1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Provvedimenti dell’AGO – Ordinanza di definizione del giudizio di cognizione sommaria – Equiparazione a sentenza passata in giudicato – Sussiste
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Istanza per l’applicazione della penalità di mora – Istanza di nomina di commissario ad acta – Cumulabilità nella stessa domanda – Ammissibilità – Limiti
1. Ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c), del c.p.a., l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis del c.p.c. (giudizio sommario di cognizione) – ove non impugnata nel termine di trenta giorni dalla usa comunicazione o notificazione – acquista autorità di giudicato ed è equiparabile alla sentenza passata in giudicato ai fini del giudizio di ottemperanza.
2. In sede di giudizio di ottemperanza sono cumulabili la domanda del ricorrente di applicare all’Amministrazione intimata la c.d. penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. e l’istanza di nomina del commissario ad acta, integrando la prima un mezzo di tutela indiretta secondo il modello c.d. “compulsorio” e la seconda un mezzo di tutela attuativa secondo il modello di c.d. “esecuzione surrogatoria”, con l’unico limite che la penalità di mora sarà quantificata per il periodo decorrente da quello fissato dalla sentenza per l’ottemperanza sino alla nomina del commissario.
N. 01027/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2012, proposto da Giuseppe Iazeolla e Maria Alessia Iazeolla, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi d’Ambrosio, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;
contro
Comune di Bari;
per l’ottemperanza
all’ordinanza ex art. 702 ter del codice di procedura civile, resa dal Tribunale di Bari, terza Sezione civile, in data 22 gennaio 2010, con cui, in accoglimento di domanda proposta dagli odierni istanti, il Comune di Bari è stato condannato all’esecuzione di lavori stradali di rifacimento alla via Tresca Vecchia e al pagamento delle spese processuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l ‘art. 114 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Luigi d’Ambrosio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori Giuseppe Iazeolla e Maria Alessia Iazeolla sono proprietari di fabbricati siti in Bari, via Tresca Vecchia nn. 6-8. Hanno ottenuto la condanna del Comune di Bari al rifacimento del tratto stradale antistante gli immobili di loro proprietà in Bari vecchia, lavori necessari per evitare le infiltrazioni di acqua piovana in atto.
L’ordinanza ex articolo 702 ter resa dal Tribunale di Bari, terza Sezione civile, in data 22 gennaio 2010 (rep. 366/2010) non è stata impugnata.
A distanza di due anni, nonostante le sollecitazioni e l’apposito invito stragiudiziale del 19 gennaio 2012, la detta ordinanza è rimasta ineseguita, per cui i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, ai sensi dell’articolo 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Gli istanti chiedono il rispetto e l’ottemperanza del provvedimento del Giudice civile che impone l’effettuazione dei “lavori stradali di rifacimento alla via Tresca Vecchia del centro storico di Bari, nel tratto antistante i fabbricati ai civici 6 e 8 di detta Via, per una lunghezza di metri 30/50 e per la larghezza della strada, mediante rimozione delle basole calcaree con sostituzione di quelle rotte, compresa la formazione del massetto in calcestruzzo di sottofondo e la formazione del basolato, con gli accorgimenti delle regole d’arte per la sigillatura delle zone di raccordo con le murature dei fabbricati anzidetti, ad evitare infiltrazioni di acqua piovana anche in quelle zone”.
I ricorrenti hanno peraltro chiesto sia la nomina di un commissario ad acta sia la penalità di mora, ex articolo 114, quarto comma, lettera e), del codice processo amministrativo.
Alla camera di consiglio del 19 aprile 2012 la causa è stata riservata dalla decisione.
B. Occorre innanzitutto ricordare che, ai sensi dell’art. 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione, oltre che delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato, anche “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione”.
Va pertanto verificata la equiparabilità dell’ordinanza ex articolo 702 ter, non appellata, alle sentenze passate in giudicato.
In realtà , come ha già affermato dal T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 2 febbraio 2011 n. 228, a norma dell’articolo 702quater del codice di procedura civile, “l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’art. 702-ter produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”. Al riferimento testuale all’articolo 2909 del codice civile, ossia alla c.d. “cosa giudicata” (l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato – ex articolo 324 del codice di procedura civile – fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi e aventi causa) consegue pertanto l’equiparabilità del provvedimento innanzi indicato alle sentenze passate in giudicato e quindi la piena ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
Nel merito d’altra parte è rimasta incontestata l’inadempienza dell’Amministrazione municipale che non ha intrapreso alcun lavoro di rifacimento della strada dissestata, come invece le imponeva l’ordinanza del Tribunale di Bari.
In definitiva, il Collegio ritiene provato l’inadempimento della parte convenuta e, per l’effetto, ordina al Comune di Bari di provvedere, in esecuzione della suddetta ordinanza 22 gennaio 2010 (rep. 366/2010) del Tribunale di Bari, terza Sezione civile, all’effettuazione dei lavori stradali, con le modalità indicate nel provvedimento. Assegna all’Amministrazione il termine di 30 (trenta) giorni per l’adempimento, nominando fin d’ora commissario ad actal’ing. Lucia Di Lauro, Dirigente dell’Ufficio Coordinamento strutture tecniche provinciali Bari/Foggia della Regione Puglia, che s’insedierà nell’ulteriore termine di 30 giorni dalla scadenza di quello fissato per l’ottemperanza dell’ordinanza a cura del Comune, ove il complessivo lasso di tempo di 60 giorni sia trascorso inutilmente, senza il completamento, ad opera d’arte, del doveroso rifacimento stradale. Assegna al nominato commissario ad acta il termine di 45 giorni per il compimento delle opere.
L’eventuale compenso dell’attività commissariale, a carico dell’Ente intimato, sarà determinato con separato atto all’esito dell’incarico.
I ricorrenti peraltro hanno espressamente domandato che, ai sensi dell’articolo 114, quarto comma, lettera e), del codice del processo amministrativo, il tribunale stabilisca “la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato”.
Ai fini che qui rilevano, in giurisprudenza si è osservato che detta misura assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato all’esecuzione della sentenza, ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011 n. 6688; 3 marzo 2012, n. 2547; T.A.R. Puglia, Bari, 26 gennaio 2012 n. 259).
D’altra parte è stato chiarito che non vi è incompatibilità tra irrogazione di astreintes e richiesta di nomina di un commissario ad acta, pure avanzata dalla parte ricorrente (T.A.R. Lazio, Roma, 29 dicembre 2011 n. 1035; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2011 n. 2162; Sez. VIII, 23 febbraio 2012, n. 959). Si tratta infatti di mezzi di tutela diversi perchè l’astreinte è un mezzo di coercizione indiretta (modello “compulsorio”), mentre la nomina del commissario ad acta, il quale provvede in luogo dell’amministrazione, comporta una misura attuativa del giudicato ispirata ad una logica del tutto differente, siccome volta non già ad esercitare pressioni sull’amministrazione affinchè provveda, ma a nominare un diverso soggetto, tenuto a provvedere al posto della stessa (secondo un modello di “esecuzione surrogatoria”).
àˆ evidente che l’opzione per l’uno o per l’altro modello rientra nella disponibilità della parte e, in mancanza di specifiche preclusioni normative, deve ritenersi ammissibile la richiesta al giudice amministrativo, tanto della nomina del commissario ad acta quanto dell’applicazione dell’astreinte, trattandosi di strumenti di tutela cumulabili e non incompatibili tra loro.
L’unico limite espressamente contemplato dall’art. 114 del codice processo amministrativo è rappresentato dal fatto che l’uso dell’astreinte non risulti “manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative”.
Nel caso in esame, a fronte dell’eventuale, ulteriore inerzia serbata dall’Ente locale successivamente alla scadenza del termine assegnato per l’ottemperanza, la pluralità di strumenti di tutela richiesti dalla parte ricorrente consente di graduare le misure concretamente esperibili con l’applicazione congiunta sia del modello compulsorio che della esecuzione surrogatoria.
In dettaglio, si presta a positivo apprezzamento la richiesta di astreintes, sussistendo l’imprescindibile presupposto della richiesta di parte ricorrente, non ravvisandosi ragioni ostative e neppure profili di manifesta iniquità . L’attività che l’Amministrazione dovrà porre in essere in ottemperanza all’ordinanza consiste infatti in ordinari lavori stradali, tradizionalmente inerenti nelle competenze del comune (per lo meno a partire dall’articolo 39 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
L’obbligo di provvedere risale poi all’ordinanza (rep. 366/2010) depositata il 22 gennaio 2010, munita di attestazione di titolo esecutivo il 18 febbraio 2010 e, come tale, notificata il 22 febbraio 2010, mentre, in generale, la responsabilità della Città di Bari era già chiaramente emersa dall’accertamento tecnico preventivo (n. 116/2009 R.G.), all’esito della quale il consulente nella relazione depositata il 7 aprile 2009 aveva concluso che i danni arrecati all’immobile di proprietà Iazeolla dipendevano anche “dalla noncuranza dell’Amministrazione Comunale nel manutenere la sede stradale, che risulta¦ sconnessa tra le varie chianche e piena di avvallamenti”.
In ogni caso non si ritiene di dover applicare le astreintes al periodo di tempo di 30 giorni fissato con la presente decisione per l’adempimento.
Tuttavia, in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione, tali astreintes prenderanno a decorrere dallo spirare del termine dei 30 giorni fissato per l’ottemperanza e, quindi, dal trentunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e per un periodo massimo di ulteriori 30 giorni.
Venendo al quantum, in applicazione dei parametri di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile, si deve reputare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura pari ad € 100,00 (cento/00) in favore dei ricorrenti, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza.
Alla scadenza di tale ulteriore periodo di 30 giorni cesseranno le astreintes e, in caso di perdurante inerzia del Comune di Bari, s’insedierà il commissario ad acta.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio, nella misura equitativa indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
– ordina al Comune di Bari di provvedere, in esecuzione della suddetta ordinanza 22 gennaio 2010 (rep. 366/2010) del Tribunale di Bari, terza Sezione civile, all’effettuazione dei lavori stradali, con le modalità indicate nel provvedimento, assegnando per l’adempimento il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza;
– condanna il Comune di Bari, ai sensi dell’articolo 114, quarto comma, lettera e), del codice del processo amministrativo, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma fissata in € 100,00 (cento/00) da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, a decorrere dallo spirare del termine dei 30 giorni fissato per l’ottemperanza e, quindi, dal trentunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e per un periodo massimo di ulteriori 30 giorni;
– per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione municipale anche allo scadere di tale ulteriore termine, per il complessivo lasso di tempo di 60 giorni, senza il completamento, ad opera d’arte, del doveroso rifacimento stradale, nomina commissario ad acta l’ing. Lucia Di Lauro, Dirigente dell’Ufficio Coordinamento strutture tecniche provinciali Bari/Foggia della Regione Puglia, che s’insedierà per provvedere in sostituzione del Comune;
– assegna al nominato commissario ad acta il termine di 45 giorni per il compimento delle opere, con eventuali spese per il compenso, da liquidare separatamente, a carico dell’Ente.
Condanna il Comune di Bari al pagamento in favore dei sig.ri Iazeolla delle spese di lite, nella misura di € 3.000,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)