Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Proposta di piano di lottizzazione – Incompatibilità con variante al P.R.G. adottata – Rigetto della proposta – Legittimità – Ragioni
In tema di procedimento di formazione del piano regolatore generale adottato e in corso di approvazione, la normativa di salvaguardia deve essere interpretata in senso estensivo, anche al di fuori dell’ambito delle concessioni e autorizzazioni edilizie e con particolare riguardo ai piani urbanistici e, pertanto, anche al piano di lottizzazione, che riguarda una trasformazione del territorio in larga scala e che deve risultare coerente con le previsioni del piano adottato.
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Sentenza riformata da Cons. di Stato, Sez. IV, n. 2916 del 18.5.2012
REPUBBLICA ITALIANA |
Nr. 1642/2006 |
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
Reg. Sent. |
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA |
Nr. 677/06 | |
Sede di Bari – Sezione Terza |
Reg. Ric. |
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nelle persone
dei Signori:
AMEDEO URBANO PRESIDENTE
ANTONIO PASCA COMPONENTE
ROBERTO MARIA
BUCCHI COMPONENTE, Rel.
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA |
Visto il ricorso
n. 677/2006, proposto dalla DI BARI COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa da
Di Cagno Avv. Maurizio;
C O N T R O |
il Comune di
Trani, rappresentato e difeso da Gagliardi La Gala Avv. Franco;
e nei confronti
del Commissario
Ad Acta Giordani Nicola;
per l’annullamento |
previa
sospensione dell’esecuzione, della deliberazione n. 9 in data 15 marzo 2006,
assunta con i poteri del Consiglio Comunale, dal Commissario ad Acta nominato
con sentenza n. 4744/05 di codesto on.le Tribunale, recante rigetto della
proposta di Piano di lottizzazione presentata in data 26.05.2003;
Visti gli atti e
i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda
di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Rilevato che alla camera di consiglio del 4 maggio 2006, il
Collegio, uditi sul punto gli avvocati Di Cagno per la ricorrente e De Simone
Annamaria, in sostituzione dell’avv. Gagliardi La Gala per il Comune
resistente, ha ritenuto di poter decidere il ricorso nel merito con sentenza in
forma semplificata ai sensi degli articoli 21 comma 9 e 26 comma 4 della L.
1034/71 come modificata dalla L. 205/2000.
Rilevato che con delibera n. 33 in data 25.5.2005 il C.C. di
Trani – sulla base degli indirizzi forniti dallo studio generale della
ridefinizione urbanistica delle aree a vincolo caducato e/o annullato approvato
con delibera di C.C. n. 41 del 6.102004 – ha adottato l’integrazione del P.R.G. ai sensi dell’art. 16 L.R. n.
56/80, contenente la disciplina urbanistica della “Zona a vincolo caducato ad
alta densità “;
Considerato che in base a
quanto spiegato nel provvedimento impugnato “la proposta di P.d.L. risulta non
conforme alla disciplina di cui alla delibera del C.C. n. 33/2005 – ad oggetto integrazione di
PRG vigente per la definizione urbanistica delle aree a vincolo caducato, con
definizione dei comparti di intervento e la normativa urbanistica delle stesse
– interessando parzialmente le maglie di PRG oggetto di nuova disciplina nei
termini sopra richiamati, che necessitano viceversa di pianificazione attuativa
con i contenuti prospettati dalla del. di C.C. 33/2005”;
Ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente, il Commissario ad acta ha agito legittimamente – nell’esercizio dei
poteri attribuitigli dalla legge 3.11.1952, n. 1902 in tema di salvaguardia
della strumentazione urbanistica generale in fase di approvazione – nel
rigettare la proposta di un piano di lottizzazione contrastante con una
variante già adottata; La giurisprudenza condivisa da questo Collegio è,
infatti, dell’avviso che la suddetta norma di salvaguardia rivesta
un’applicazione estensiva, anche al di fuori del ristretto ambito delle
concessioni o autorizzazioni edilizie, dunque anche riguardo all’urbanistica,
afferente anch’essa la trasformazione del territorio, materia in cui sono
ricompresi i piani di lottizzazione (cfr. TAR Lombardia Brescia 16.7.2002 n.
1063);
Considerato in conclusione che il ricorso debba essere respinto
siccome destituito di giuridico fondamento, con compensazione tra le parti
delle spese di giudizio;
P.Q.M. |
Il tribunale amministrativo regionale per lapuglia Sede di Bari – Sezione IIi, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 4 maggio 2006,
con l’intervento dei signori:
Dott. AMEDEO URBANO PRESIDENTE
Dott. ANTONIO PASCA COMPONENTE
Dott. ROBERTO M. BUCCHI COMPONENTE,
Est.
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 10 maggio 2006
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982
n.186)