1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Precedenti penali di condanna – Mancata dichiarazione in ipotesi di clausola di bando generica – Esclusione – Illegittimità 


2. Contratti pubblici – Gara  – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale- Precedenti penali di condanna – Mancata dichiarazione in ipotesi di clausola di bando generica – Effetti

1. Laddove il bando di gara per l’affidamento di un appalto pubblico si limiti a richiedere ai concorrenti una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice, senza pretendere che siano dichiarate  tutte le condanne penali, non sussistono gli estremi per l’esclusione dell’impresa che sia incorsa nella violazione, meramente formale, consistente nell’aver omesso la dichiarazione di precedenti penali trascurabili  a suo carico. 


2. L’omessa menzione di condanne penali non gravi non costituisce di per sè dichiarazione falsa e quindi causa di esclusione, atteso che il bando di gara, per come formulato (con mero richiamo dell’art. 38 del Codice degli appalti), non impone ai partecipanti di manifestare qualsivoglia condanna penale ed anzi li induce a ritenere di dover dichiarare esclusivamente i reati gravi incidenti sulla moralità  professionale.

N. 01022/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2012, proposto da Gesualdi s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Patroni Griffi, Giuseppe Campanile e Matilde Rosa D’Amelio, con domicilio eletto presso il primo in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A; 

contro
Provincia di Barletta Andria Trani, non costituita; 

per l’annullamento
della nota del 7 marzo 2012, prot. n.0014205, avente ad oggetto la comunicazione dell’esclusione dalla gara per l’appalto dei lavori urgenti di riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità  non strutturale presso l’Istituto scolastico “Fermi” in Spinazzola;
della determinazione dirigenziale n. 95 del 5 marzo 2012, recante la suddetta esclusione;
e per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Corrado Mastropierro, per delega degli avv.ti Ugo Patroni Griffi e Giuseppe Campanile;
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e constatata l’integrità  del contraddittorio;
 

Premesso, in fatto:
– che la società  ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara a causa dell’omessa dichiarazione dei precedenti penali riportati da parte del legale rappresentante, sig. Nicola Gesualdi;
– che detti precedenti, risultanti dal certificato del casellario giudiziale, si riferiscono: alla violazione degli artt. 112, 115 e 130 del d.lgs. n. 81 del 2008 (sentenza del Tribunale di Trani, che ha tuttavia stabilito di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per estinzione del reato, a seguito dell’avvenuto adempimento alle prescrizioni e pagamento della sanzione pecuniaria); al reato di lesioni personali colpose ex art. 590 cod. pen. (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Trani, che ha condannato l’imputato alla multa di 800 euro con beneficio della non menzione);
– che il paragrafo 2.1 del disciplinare di gara richiede genericamente ai concorrenti di dichiarare, tra l’altro, l’assenza di precedenti penali a carico dei soggetti indicati dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006;
Considerato, in diritto:
– che, in relazione a fattispecie pressochè identiche, si è statuito che laddove il bando di gara si limiti a richiedere ai concorrenti una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice, senza specificare che vanno dichiarate tutte le condanne penali, non sussistono gli estremi per l’esclusione dell’impresa che sia incorsa nella violazione, meramente formale, di aver omesso la dichiarazione di precedenti penali a suo carico (così TAR Puglia, Bari, sez. I, 20 maggio 2011 n. 752; Id., sez. I, 10 giugno 2011 n. 889; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4907);
– che, in tale ipotesi, l’omessa menzione di condanne penali non gravi non costituisce di per sè dichiarazione falsa e quindi causa di esclusione, atteso che il bando di gara, per come formulato (con mero richiamo dell’art. 38 del Codice), non impone ai partecipanti di manifestare qualsivoglia condanna penale ed anzi li induce a ritenere di dover dichiarare esclusivamente i reati gravi incidenti sulla moralità  professionale;
– che in ogni caso, quanto ai reati dichiarati estinti dal Tribunale di Trani, non sussiste l’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’art. 38, secondo comma, del Codice;
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere l’impugnativa, con condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese processuali nella misura forfetaria indicata in dispositivo, che tiene conto del valore dell’appalto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione della Gesualdi s.r.l. dalla gara per l’appalto dei lavori di riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità  non strutturale presso l’Istituto scolastico “Fermi” in Spinazzola.
Condanna la Provincia di Barletta Andria Trani al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 5.000 (cinquemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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