Pubblica sicurezza – Giochi, scommesse e lotterie – Sala giochi – Licenze ex art. 86-88 TULPS – Sospensione – Per abituale e costante frequentazione da parte di soggetti malavitosi – Illegittimità  – Fattispecie

 
Non è sufficiente a legittimare il provvedimento di sospensione della licenza ex artt. 86-88 TULPS un apparato motivazionale che individui, quale prevalente se non unica ragione, la circostanza della “abituale e costante frequentazione” da parte di malavitosi di un esercizio, laddove, come nel caso di specie, tra i soggetti identificati presso l’esercizio in questione, solo due erano stati trovati in più di un’occasione sul posto, e che gli stessi non erano gravati da alcun precedente penale, mentre tutti gli altri soggetti identificati erano stati trovati in loco solo in un’occasione, di tal che, anche se qualcuno di essi fosse stato gravato da precedenti, la loro presenza si sarebbe dovuta dire comunque meramente occasionale e non abituale.
 

N. 01062/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
S. & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Paccione in Bari, via Q. Sella, 120; 

contro
Questura di Bari in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, e presso la stessa domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Bari, DIV. P.A.S.”Cat. 11.A/2011 del 04.04.2011, notificato il successivo 9 aprile, recante ordine di sospensione per giorni quindici delle licenze ex art. 86-88 TULPS in possesso della ricorrente;
della sottostante relazione di P.S. a firma del locale Ufficio Prevenzione Generale e S.P. datata 31 marzo 2011, atto non conosciuto;
di ogni atto presupposto e/o connesso, in quanto lesivo, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Emilio Reboli, su delega dell’avv. Luigi Paccione, nessuno comparso per la Questura resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la S. S.a.s. ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Bari ha sospeso per giorni quindici le licenze ex art. 86-88 T.U.L.P.S. in possesso della ricorrente.
La ricorrente ha esposto di essere titolare di una pubblico esercizio di sala giochi con licenza rilasciata dal Comune di Bari in data 11.1.2011; il Questore aveva disposto la sospensione dell’attività  richiamando la relazione a firma dell’Ufficio Prevenzione Generale e S.P. di data 31.3.2011, dalla quale sarebbe emerso che l’esercizio in questione costituirebbe luogo di aggregazione di soggetti dediti ad attività  illecite, che sostano all’interno e all’esterno ben oltre il tempo necessario per la fruizione dei servizi offerti, con ogni probabilità  al fine di concertare e pianificare attività  illecite.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/90, non essendo stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, asseritamente a causa dell’urgenza di prevenire eventi pregiudizievoli per l’ordine pubblico a causa dell’assidua presenza in loco di esponenti della malavita locale, mentre non è stato indicato nè alcuno di questi soggetti, nè alcun episodio che giustificherebbe tale urgenza;
2. violazione ed erronea applicazione dell’art. 100 R.D. 773/1931, in relazione agli artt. 86 e 88 dello stesso, eccesso di potere per erronea presupposizione e difetto assoluto di istruttoria, non sussistendo i presupposti richiesti dalla norma per la sospensione della licenza (presenza di tumulti o gravi disordini, ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, pericolo per la moralità  pubblica, il buon costume e la sicurezza).
Con decreto inaudita altera parte è stata accolta l’istanza cautelare proposta con il ricorso.
Si è costituita la Questura di Bari chiedendo il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha sollevato ulteriori censure avverso gli atti impugnati, deducendo:
3. violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità  della pubblica amministrazione, violazione degli artt. 24 e 113 Cost., eccesso di potere per genericità , difetto assoluto di istruttoria, erronea presupposizione e manifesta illogicità , non essendo nella relazione a base dell’atto impugnato specificati i soggetti pericolosi individuati, i loro precedenti, la loro effettiva abituale frequentazione del locale ed essendo stato negato l’accesso agli allegati alla relazione, con atto gravato in via incidentale; inoltre uno dei soggetti gravati da precedenti, ovvero Giovanni Bellizzi, padre del legale rappresentante della società  ricorrente, è un dipendente della stessa ed è stato attinto da una sola condanna nel 1972 in relazione alla quale ha ottenuto la riabilitazione.
Con ordinanza n. 648/2011 questo Tribunale ha confermato il decreto cautelare di accoglimento, evidenziando che non sussisteva, nel caso di specie, la abituale e costante frequentazione del posto da parte di soggetti malavitosi.
Con ordinanza n. 712/2011 il Tribunale ha disposto istruttoria e, in ottemperanza all’ordinanza, la Questura ha depositato la relazione della Divisione Polizia Amministrativa del 27.4.2011 con allegata scheda riepilogativa dei controlli effettuati.
A seguito di tale produzione con secondo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha eccepito altresì:
4. violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità  della pubblica amministrazione, violazione degli artt. 24 e 113 Cost., violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione;
5. violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità  della pubblica amministrazione, violazione degli artt. 24 e 113 Cost., violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, eccesso di potere per carente istruttoria e manifesta illogicità , difetto di motivazione e contraddittorietà , in quanto dagli allegati alla relazione si desumeva che solo due soggetti erano stati individuati sul posto più di una volta, e che questi non avevano precedenti penali.
Alla pubblica udienza del 3.5.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Come già  evidenziato nell’ordinanza resa in sede cautelare, infatti, nel caso di specie, anche alla luce degli atti acquisiti in via istruttoria dall’amministrazione, non è ravvisabile con riferimento all’esercizio gestito dalla ricorrente il presupposto tipico del provvedimento di sospensione, ovvero la “abituale e costante frequentazione” da parte di soggetti malavitosi.
Dalla relazione di polizia amministrativa e dagli allegati atti emerge infatti che tra i soggetti identificati presso l’esercizio in questione solo due sono stati trovati in più di una occasione sul posto, e gli stessi non sono gravati da alcun precedente penale; tutti gli altri soggetti identificati, invece, sono stati trovati in loco solo in una occasione, di tal che, anche se qualcuno di essi fosse stato gravato da precedenti, la sua presenza dovrebbe dirsi comunque meramente occasionale e non abituale.
Di conseguenza, come già  rilevato nella fase cautelare, sono palesemente insussistenti i presupposti del provvedimento di sospensione impugnato, con assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso e dei motivi aggiunti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
condanna la Questura di Bari alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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