1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Abuso edilizio – Sanzioni – Demolizione – Inerzia p.A. – Legittimo affidamento del privato – Onere congrua motivazione da parte dell’Amministrazione – Sussiste
 
2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Abuso edilizio – Sanzioni – Demolizione – Inerzia p.A. – Legittimo affidamento del privato  – Difetto di motivazione in ordine al pubblico interesse perseguito – Conseguenza 

1. àˆ orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l’ordine di demolizione di un’opera ritenuta abusiva, in quanto provvedimento vincolato in presenza dell’accertata realizzazione dell’opera senza titolo abilitativo (o in totale difformità  di esso), è in linea di principio sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività  dell’opera stessa. Tuttavia, laddove il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso (nella specie, ventisette anni) ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, abbiano ingenerato una posizione di affidamento nel privato, l’Amministrazione ha l’onere di congrua motivazione in ordine all’interesse pubblico prevalente, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.


2. àˆ illegittima l’ordinanza di demolizione di un’opera ritenuta abusiva qualora l’Amministrazione, avendo ingenerato con il proprio comportamento una posizione di affidamento nel privato, non abbia adempiuto all’onere di congrua motivazione in ordine al pubblico interesse attuale e concreto. Nell’ipotesi in cui sia trascorso un lungo lasso di tempo dalla commissione dell’abuso, l’Amministrazione non potrà  limitarsi  ad addurre la mera abusività  delle opere realizzate, ma avrà  l’onere di esplicitare un pubblico interesse, ovviamente diverso dal mero ripristino della legalità .

N. 01045/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01529/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2011, proposto da: 
Donata Inchingolo, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Bernasconi, con domicilio eletto presso lo studio legale Minervini & Bottaro in Bari, via Piccinni, n. 66; 

contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lucrezia Merra, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Dino Costanza in Bari, via Napoli, n. 329/A; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“1) della ordinanza n. 13 del 17.5.2011, notificata alla ricorrente il successivo 30.5.2011, con la quale il Dirigente della IV^ Ripartizione ordinava alla ricorrente la demolizione della villa, ritenuta abusiva, di proprietà  della medesima;
2) di tutti gli altri atti alla precedente preordinati, connessi o consequenziali, ivi compreso l’ordinanza prot. n. 14581 del 29.4.2011 di sospensione dei lavori nonchè la nota prot. n. 19531 del 24.5.2011 di rigetto dell’istanza di sanatoria e ripresa dei lavori.”
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 746 del 9 settembre 2011 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica del 19 aprile 2012 per la discussione del ricorso nel merito;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Amedeo Bottaro, su delega di Roberto Bernasconi e Antonio Arzano, su delega di Lucrezia Merra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con ricorso ritualmente notificato il 28 luglio 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale l’8 agosto 2011, la sig.ra Donata Inchingolo ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 13 del 17 maggio 2011, notificata alla ricorrente il successivo 30 maggio 2011, con la quale il Comune di Trani aveva ordinato ad essa ricorrente la demolizione della villa, ritenuta abusiva, di proprietà  della medesima, nonchè dell’ordinanza prot. n. 14581 del 29 aprile 2011 di sospensione dei lavori e della nota prot. n. 19531 del 24 maggio 2011 di rigetto dell’istanza di sanatoria e ripresa dei lavori.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: I. violazione di legge e falsa applicazione del d.p.r. n. 380 del 2001 e del regolamento edilizio del Comune di Trani vigente all’epoca della edificazione, eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà , difetto di presupposto, erroneo apprezzamento dei presupposti per difetto di istruttoria e travisamento; parte ricorrente lamenta che erroneamente il Comune resistente avrebbe ritenuto che la variante in corso d’opera realizzata nel 1984-1985, consistente nella parziale e limitata demolizione di alcuni volumi e ricostruzione dei medesimi in altra posizione, non fosse mai stata autorizzata e, pertanto, avrebbe concluso che tutta la villa fosse stata edificata in assenza di concessione edilizia, mentre tale variante sarebbe stata approvata con la nota prot. n. 29803 del 17 dicembre 1984, a firma dell’Assessore delegato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 6, secondo capoverso del regolamento edilizio del Comune di Trani, introdotto a seguito della modifica di cui alla delibera di C.C. n. 104 del 1976, seppure sottoposto all’espletamento di tutti gli adempimenti di cui alla legge n. 64 del 2 febbraio 1974 (pratica sismica), adempimenti tutti eseguiti da essa stessa ricorrente.
II. Eccesso di potere per difetto di presupposto, erroneo apprezzamento dei presupposti per difetto di istruttoria e travisamento in quanto l’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che tutta la villa fosse abusiva sulla base del verbale di sopralluogo effettuato dal personale dell’U.T.C. in data 3 gennaio 1985 e della successiva ordinanza di sospensione lavori, entrambi richiamati nell’ordinanza di demolizione impugnata; al riguardo parte ricorrente rappresenta che, a seguito della dichiarazione di intervenuta inefficacia dell’ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 1150 del 1942, acclarata con l’ordinanza di rigetto di questo Tribunale nell’ambito del ricorso proposto avverso l’ordinanza stessa, il Comune non avrebbe emesso alcun provvedimento di demolizione, mentre in data 19 aprile 1985 vi sarebbe stato il collaudo della villa ed in data 3 giugno 1985, con nota prot. n. 6176, il Genio Civile avrebbe rilasciato il certificato di rispondenza dell’opera alle prescrizioni di cui alla legge n. 64 del 1974; pertanto se l’amministrazione comunale avesse tenuto conto della suddetta documentazione avrebbe concluso per l’esatta consistenza tra quanto assentito e quanto esistente con le sole eccezioni delle opere sub d) ed e) di cui all’ordinanza di sospensione lavori, oggetto di istanza d sanatoria.
III. Violazione di legge, art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per contraddittorietà  tra il provvedimento di demolizione emesso ed il comportamento tenuto dalla P.A. sino all’emissione dello stesso; ad avviso di parte ricorrente il Comune di Trani avrebbe tenuto un comportamento contraddittorio considerato che, a seguito della intervenuta inefficacia dell’ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 32 della legge n. 1150 del 1942, esso Comune non avrebbe emesso alcun provvedimento di demolizione, neppure a fronte delle denunce di inizio lavori presentate da essa ricorrente nell’ottobre e nel dicembre 2010, comportamento che, quantomeno, avrebbe richiesto un particolare obbligo motivazionale.
IV. Violazione di legge, art. 42 Cost., art. 3 della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione in ordine al pubblico interesse perseguito con la demolizione, mancata comparazione degli interessi; parte ricorrente si duole della circostanza che, anche se fossero ritenute superabili le suddette censure, l’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima in quanto il comportamento tenuto dall’ente locale resistente sin dal 1984 (26 anni) avrebbe ingenerato una posizione di affidamento rispetto alla quale l’amministrazione avrebbe avuto l’onere di una congrua motivazione in ordine all’interesse pubblico prevalente che giustificasse il sacrificio di essa ricorrente, motivazione omessa nella presente fattispecie.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Trani eccependo l’inammissibilità  del ricorso, deducendo la sua infondatezza e chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2011, con ordinanza 746 del 9 settembre 2011, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare ed è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica del 19 aprile 2012 per la discussione del ricorso nel merito;
