1.  Giurisdizione – Riparto – Edilizia residenziale pubblica – Criterio


2. Giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Decadenza dall’assegnazione – Per mancata stabile occupazione dell’immobile – Giurisdizione del G.O.  – Sussiste

1. Per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo, allorquando tale posizione sia d’interesse legittimo, perchè attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione (caratterizzato da poteri pubblicistici), e al giudice ordinario, se sia in gioco un diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione.


2. In caso di controversia avente ad oggetto non i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio ERP (ovvero la loro sopravvenuta carenza) e, dunque, non la fase pubblicistica, ma l’inadempimento contrattuale all’obbligo di abitare stabilmente l’alloggio assegnato (corrispondente alla clausola contrattuale inserita ai sensi dell’articolo 13, comma 17, nn. 2 e 7, della L.R. Puglia n. 54/1984), la giurisdizione spetta al G.O., trattandosi di contenzioso afferente alla fase negoziale di esecuzione del rapporto locatizio.

N. 01005/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01532/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2011, proposto da Nicola Lauciello, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Carabellese, con domicilio eletto in Bari, corso A. De Gasperi n. 292; 
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Valla e Luisa Amoruso, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura comunale alla via Principe Amedeo, 26; 
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale 11 febbraio 2011 n. 2011/00575-2011/120/00040 del Dirigente della Ripartizione patrimonio – Settore politiche della casa del Comune di Bari, con la quale è stata comminata la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio I.A.C.P., nonchè di ogni atto preordinato, connesso, consequenziale o comunque lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Elisabetta Pignatelli, su delega dell’ avv. Sergio Carabellese, e avv. Anna Valla;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Il sig. Nicola Lauciello ha impugnato la determinazione dirigenziale 11 febbraio 2011 n. 2011/00575 – 2011/120/00040 del Dirigente della Ripartizione patrimonio – Settore politiche della casa del Comune di Bari, con la quale è stata comminata la sua decadenza dall’assegnazione dell’alloggio I.A.C.P., in via Lombardia 3, interno 8.
L’istante infatti sarebbe risultato in varie occasioni assente dall’abitazione.
L’assegnatario contesta tali risultanze, reputando l’istruttoria lacunosa (perchè tra l’altro non tiene conto della documentazione che dimostrerebbe l’occupazione effettiva dell’alloggio attraverso soprattutto la prova del pagamento delle utenze) e segnalando che le assenze sono state sporadiche e giustificate dalle sue condizioni di salute (per le quali attesta un ricovero nel mese di luglio 2004).
Si è costituito l’Ente intimato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero sia ritenuto infondato.
Con ordinanza 8 settembre 2011 n. 724 è stata accolta l’istanza cautelare in considerazione delle non inequivoche risultanze dell’istruttoria, come condotta dall’Amministrazione.
La causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 5 aprile 2012.
Si deve innanzi tutto ricordare che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione – a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall’art. 11, comma tredicesimo, del D.P.R. 30 settembre 1972 n. 1035 (nonchè dell’articolo 13, commi dodicesimo e tredicesimo, della legge regionale 20 dicembre 1984 n. 54) con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto – è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia d’interesse legittimo, perchè attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione. Si può distinguere infatti, a proposito degli alloggi pubblici, una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento d’interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni d’interesse legittimo dell’assegnatario, ed una successiva fase, di natura privatistica, nella quale, poichè la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato ha la natura di diritto soggettivo (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949; 11 agosto 2010, n. 5621; Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; 10 dicembre 2007, n. 6324; Cass. SS.UU., 10 maggio 2006, n. 10708; 16 gennaio 2007, n. 758).
Nel caso in esame la controversia ha ad oggetto non i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio nè la loro sopravvenuta carenza, dunque non la fase pubblicistica, bensì invece l’inadempimento contrattuale dell’obbligo di abitare stabilmente l’alloggio assegnato (corrispondente alla clausola contrattuale inserita ai sensi dell’articolo 13, comma diciassettesimo, nn. 2) e 7), della legge regionale 20 dicembre 1984 n. 54), rispetto al quale il potere dell’amministrazione è vincolato e la situazione soggettiva dell’assegnatario è di diritto soggettivo; la causa riguarda insomma la fase negoziale di esecuzione del rapporto locatizio.
A livello legislativo il ricordato indirizzo giurisprudenziale trova specifica conferma nello stesso articolo 19, lett. b), della legge regionale 20 dicembre 1984 n. 54, posto a base del provvedimento di decadenza dall’alloggio, il quale stabilisce che l’assegnatario decade automaticamente dall’assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell’accertamento di una delle condizioni ivi espressamente contemplate, tra quella di cui alla lett. b), quando cioè il soggetto “non abiti stabilmente nell’ alloggio assegnato”. Ciò nel solco della disciplina statale e, in particolare, dell’articolo 17, primo comma, lett. b), per il quale decade chi “abbia abbandonato l’alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell’Istituto autonomo per le case popolari giustificata da gravi motivi”.
Ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo deve pertanto declinarsi la giurisdizione, spettante invece al giudice ordinario.
I già  accennati contrasti giurisprudenziali sulla questione giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo adito, indicando quale giudice fornitone quello civile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria