Pubblico impiego – Selezione per assunzione – Richiesta sospensione  selezione – Contratto già  stipulato – Rigetto 

L’aspettativa del ricorrente a ripetere la selezione per l’assunzione di personale subordinato a tempo determinato, nella sede cautelare, deve ritenersi recessiva rispetto all’intervenuto contratto stipulato con il controinteressato (sin dal gennaio 2012).

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TAR,ric. n. 205 – 2012

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N. 00327/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00205/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Bartolo Cozzoli, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla piazza Garibaldi n.63;

contro
Agenzia Regionale del Turismo (Aret) Puglia, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via P.Amedeo n.197; 

nei confronti di
Giovanni Occhiogrosso; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 1261/2011/BA del 21.12.2011, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice, recante notizia dell’esclusione del Cozzoli dalla procedura concorsuale indetta il 14.11.2011 per la <<selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 5 unità  di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di Cat. D -Posizione economica D1- da impiegare presso la Direzione Generale di PugliaPromozione>>;
– del verbale n. 1 del 12.12.2011, mai pubblicato ed acquisito a seguito di istanza di accesso agli atti, recante, tra l’altro, l’esclusione del Cozzoli dalla procedura concorsuale in oggetto;
– del verbale n. 2 del 13.12.2011, pubblicato sul sito web dell’Agenzia “PugliaPromozione”, recante l’approvazione della graduatoria (posizione PP3/11), redatta a seguito della valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla selezione;
– dell’atto con cui si è approvato l’esito del colloquio orale dei candidati ammessi alla selezione, identificato con il codice PP3/11;
– del verbale n. 6 del 3.1.2012 della Commissione giudicatrice, recante l’approvazione della graduatoria finale per la selezione in parola;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto
nonchè, in subordine
per il risarcimento del danno patrimoniale riveniente al ricorrente dall’illegittima ed ingiusta esclusione dalla procedura concorsuale;
Motivi Aggiunti:
-della determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 1 del 05.01.2012, mai pubblicata, recante approvazione dei verbali della Commissione già  gravati mercè ricorso principale;
-del verbale n. 5 della Commissione giudicatrice (doc. n. 21), mai pubblicato;
nonchè per la declaratoria
d’inefficacia e/o annullamento e/o nullità  del contratto, mai pubblicato, del 17.1.2012, stipulato dall’Agenzia Pugliapromozione con il Dott. Giovanni Occhiogrosso;
nonchè, in subordine
per il risarcimento del danno patrimoniale riveniente al ricorrente dall’illegittima e ingiusta esclusione dalla procedura concorsuale, giusta nota prot. n. 1261/2011/BA del 21.12.2011;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale del Turismo (Aret) Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. M. F. Ingravalle e avv. S. Persichella;
 

-Considerato che, a prescindere da ogni questione in merito alla valutabilità  degli stages come esperienza lavorativa, nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi, in questa sede cautelare l’aspettativa del ricorrente a ripetere la selezione deve ritenersi recessiva rispetto all’intervenuto contratto stipulato con il controinteressato già  dal gennaio 2012;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)