Il Comune resistente ha depositato una memoria per l’udienza di discussione e la sig.ra Inchingolo ha presentato una memoria di replica.
Alla udienza pubblica del 19 aprile 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Coglie nel segno il quarto motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione in ordine al pubblico interesse perseguito con la demolizione; parte ricorrente lamenta che, anche se fossero ritenute superabili le censure di cui ai precedenti motivi di ricorso, l’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima in quanto il comportamento tenuto dall’ente locale resistente sin dal 1984 (26 anni) avrebbe ingenerato una posizione di affidamento rispetto alla quale l’amministrazione avrebbe avuto l’onere di una congrua motivazione in ordine all’interesse pubblico prevalente che giustificasse il sacrificio di essa ricorrente, motivazione omessa nella presente fattispecie.
Rappresenta, invero, orientamento consolidato in giurisprudenza, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, quello secondo il quale, pur confermandosi che l’ordine di demolizione di un’opera edilizia ritenuta abusiva, come atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera senza titolo abilitativo (o in totale difformità  da esso), è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività  dell’opera, si fa salva l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato. Ipotesi, in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità  ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse – evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità  – idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3270 del 29 maggio 2006, T.A.R. Catanzaro, Sezione II n. 52 del 20 gennaio 2009 e T.A.R. Valle d’Aosta, n. 72 del 2 novembre 2011).
Passando ad esaminare la fattispecie oggetto di gravame, il Collegio ritiene che tale onere motivazionale non sia stato assolto.
Premesso che nel provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria e ripresa dei lavori prot. n. 19531 del 24 maggio 2011 il Comune ha rimandato espressamente per la situazione di abusivismo di cui al provvedimento stesso alla già  adottata ordinanza di demolizione n. 13 del 17 maggio 2011, concernente tutta la villa per cui è causa di proprietà  della ricorrente, ritenuta abusiva, provvedimenti entrambi impugnati con il presente ricorso, devesi evidenziare che dalla loro lettura emerge chiaramente come l’amministrazione abbia fatto riferimento esclusivamente all’asserita natura abusiva delle opere realizzate.
In particolare dall’ordinanza di demolizione risulta che in data 27 novembre 1984 era stata presentata l’istanza di variante; che con nota prot. n. 29803 del 17 dicembre 1984, a firma dell’Assessore comunale, era stato comunicato il relativo parere favorevole della Commissione edilizia; che a seguito del sopralluogo effettuato dal personale incaricato dell’U.T.C. in data 3 gennaio 1985, in data 19 gennaio 1985 era stata adottata l’ordinanza di sospensione dei lavori; che sebbene l’ordinanza stessa abbia correttamente rappresentato che questo Tribunale nell’ambito del ricorso proposto avverso l’ordinanza stessa aveva respinto l’istanza di sospensione cautelare, ha però omesso di rappresentare che l’ordinanza di questo T.A.R., assunta nella camera di consiglio del 18 aprile 1985 (ordinanza e non sentenza come riportato nel provvedimento), aveva dichiarato l’intervenuta inefficacia dell’ordinanza stessa di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 1150 del 1942; che solo in data 28 aprile 2011 era stato effettuato un ulteriore sopralluogo a seguito del quale era stata adottata una nuova ordinanza di sospensione in data 29 aprile 2011, anch’essa impugnata, la successiva ordinanza di demolizione di cui trattasi ed il provvedimento di rigetto.
Alla luce di quanto sopra, se è pur vero quanto sostenuto dal Comune resistente e cioè che, trattandosi di provvedimento vincolato, l’Amministrazione comunale, in disparte la questione della abusività  o meno delle opere realizzate, non aveva perso il potere di perseguire l’abuso, è pur vero che, essendo trascorso un palese lungo lasso di tempo dalla ritenuta commissione dell’abuso – anno 1984, il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza – 1985 (data della adozione della prima ordinanza di sospensione) e l’adozione dell’ordinanza di demolizione, 17 maggio 2011, sussisteva un onere di congrua motivazione da parte dell’Amministrazione.
Quest’ultima, infatti, avuto riguardo anche all’entità  ed alla tipologia dell’abuso, avrebbe dovuto indicare il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità , idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato: demolizione dell’intera villa di proprietà  ritenuta abusiva; ciò anche alla luce della richiamata circostanza che, a fronte della mancata tempestiva adozione dell’ordinanza di demolizione, in data 3 giugno 1985 con nota prot. n. 6176 il Genio Civile aveva rilasciato il certificato di rispondenza dell’opera alle prescrizioni di cui alla legge n. 64 del 1974, contrariamente dalla asserita violazione delle suddette norme rappresentata nell’ordinanza di demolizione stessa.
Dal provvedimento impugnato emerge invece chiaramente, alla luce di quanto sopra esposto, come l’amministrazione abbia fatto riferimento esclusivamente all’asserita abusività  delle opere realizzate.
Il Collegio, conclusivamente, ritiene che i profili di illegittimità  dedotti con le sopra illustrate censure abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso stesso, senza necessità  di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione e, conseguentemente, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Trani al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore della sig.ra Donata Inchingolo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria