Espropriazione per pubblica utilità  – Termini – Decreto di esproprio tardivo – Illegittimità 

àˆ illegittimo il decreto di esproprio adottato dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità  ovvero dopo la scadenza del termine dell’occupazione d’urgenza.

 
N. 01015/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01881/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1881 del 2001, proposto da Loiacono Chiara Maria, Mirizzi Vittoria, Mirizzi Amelia e Mirizzi Francesca, rappresentate e difese dagli avv.ti Alberto Maria De Giosa e Francesco De Robertis, con domicilio eletto presso il primo in Bari, corso Sonnino, 8;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Baldi e Rossana Lanza, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari, via Principe Amedeo, 26;
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabatino Minucci e Rosa Dipierro, con domicilio eletto in Bari, via E. Mola, 34;

per l’annullamento
del decreto del Comune di Bari n. 338 del 7 settembre 2001;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti Francesco De Robertis e Alessandra Baldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Le odierne ricorrenti Loiacono Chiara Maria, Mirizzi Vittoria, Mirizzi Amelia e Mirizzi Francesca sono proprietarie di fondi siti in Bari sottoposti a procedura espropriativa per l’edificazione di strutture scolastiche.
Le stesse impugnano il decreto di esproprio del Comune di Bari n. 338 del 7.9.2001.
Rilevano che il provvedimento espropriativo è stato adottato tardivamente ben oltre i termini di legge, quando ormai l’edificazione era stata completata e l’Amministrazione aveva già  acquistato la proprietà  del suolo per effetto dell’accessione invertita.
Si costituivano le Amministrazioni comunale e provinciale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni formulate dalle controparti.
Invero, il ricorso (notificato in data 24.10.2001) non è tardivo, poichè il provvedimento impugnato risale al 7.9.2001.
Nè il ricorso può dirsi generico, contenendo una specifica censura avverso il menzionato provvedimento di esproprio n. 338 del 7.9.2001 (i.e. tardiva adozione dello stesso).
Inoltre, essendo l’azione impugnatoria esperita anche nei confronti del Comune di Bari che ha agito quale soggetto delegato per l’espropriazione, detto ente deve considerarsi munito di legittimazione passiva.
Non può, infine, essere accolta l’eccezione, formulata dalla difesa della Provincia di Bari, di improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo le deducenti manifestato con memoria depositata in data 2 marzo 2012 la persistenza dell’interesse alla decisione.
Nel merito, va evidenziato che l’occupazione (avvenuta a partire dal 23.11.1995 in forza del decreto sindacale n. 41/95 del 17.10.1995) si è protratta oltre i cinque anni decorrenti dall’effettiva occupazione degli immobili.
La realizzazione dell’opera pubblica è avvenuta nel corso del periodo di occupazione legittima, senza che nel suddetto periodo sia intervenuto alcun valido ed efficace decreto di esproprio.
Il censurato decreto di esproprio n. 338 del 7.9.2001 è stato, infatti, adottato ben oltre la data del 22.11.2000 entro cui si è concluso il quinquennio di occupazione d’urgenza.
Inoltre, anche a considerare la proroga disposta con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 195 del 25.2.1997 (divenuta esecutiva in data 11.3.1997), il termine espropriativo finale veniva in scadenza in data 11.3.2001. Tale proroga aveva, infatti, una durata di quattro anni a decorrere dalla data di esecutività  della deliberazione.
Il decreto di esproprio n. 338 del 7.9.2001 è stato, quindi, adottato oltre il termine previsto dalla legge per la scadenza della occupazione d’urgenza ed oltre il termine di scadenza della successiva proroga.
Al più l’Amministrazione resistente avrebbe potuto procedere ad una acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bisd.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (introdotto dall’art. 34 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111).
Tuttavia, nel caso di specie non è stato adottato alcun provvedimento di esproprio in sanatoria ex art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001.
Secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 31 ottobre 1983, n. 1164; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 27 gennaio 2003, n. 12) cui questo Collegio ritiene di aderire è illegittimo il decreto di esproprio adottato dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità  ovvero dopo la scadenza del termine dell’occupazione d’urgenza.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Bari al pagamento delle spese di giudizio in favore delle ricorrenti Loiacono Chiara Maria, Mirizzi Vittoria, Mirizzi Amelia e Mirizzi Francesca, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la Provincia di Bari al pagamento delle spese di giudizio in favore delle ricorrenti Loiacono Chiara Maria, Mirizzi Vittoria, Mirizzi Amelia e Mirizzi Francesca, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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