Terlizzi e l’accertamento conseguente del diritto d’accesso dell’istante, ai sensi della L. 241/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Terlizzi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Michele Di Lorenzo ed il dott. Francesco Gianferrini, in rappresentanza del Comune di Terlizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto la società ricorrente di aver richiesto al comune intimato l’esibizione degli atti inerenti il permesso di costruire n. 32/2007 del comune di Terlizzi, precisando la propria qualità di ditta esecutrice dei lavori oggetto del titolo in questione ed il proprio interesse in vista di un eventuale giudizio.
Il Comune non ha offerto alcun riscontro alla istanza di accesso, così determinando il formarsi del diniego tacito di quanto richiesto dalla società istante.
Agisce, pertanto, in via giudiziale per sentir dichiarare l’obbligo del comune di esibire la documentazione richiesta, contrastato dall’ente locale, nella memoria di costituzione, sotto il profilo del difetto di interesse e legittimazione – che si sostanzierebbe in un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione- e di puntuale motivazione dell’istanza.
All’udienza del 17.5.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente adduce quale elemento giustificativo dell’interesse a ottenere l’esibizione degli atti richiesti, la sua posizione di impresa che ha realizzato i lavori oggetto del provvedimento concessorio.
Ciò vale ad escludere la configurabilità dell’ ipotesi di controllo diffuso dell’operato dell’Amministrazione, radicandosi nella ricorrente un interesse differenziato e qualificato, perchè diverso da quello di tutti i consociati.
Parimenti la indicazione della rilevanza dei documenti in questione a fini contenziosi vale ad individuare un interesse (cioè una potenziale utilità ) non generico e reale, benchè “precontenzioso” in quanto non ancora esplicitato in sede giudiziaria, come tale dotato di un carattere di intrinseca rilevanza, in considerazione della particolare posizione contrattuale della ricorrente.
Da ciò consegue che il ricorso va accolto.
Le spese vanno poste a carico dell’ente soccombente e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al comune di Terlizzi l’esibizione ed il rilascio di copia degli atti inerenti il permesso di costruire n. 32/2007 , nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se antecedente.
Condanna il comune di Terlizzi alla rifusione delle spese processuali in favore della Edil Impianti srl, che liquida in Euro 1000,00 omnicomprensivi per diritti, onorari e spese, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)