Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Deposito del ricorso – Termine – Tardività  –  Fattispecie

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 45 e 87, co 3, c.p.a. per i giudizi sul silenzio inadempimento della p.A. v’è  dimidiazione del termine per il deposito del ricorso, decorrente dal perfezionamento, per il destinatario, dell’ultima delle notifiche. Ne consegue, la tardività  del deposito del ricorso effettuato oltre il 15° giorno imposto dalle norme suddette.

N. 01080/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2012, proposto da: 
Maristella Di Lorenzo, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pio De Giovanni, con domicilio eletto presso Luigi Amendolare in Bari, via Vito Nicola De Nicolo’, n.1; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso Raffaele Daloiso in Bari, via Putignani, n.75; 

per l’accertamento dell’obbligo della asl fg, in persona del direttore generale p.t., di concludere con provvedimento espresso
– la procedura concorsuale-selettiva di cui all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi di psicologo per l’integrazione scolastica indetto con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Foggia (già  AUSL FG/2) n. 1241 del 23.11.2006;
– nonchè il concorso pubblico per il conferimento di incarichi di psicologo con competenza in età  evolutiva relativi all’unità  operativa territoriale di neuropsichiatria infantile, bandito dalla ex AUSL FG/2 di Cerignola (oggi ASL FG) e pubblicato sul BURP n. 81 del 9.6.2005;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.ti Giovanni Pio De Giovanni e R. Daloiso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente agisce per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’ASL intimata di concludere con un provvedimento espresso la procedura selettiva di cui all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi di psicologo per l’integrazione scolastica indetto con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Foggia (già  AUSL FG/2) n. 1241 del 23.11.2006, nonchè il concorso pubblico per il conferimento di incarichi di psicologo con competenza in età  evolutiva presso l’unità  operativa territoriale di neuropsichiatria infantile, bandito dalla ex AUSL FG/2 di Cerignola (oggi ASL FG) e pubblicato sul BURP n. 81 del 9.6.2005.
La ricorrente chiede, altresì la nomina di un commissario ad acta.
La difesa dell’ASL, in vista dell’udienza camerale di discussione del 27.4.2012, ha depositato memoria con la quale ha dedotto la improcedibilità  del ricorso a causa del tardivo deposito dello stesso, nonchè la infondatezza nel merito.
L’eccezione della difesa dell’amministrazione intimata coglie nel segno.
Il combinato disposto degli artt. 45 e 87, co 3, c.p.a. impone la dimidiazione del termine per il deposito del ricorso, decorrente dal perfezionamento, per il destinatario, dell’ultima delle notifiche.
Risulta in atti che la notifica è stata ricevuta dall’ASL il 13.1.2012 ed in tale data, per ciò, si è perfezionata per il destinatario.
Il ricorso è stato depositato il 2.2.2012.
Ne consegue la sua tardività  per essere stato l’adempimento compiuto oltre il 15° giorno imposto dalla norma di cui al combinato disposto già  citato.
Sulla suddetta eccezione, peraltro, il ricorrente non ha proposto difesa alcuna.
Le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara lo dichiara irriceviibile per tardività  del deposito.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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